Cassazione Penale, Sentenza n. 02415/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili hanno proposto ricorso straordinario per la correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 625‑bis c.p.p., lamentando che la Corte di legittimità non abbia provveduto alla liquidazione delle spese processuali a loro favore nonostante il deposito in cancelleria di conclusioni scritte e della relativa nota spese. A sostegno hanno richiamato un dictum di Sez. U. (n. 12345/2024).
La decisione
Il Collegio ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di merito sia pervenuta all'inammissibilità del ricorso principale a seguito della rinuncia dell'imputato all'impugnazione, comunicata tramite atto difensivo datato 26/03/2019, e che all'udienza pubblica del 03/04/2019 in cui fu pronunciata la sentenza nessun difensore era presente. Ne consegue che non si può ritenere sussistente un "errore materiale" consistendo, invece, nella mancata liquidazione delle spese la conseguenza processuale del mancato intervento della parte civile alla discussione orale: principio consolidato è che, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, se il difensore della parte civile non è comparso non si procede alla condanna dell'imputato al rimborso delle spese per la parte civile che si sia limitata a depositare memoria e nota spese. Essendo i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, le parti civili sono state condannate al pagamento delle spese processuali e ciascuna alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625‑bis cod. proc. pen.
Norma invocata per chiedere la correzione di un errore materiale nella sentenza; il Collegio ha ritenuto il ricorso per correzione inammissibile perché la presunta omissione attiene a scelte processuali fondate su fatti (rinuncia dell'imputato e mancata comparizione della parte civile) non sanabili con l'istituto
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti, atteso che i ricorsi sono risultati inammissibili e non è stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza di richiamo (esempi presenti in sentenza)
Sez. 1, n. 20158 del 30/03/2022 (Vincenti); Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018 (Dante); Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro); Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023 (Gambacurta) e altre
Richiami giurisprudenziali utilizzati dalla Corte a sostegno del principio secondo cui, nella cassazione con trattazione orale, la mancata comparizione del difensore della parte civile impedisce la liquidazione delle spese a favore della parte civile che si sia limitata al deposito di memoria e nota spese; inoltre la giurisprudenza sottolinea l'onere dell'imputato di comunicare tempestivamente la rinuncia all'impugnazione alla parte civile, con conseguenze sull'addebito delle spese se non adempiuto
Massime di principio
- Se la parte civile deposita memorie e nota spese ma non compara all'udienza pubblica di cassazione con trattazione orale, il giudice di legittimità normalmente non liquida le spese a suo favore: la partecipazione orale è rilevante per ottenere la condanna dell'imputato al rimborso
- La rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato (o del suo difensore) deve essere tempestivamente comunicata alla parte civile; in mancanza, il rinunciante può essere tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel grado
- Il rimedio della correzione di errore materiale (art. 625‑bis c.p.p.) non è idoneo a contestare valutazioni o conseguenze processuali fondate su fatti o su modalità di partecipazione delle parti all'udienza: è riservato a errori materiali evidenti e non a questioni di merito o di regolarità procedimentale sostanziale
- Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il giudice valuta l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in assenza dell'elemento di esclusione di colpa può essere disposta la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., una sanzione pecuniaria
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