L.R. Sardegna 18/2012
Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la continuità territoriale marittima in Sardegna e i servizi di cabotaggio di preminente interesse regionale, prevedendo obblighi di servizio pubblico, possibile gestione in house tramite “Flotta sarda Spa”, contributi entro limiti e durata prefissati, misure per la mobilità giovanile e alcune riorganizzazioni amministrative. È una norma del 2012, con alcune disposizioni finanziarie e temporali ormai esaurite.
Continuità territoriale marittima e servizi di cabotaggio di interesse regionale in Sardegna
Continuità territoriale marittima e servizi di cabotaggio in Sardegna
La legge disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, la continuità territoriale marittima e i servizi di cabotaggio aventi preminente interesse regionale. Il provvedimento mira a garantire la mobilità dei residenti e l’adeguatezza dei collegamenti da e per l’Isola, nel quadro della libera concorrenza tra armatori comunitari.
Finalità e principi generali
La Regione concorre con una propria politica marittima al mercato del cabotaggio sulle rotte da e per la Sardegna, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli connessi all’insularità e favorire uno sviluppo economico e sociale armonico. La politica regionale deve assicurare i servizi di interesse regionale evitando monopoli, oligopoli e cartelli e contrastando le perturbazioni del mercato interno dei trasporti derivanti dalla liberalizzazione.
Continuità territoriale marittima: funzioni regionali e obblighi di servizio
La Regione esercita le funzioni relative alla continuità territoriale marittima e può imporre obblighi di servizio pubblico. Tali obblighi possono essere attuati mediante contratti specifici oppure tramite gestione diretta dei servizi di cabotaggio essenziali, avvalendosi di una società in house.
Gli obblighi di servizio devono tenere conto delle esigenze accertate in relazione a:
- porti serviti;
- regolarità e continuità del servizio;
- frequenza delle corse;
- capacità di trasporto;
- tariffe praticate;
- composizione dell’equipaggio.
Servizi marittimi di preminente interesse regionale
Sono qualificati di preminente interesse regionale i seguenti servizi:
- trasporto passeggeri con origine o arrivo in porti o scali della Sardegna;
- trasporto di merci di linea;
- collegamenti di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna e con la Corsica;
- servizi passeggeri di prevalente interesse turistico;
- servizi internazionali di passeggeri e merci, in coerenza con la politica europea di vicinato e con riferimento ai Paesi membri dell’Unione per il Mediterraneo;
- trasporto di merci di massa secche e liquide, soprattutto a supporto del sistema industriale, artigianale e di trasformazione regionale;
- collegamenti marittimi della rete ferroviaria sarda con le reti ferroviarie nazionali e internazionali.
Garanzia dei servizi e pianificazione annuale
I servizi di preminente interesse regionale sono normalmente garantiti dagli armatori dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo in regime di libero scambio. Se uno o più servizi non sono eserciti da alcun armatore, o non lo sono in misura sufficiente rispetto a continuità, regolarità, capacità, qualità, tariffe e condizioni praticate, oppure non risultano adeguati alle esigenze della Sardegna, la Regione deve garantirne l’espletamento con le modalità previste per la continuità territoriale.
A tale fine:
- la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dei trasporti, adotta la ricognizione annuale dello stato dei servizi;
- il parere della Commissione consiliare competente deve essere reso entro 15 giorni;
- il provvedimento va approvato entro il 30 settembre di ciascun anno;
- contestualmente va approvato il piano di attività per l’anno successivo da affidare alla società di navigazione in house.
“Flotta sarda Spa” e forme organizzative alternative
L’Assessore regionale dei trasporti è autorizzato a promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata “Flotta sarda Spa”, totalmente partecipata dalla Regione e con oggetto sociale limitato ai servizi di navigazione di preminente interesse regionale.
La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, doveva approvare lo schema dell’atto costitutivo e dello statuto; la deliberazione era poi trasmessa alla Commissione consiliare competente, che doveva esprimere il parere entro 15 giorni, decorso il quale il parere si intendeva acquisito.
Le azioni della società sono attribuite all’Assessorato regionale dei trasporti, che esercita i diritti sociali e impartisce le direttive necessarie per assicurare la continuità territoriale e l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico.
In alternativa alla società in house, la Regione può avvalersi di altre forme organizzative idonee a conseguire gli obiettivi della legge.
Disciplina dei collegamenti, convenzioni di servizio e contributi
Le modalità e le condizioni di esercizio dei collegamenti marittimi sono disciplinate da deliberazioni della Giunta regionale e, se necessario, da una convenzione di servizio di durata non superiore a 5 anni.
Gli atti regolativi devono stabilire almeno:
- collegamenti e frequenze;
- tipologia e qualità dei mezzi nautici;
- livelli tariffari;
- eventuali contributi pubblici di esercizio e relativi meccanismi di adeguamento;
- strumenti di monitoraggio della qualità del servizio e dell’andamento economico-finanziario;
- processi di rendicontazione finalizzati a consentire eventuali revisioni degli assetti e dei livelli tariffari.
Per garantire l’equilibrio economico della società o delle eventuali altre forme organizzative, l’Assessore regionale dei trasporti può corrispondere contributi annui destinati esclusivamente a coprire il costo aggiuntivo netto derivante dagli obblighi di servizio pubblico. Tali contributi:
- sono stabiliti con la legge finanziaria;
- non possono superare complessivamente euro 20.000.000 annui;
- possono essere riconosciuti per una durata complessiva di 5 anni dalla stipula delle convenzioni di servizio.
Interventi per gli scambi turistico-culturali e per il turismo
La Regione riconosce e tutela la mobilità giovanile come strumento di crescita culturale, sociale e turistica. A decorrere dal 2013 la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei trasporti d’intesa con l’Assessore del turismo, artigianato e commercio, poteva approvare un programma annuale per incentivare gli scambi turistico-culturali a favore dei giovani tra 14 e 27 anni.
È inoltre prevista la possibilità di sconti e incentivi, soprattutto per:
- famiglie con minori;
- giovani fino a 30 anni;
- pensionati;
- viaggi effettuati nei mesi diversi da luglio e agosto.
Razionalizzazione delle competenze amministrative in materia di trasporti
La legge ha ampliato le competenze dell’assessorato competente in materia di trasporti, ricomprendendo porti e aeroporti, impianti fissi metropolitani e continuità territoriale aerea e marittima. È stata anche prevista una riorganizzazione dei servizi della Direzione generale dei trasporti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, in coerenza con le nuove competenze.
Profili finanziari
Per l’attuazione della legge era previsto un onere massimo di euro 10.000.000 per il 2012, di cui almeno euro 9.000.000 destinati ai conferimenti alla società di navigazione. La copertura è stata individuata mediante variazioni di bilancio su fondi e partite generali, con incremento della relativa voce di spesa per il patrimonio e demanio regionale.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS. Diverse previsioni erano legate a scadenze puntuali e a esercizi finanziari ormai conclusi; inoltre la disposizione che estendeva le competenze sui “porti ed aeroporti” e sulla continuità territoriale aerea e marittima è stata successivamente oggetto di abrogazione parziale. La disciplina, nel suo impianto originario, è oggi in larga parte storicizzata e non risulta integralmente attuale come fonte operativa per nuove misure.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 ott 2012L.R. Sardegna 19/2012
- Legge · 12 ott 2012L.R. Sardegna 20/2012
- Legge · 7 nov 2012L.R. Sardegna 21/2012
- Legge · 13 set 2012L.R. Sardegna 17/2012
- Legge · 23 nov 2012L.R. Sardegna 23/2012
- Legge · 23 nov 2012L.R. Sardegna 22/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →