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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1105

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1105 della Commissione, del 12 giugno 2017, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza

Normativa europea32017R1105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1105 della Commissione approva quattro modelli uniformi destinati a rendere omogenea e più efficiente l’attuazione di specifiche disposizioni del regolamento (UE) 2015/848 in materia di insolvenza transfrontaliera. I moduli riguardano: la notifica ai creditori stranieri dell’apertura della procedura, l’insinuazione dei crediti, la contestazione nelle procedure di coordinamento di gruppo e la richiesta di accesso a determinate informazioni nei registri fallimentari. Il testo disciplina anche lingua, modalità di trasmissione, contenuti obbligatori dei moduli e alcune condizioni temporali, inclusa la regola del termine minimo di 30 giorni per l’insinuazione dei crediti e il termine di 30 giorni per la contestazione nelle procedure di coordinamento di gruppo.

Stabilisce i moduli uniformi da utilizzare nell’ambito del regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza per la notifica ai creditori, l’insinuazione dei crediti, la contestazione nelle procedure di coordinamento di gruppo e la richiesta di accesso a determinate informazioni nei registri fallimentari.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure di insolvenza rientranti nel regolamento (UE) 2015/848 e ai relativi adempimenti transfrontalieri tra Stati membri: comunicazione ai creditori stranieri conosciuti dell’apertura della procedura, presentazione dei crediti da parte dei creditori esteri, contestazioni degli amministratori delle procedure di insolvenza nelle procedure di coordinamento di gruppo e richieste individuali di accesso a informazioni contenute nei registri fallimentari. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri; non si applica alla Danimarca. Irlanda e Regno Unito partecipano all’adozione secondo il protocollo n. 21. Per la funzione del portale europeo della giustizia elettronica relativa a talune informazioni, il testo indica che essa sarà operativa solo dal 26 giugno 2019.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1105: moduli uniformi in materia di insolvenza

Il regolamento della Commissione attua il regolamento (UE) 2015/848 predisponendo modelli standardizzati per le principali comunicazioni e domande transfrontaliere in materia di insolvenza. La finalità, richiamata anche nei considerando, è garantire condizioni uniformi di applicazione e favorire la circolazione delle informazioni tra giudici, amministratori delle procedure, creditori e autorità competenti.

Finalità e contesto normativo

Il testo si fonda sull’articolo 88 del regolamento (UE) 2015/848 e viene adottato dopo consultazione del comitato di cui all’articolo 89, paragrafo 1. Nei considerando si sottolinea che i moduli servono a rendere uniforme l’attuazione del regime europeo di insolvenza e che, per effetto dei protocolli n. 21 e n. 22, Irlanda e Regno Unito partecipano all’adozione, mentre la Danimarca non vi partecipa.

Ambito applicativo dei moduli

Il regolamento si applica esclusivamente agli adempimenti connessi alle procedure di insolvenza disciplinate dal regolamento (UE) 2015/848. Riguarda:

  • la notifica dell’apertura della procedura ai creditori stranieri conosciuti;
  • l’insinuazione dei crediti da parte dei creditori stranieri;
  • la contestazione da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati per società appartenenti a un gruppo, nel contesto delle procedure di coordinamento di gruppo;
  • la richiesta di accesso alle informazioni contenute nei registri fallimentari di taluni Stati membri tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

Modulo di notifica ai creditori stranieri: allegato I

L’allegato I contiene il modulo uniforme di avviso da utilizzare per informare i creditori stranieri conosciuti dell’apertura di una procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848. Il modulo è compilato dal giudice competente o dall’amministratore della procedura nominato dal giudice e deve essere inviato ai creditori conosciuti residenti in altri Stati membri.

Il testo precisa che:

  • la notifica può essere trasmessa nella lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, se tale Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua del luogo di apertura o in un’altra lingua accettata dallo Stato;
  • i crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale dell’Unione, ma può essere richiesta in seguito una traduzione nella lingua dello Stato di apertura o in altra lingua accettata;
  • il regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione e comunicazione degli atti non si applica con riguardo all’obbligo di informare i creditori, al fine di assicurare una trasmissione rapida.

Il modulo richiede, tra gli altri, i dati del debitore, del tipo e della data di apertura della procedura, del giudice e dell’eventuale amministratore. Se la sezione II viene compilata, la nota serve anche a invitare i creditori a insinuare i crediti e deve indicare l’organo legittimato a riceverli, i mezzi di comunicazione, l’eventuale termine per l’insinuazione e le conseguenze della mancata insinuazione.

Modulo di insinuazione dei crediti: allegato II

L’allegato II contiene il modulo uniforme che può essere usato dai creditori stranieri per insinuare i propri crediti ai sensi dell’articolo 55, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2015/848. Il modulo è facoltativo: tuttavia, se il credito è insinuato con mezzi diversi, l’insinuazione deve comunque contenere tutte le informazioni indicate come obbligatorie.

Il modulo richiede informazioni dettagliate sul procedimento, sul debitore, sul creditore e sull’eventuale rappresentante, oltre ai dati bancari per eventuali distribuzioni. Devono essere indicati l’importo del credito, la valuta, la data in cui il credito è sorto e quella di esigibilità se diversa, la natura del credito, l’eventuale presenza di interessi, spese di rivendicazione anteriori all’apertura e l’eventuale compensazione.

Sono inoltre previste sezioni specifiche per:

  • diritti di prelazione;
  • garanzie reali, riserva di proprietà o altri diritti di trattamento distinto su determinati beni;
  • crediti del debitore verso il creditore che consentano la compensazione;
  • elenco dei documenti giustificativi allegati.

Le istruzioni chiariscono che:

  • i crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale dell’Unione, con possibile richiesta successiva di traduzione;
  • per più crediti da insinuare simultaneamente occorre compilare i punti da 6 a 10 per ciascuna domanda;
  • le sanzioni legali per ritardo di pagamento, se calcolate in percentuale, devono essere trattate come interessi legali;
  • il modulo può riguardare anche crediti garantiti o privilegiati, con indicazione espressa della natura della garanzia o della prelazione;
  • le richieste di esclusione di beni dal patrimonio del debitore non si fanno con questo modulo, ma secondo il diritto nazionale.

Termini e conseguenze relative all’insinuazione dei crediti

Nella parte dedicata alle istruzioni dell’allegato I si stabilisce che il termine per insinuare i crediti non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell’apertura della procedura nel registro fallimentare dello Stato membro di apertura, oppure, se le informazioni sul debitore non sono inserite in tale registro, dalla data di ricezione dell’avviso da parte del creditore.

Il modulo indica inoltre varie possibili conseguenze della mancata insinuazione tempestiva, tra cui:

  • costi aggiuntivi per la presentazione tardiva;
  • esclusione dalle distribuzioni già effettuate o in corso;
  • perdita del diritto di voto nelle decisioni e nelle riunioni dei creditori anteriori all’insinuazione;
  • necessità di una petizione individuale al giudice per l’ammissione del credito;
  • possibile estinzione del debito nella procedura;
  • possibile mancata considerazione del credito;
  • soppressione di diritti di prelazione o garanzia reale associati al credito.

Modulo di contestazione nelle procedure di coordinamento di gruppo: allegato III

L’allegato III contiene il modulo per la contestazione che l’amministratore di una procedura di insolvenza, nominato in relazione a una società del gruppo, può presentare ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/848. La contestazione può riguardare l’inclusione della procedura nelle procedure di coordinamento di gruppo oppure la persona proposta come coordinatore.

Il modulo richiede le informazioni essenziali sulla procedura della società del gruppo, sul giudice investito della domanda di apertura delle procedure di coordinamento, sul coordinatore proposto e sulla data di ricezione della notifica. Le istruzioni precisano che:

  • la contestazione deve essere presentata al giudice indicato nel modulo;
  • deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della notifica della domanda di apertura delle procedure di coordinamento di gruppo;
  • prima di decidere se partecipare o no, l’amministratore deve ottenere l’eventuale approvazione richiesta dal diritto dello Stato di apertura della procedura per cui è stato nominato.

Richiesta di accesso alle informazioni nei registri fallimentari: allegato IV

L’allegato IV disciplina la richiesta di accesso a informazioni concernenti talune persone fisiche contenute nei registri fallimentari di determinati Stati membri, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/848. Il modulo può essere usato per chiedere l’accesso tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

Il testo chiarisce che alcuni Stati membri possono subordinare l’accesso alla presentazione di una richiesta all’autorità competente e, in taluni casi, alla dimostrazione di un interesse legittimo. Tale facoltà riguarda i cosiddetti debitori consumatori, cioè persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, oppure che la esercitano ma la procedura non riguarda tale attività.

Le istruzioni prevedono che:

  • la risposta dell’autorità adita debba pervenire entro 3 giorni lavorativi;
  • il richiedente non debba fornire traduzioni dei documenti giustificativi né sostenere i costi di traduzione dell’autorità competente;
  • la trasmissione elettronica avviene tramite il portale, ma le comunicazioni successive si svolgono bilateralmente con l’autorità nazionale competente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 26 giugno 2017. Dal punto di vista operativo, costituisce lo strumento tecnico di standardizzazione dei moduli necessari per l’esercizio di diritti e poteri previsti dal regolamento (UE) 2015/848, con particolare rilievo pratico per creditori, curatori/amministratori e professionisti che gestiscono procedure transfrontaliere di insolvenza.

Disposizioni principali

Adozione dei moduli uniformi

L’articolo 1 approva, tramite allegati, i moduli uniformi previsti dal regolamento (UE) 2015/848: allegato I per la nota ai creditori stranieri conosciuti sull’apertura della procedura (articolo 54, paragrafo 3); allegato II per il modulo di insinuazione dei crediti da parte dei creditori stranieri (articolo 55, paragrafo 1); allegato III per la contestazione degli amministratori delle procedure di insolvenza nelle procedure di coordinamento di gruppo (articolo 64, paragrafo 2, secondo comma); allegato IV per la richiesta elettronica di accesso a informazioni tramite il portale europeo della giustizia elettronica (articolo 27, paragrafo 4, primo comma).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 26 giugno 2017 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, conformemente ai trattati. La Danimarca non partecipa all’adozione; Irlanda e Regno Unito partecipano in virtù del protocollo n. 21.

Come è indicizzato

Materieinsolvenzaprocedura civilecooperazione giudiziaria civilegiustizia elettronica

Testo integrale

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