Cassazione Penale, Sentenza n. 8769/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della sorveglianza speciale ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente denunciava violazione di legge e difetti di motivazione: contestava che i giudici del merito avessero considerato elementi non rispondenti alla sua reale situazione economica e non sintomatici di pericolosità sociale, rilevando che gli acquisti immobiliari richiamati risalgono a tempi anteriori ai reati contestati, che non vi è prova di profitti illeciti e che sussiste reddito da lavoro pregresso; chiedeva che fosse valutata l'assenza di persistente pericolosità e la mancata reiterazione delle condotte illecite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i criteri di valutazione della pericolosità "generica" ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, avendo motivato con riferimento al certificato penale (iscrizioni per furto, impiego di beni di provenienza illecita, simulazione di reato), a una sentenza di condanna in primo grado per associazione per delinquere contro il patrimonio e a fatti di reiterazione (condanna definitiva per furto nel giugno 2020). La Corte d'appello ha altresì analizzato il tenore di vita e la situazione economica familiare, ritenendo l'acquisto di immobili e più autovetture indici compatibili con l'utilizzo di risorse illecite. La Cassazione ha escluso vizi di diritto e ha richiamato il divieto, in sede di legittimità, di rinnovare la valutazione ex novo degli atti; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b)
La norma legittima l'applicazione di misure di prevenzione basate sul giudizio di "pericolosità generica"; la Corte e la giurisprudenza richiedono per le categorie di delitto un triplice requisito: commissione abituale in arco temporale significativo, effettiva produzione di profitti in capo al proposto e che tali profitti costituiscano l'unica o una rilevante fonte di reddito
Sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2019
Richiamata dalla giurisprudenza come parametro interpretativo per delimitare le categorie di delitto rilevanti ai fini della pericolosità generica e per richiedere l'ancoraggio a precisi elementi fattuali nella motivazione
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 5, n. 182/2020; Sez. 2, n. 13634/2021; Sez. 6, n. 49583/2018)
Richiama i criteri operativi: il tenore di vita come indicatore economico va ricostruito con elementi (possesso di beni, spese, consumi); occorre accertare fatti anche non penalmente rilevanti ma sintomatici di persistenza della pericolosità; i giudici di merito devono ancorare la loro valutazione a elementi fattuali chiaramente indicati
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure di prevenzione fondate sulla "pericolosità generica" occorre motivazione puntuale su elementi fattuali: frequenza temporale dei reati, profitti effettivi derivanti da essi e rilievo di tali profitti nel sostentamento del soggetto
- Il tenore di vita (acquisti immobiliari, autoveicoli, spese di godimento) è un indicatore rilevante ma deve essere collegato con elementi che dimostrino l'incidenza di proventi illeciti sulle risorse complessive
- In Cassazione è possibile censurare il provvedimento sulle misure di prevenzione solo per violazioni di legge o evidenti carenze motivazionali formali, non per semplice dissenso sulla valutazione dei fatti operata dal giudice di merito
- La difesa, in casi simili, deve produrre elementi precisi e documentati (prove di redditi leciti antecedenti e coerenti con le acquisizioni, documentazione che escluda profitti illeciti, prova di cessazione o assenza di reiterazione) per contrastare la ricostruzione del tenore di vita fondata su acquisti e disponibilità patrimoniali
- Fatti non costituenti reato possono essere rilevanti come indici di persistenza della pericolosità; il giudice deve valutare complessivamente tali indici e motivare il nesso causale con la misura prevenzionale
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