Cassazione Civile, Ordinanza n. 12906/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un processo verbale di constatazione e da avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2007. Nei confronti della società venivano recuperate IVA, IRES e IRAP per operazioni ritenute in parte soggettivamente inesistenti e in parte oggettivamente inesistenti, con contestazione di fatture emesse da una società fornitore ritenuta cartolare e con contestazione di costi indebitamente dedotti. L’Ufficio sosteneva che la contribuente avesse partecipato a un meccanismo fraudolento nel commercio di tartufi, con acquisti apparentemente intermediati da soggetti diversi dai reali fornitori e con utilizzo di fatture di terzi anziché autofatture. Nei giudizi separati, i soci impugnavano gli avvisi loro notificati per trasparenza ai fini IRPEF sul maggior reddito imputato dalla società. In appello la Corte tributaria regionale aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo non provata la consapevolezza della frode e valorizzando la buona fede, la tracciabilità dei pagamenti, i rapporti commerciali e altri elementi fattuali; aveva inoltre annullato integralmente gli avvisi. L’Agenzia ricorreva per cassazione con motivi di violazione di legge e nullità della sentenza, deducendo, nei giudizi societario e dei soci, che la Corte di merito avesse errato nel riparto dell’onere della prova, avesse trascurato indizi rilevanti sulla conoscibilità della frode e avesse omesso di pronunciarsi sulla distinta ripresa relativa alle operazioni oggettivamente inesistenti e ai costi indeducibili. Nel ricorso principale della società i motivi erano tre: primo, violazione delle norme sull’IVA e sull’onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti; secondo, omessa pronuncia o motivazione apparente sul rilievo delle operazioni oggettivamente inesistenti; terzo, subordinato, errata applicazione delle norme sui costi e sulla prova dell’effettività/inerenza. Nei giudizi dei soci, i motivi erano analoghi ma riferiti all’omessa pronuncia sul recupero per trasparenza e all’erronea applicazione delle regole probatorie e sostanziali in materia di costi oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha escluso l’efficacia di giudicato delle sentenze penali richiamate, rilevando che le assoluzioni erano intervenute per insussistenza dell’elemento soggettivo e non per formule che producono effetti vincolanti nel processo tributario. Nel ricorso relativo alla società ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte di merito avesse mal applicato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di prova della consapevolezza del cessionario; ha accolto anche il secondo motivo, perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione sul distinto rilievo delle operazioni oggettivamente inesistenti e dei costi indeducibili; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Nei ricorsi dei soci ha accolto il primo motivo, ravvisando un’omessa pronuncia sulla pretesa derivante dal rilievo per operazioni oggettivamente inesistenti e imputazione per trasparenza; il secondo motivo è stato assorbito. In tutti i giudizi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma sulla detrazione IVA, nel contesto della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e del relativo onere probatorio
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato per affermare che la prova dell’inesistenza dell’operazione e della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni e mediante elementi indiziari
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato nell’avviso di accertamento per il recupero IVA relativo a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
richiamato come base per la contestazione dei costi non documentati/non inerenti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti
art. 5 d.P.R. n. 917/1986
richiamato per l’imputazione per trasparenza del reddito della società ai soci
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nei motivi di ricorso concernenti la rettifica del reddito e l’onere della prova
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo sulla rettifica del reddito e sui criteri probatori
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato nei motivi dei soci in relazione all’accertamento e al riparto probatorio
art. 2697 c.c.
richiamato più volte in tema di riparto dell’onere della prova
art. 2727 c.c.
richiamato per la prova presuntiva e la valutazione degli indizi
art. 2729 c.c.
richiamato per il ragionamento presuntivo e la gravità, precisione e concordanza degli indizi
art. 36 d. lgs. n. 546/1992
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per omessa/insufficiente motivazione e omessa pronuncia
art. 53 d. lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sul contenuto dell’appello e sulla decisione tributaria
art. 61 d. lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione al regime della sentenza tributaria e ai vizi della motivazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
art. 132 c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per i motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente
art. 21-bis d. lgs. n. 74/2000
la Corte afferma che non trova applicazione nel caso di specie, poiché le sentenze penali richiamate avevano assolto per formula diversa da quelle che producono efficacia nel tributario
art. 530, comma 2, c.p.p.
richiamato come formula assolutoria per esclusione dell’elemento soggettivo, priva dell’efficacia vincolante evocata dall’art. 21-bis d. lgs. 74/2000
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia, con elementi oggettivi anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode evasiva.
- La buona fede del contribuente rileva solo se egli dimostra di avere adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto; non bastano, di per sé, la regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o l’assenza di un vantaggio economico immediato.
- La valutazione della consapevolezza del cessionario non può fondarsi su affermazioni astratte, ma deve confrontarsi con tutti gli indizi specifici dedotti dall’Ufficio, compresi quelli relativi ai rapporti tra i soggetti coinvolti, alle anomalie organizzative e alla verificabilità di elementi facilmente controllabili.
- Quando l’atto impositivo contiene distinti rilievi autonomi, il giudice deve pronunciarsi su ciascuno di essi; l’omessa trattazione di un capo dell’accertamento integra vizio di omessa pronuncia o motivazione apparente.
- Nelle operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi idonei a sorreggere la ripresa, il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle prestazioni e l’inerenza dei costi con prova non limitata alla mera esibizione delle fatture o alla regolarità dei pagamenti.
- Le sentenze penali di assoluzione producono effetti nel processo tributario solo nei limiti espressamente previsti dalla disciplina speciale e, in ogni caso, non quando l’assoluzione sia fondata sull’assenza dell’elemento soggettivo del reato anziché sulla non commissione del fatto o sulla sua insussistenza.
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