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Legge

L.R. Sardegna 26/2012

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni urgenti

Normativa regionaleL.R. Sardegna 26/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sardegna per il 2013 dal 1° gennaio al 31 marzo 2013, con limite di spesa pari a tre dodicesimi degli stanziamenti, salvo alcune voci di sostegno al reddito. Contiene anche una modifica alle modalità di trasferimento dello stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale e un’interpretazione autentica su costi generali di attrezzature per progetti 2012-2013.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2013 e misure urgenti collegate

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2013 e disposizioni urgenti

La legge riguarda la Regione autonoma della Sardegna e disciplina, per il solo avvio dell’esercizio 2013, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio, insieme ad alcune misure urgenti di coordinamento contabile e interpretativo.

Esercizio provvisorio del bilancio per il 2013

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale, ai sensi della normativa regionale di contabilità. Durante tale fase la Giunta regionale non può assumere impegni di spesa oltre il limite dei tre dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa.

Eccezioni al limite di spesa

Il vincolo dei tre dodicesimi non si applica agli interventi di sostegno al reddito e ai bonus di utilizzo previsti dall’accordo sottoscritto il 1° marzo 2010 tra Regione, istituzioni locali e parti sociali. Per tali interventi è quindi esclusa la limitazione ordinaria dell’esercizio provvisorio.

Trasferimento delle risorse per il funzionamento del Consiglio regionale

La disciplina del trasferimento dello stanziamento destinato al funzionamento del Consiglio regionale viene precisata nel senso che le somme iscritte in apposita unità previsionale di base sono trasferite dall’Assessorato regionale competente al Consiglio in due rate semestrali: la prima il 1° gennaio e la seconda il 1° luglio di ciascun esercizio finanziario. La norma rende quindi stabile il meccanismo di erogazione in due tranche annuali.

Interpretazione autentica sui costi generali delle attrezzature

La legge chiarisce che la previsione relativa al “5 per cento per i costi generali relativi alle attrezzature”, contenuta nella disciplina regionale sull’organizzazione e il personale, deve intendersi a favore dei soggetti gestori dei progetti sia per l’annualità 2012 sia per quella 2013. Si tratta di una interpretazione autentica limitata a quelle due annualità.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2013. La sua applicazione è quindi legata in modo essenziale all’esercizio finanziario 2013 e, per la parte interpretativa sui costi generali, alle annualità 2012 e 2013. Oggi il provvedimento ha carattere sostanzialmente esaurito e non presenta utilità applicativa attuale.

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