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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1787

Regolamento delegato (UE) 2017/1787 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca

Normativa europea32017R1787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato III del regolamento (UE) n. 508/2014, rideterminando la ripartizione indicativa dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca. La modifica interviene nel corso del periodo di programmazione 2014-2020 per adeguare le percentuali alla concreta evoluzione delle esigenze di spesa e massimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. Le nuove percentuali si applicano all’importo di cui all’articolo 14, con esclusione della dotazione di cui all’articolo 92.

Modifica la ripartizione indicativa dei finanziamenti a gestione diretta del regolamento (UE) n. 508/2014 tra gli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca.

Ambito di applicazione

Si applica al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (regolamento (UE) n. 508/2014), limitatamente ai finanziamenti a gestione diretta dell’Unione previsti dal titolo VI, capi I e II, e alla ripartizione indicativa delle risorse tra gli obiettivi di cui agli articoli 82 e 85 di tale regolamento. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina la dotazione di cui all’articolo 92, espressamente esclusa dalla base di calcolo delle percentuali.

Ripartizione indicativa dei finanziamenti a gestione diretta tra politica marittima integrata e politica comune della pesca

Il regolamento delegato (UE) 2017/1787 modifica il regolamento (UE) n. 508/2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, intervenendo sull’allegato III che contiene la ripartizione indicativa dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata (PMI) e della politica comune della pesca (PCP). La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di adeguare le percentuali al quadro emerso dopo i primi anni del periodo di programmazione 2014-2020, al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili nel residuo periodo di programmazione.

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014, che autorizza la Commissione ad adottare atti delegati per adeguare le percentuali dell’allegato III. I considerando richiamano che, pur essendo state inizialmente previste percentuali indicative per la gestione diretta, sono emerse divergenze tra la ripartizione originaria e le effettive esigenze dei vari settori di spesa. In precedenza, tali divergenze erano state parzialmente gestite tramite l’articolo 14, paragrafo 3, che consente scostamenti fino al 5% del valore della dotazione finanziaria in ciascun caso.

Ambito della modifica

La modifica riguarda esclusivamente la ripartizione indicativa dei finanziamenti a gestione diretta previsti dal titolo VI, capi I e II, del regolamento (UE) n. 508/2014. Le percentuali aggiornate si applicano all’importo di cui all’articolo 14, con esclusione della dotazione finanziaria prevista dall’articolo 92, come specificato nella nota dell’allegato.

Nuova ripartizione per gli obiettivi della PMI

Per gli obiettivi di cui all’articolo 82 del regolamento (UE) n. 508/2014, l’allegato III sostituito fissa le seguenti percentuali indicative:

  • sviluppo e attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri: 6%
  • sviluppo di iniziative intersettoriali: 24%
  • sostegno a una crescita economica sostenibile, all’occupazione, all’innovazione e alle nuove tecnologie: 17%
  • promozione della protezione dell’ambiente marino: 5%

Nuova ripartizione per gli obiettivi della PCP

Per gli obiettivi di cui all’articolo 85 del regolamento (UE) n. 508/2014, la ripartizione indicativa è così definita:

  • raccolta, gestione e diffusione delle consulenze scientifiche nell’ambito della PCP: 11%
  • misure specifiche di controllo ed esecuzione nell’ambito della PCP: 11%
  • contributi volontari alle organizzazioni internazionali: 13%
  • consigli consultivi e attività di comunicazione nell’ambito della PCP e della PMI: 7%
  • informazioni sul mercato, inclusa l’istituzione di mercati elettronici: 6%

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione adotta il regolamento delegato in forza dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014, che le attribuisce il potere di adeguare le percentuali indicate nell’allegato III. La modifica è motivata dall’esigenza di riallineare la ripartizione dei finanziamenti alla situazione emersa dopo i primi anni del periodo di programmazione 2014-2020.

Sostituzione dell’allegato III del regolamento (UE) n. 508/2014

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III del regolamento (UE) n. 508/2014 con il nuovo testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato. Restano quindi aggiornate le percentuali indicative di ripartizione dei finanziamenti a norma del titolo VI, capi I e II.

Nuove percentuali per gli obiettivi della politica marittima integrata

Per gli obiettivi di cui all’articolo 82 del regolamento (UE) n. 508/2014, la ripartizione indicativa è fissata come segue: governance integrata degli affari marittimi e costieri 6%; iniziative intersettoriali 24%; crescita economica sostenibile, occupazione, innovazione e nuove tecnologie 17%; protezione dell’ambiente marino 5%.

Nuove percentuali per gli obiettivi della politica comune della pesca

Per gli obiettivi di cui all’articolo 85 del regolamento (UE) n. 508/2014, la ripartizione indicativa è fissata come segue: raccolta, gestione e diffusione delle consulenze scientifiche nell’ambito della PCP 11%; misure specifiche di controllo ed esecuzione nell’ambito della PCP 11%; contributi volontari alle organizzazioni internazionali 13%; consigli consultivi e attività di comunicazione nell’ambito della PCP e della PMI 7%; informazioni sul mercato, inclusa l’istituzione di mercati elettronici 6%.

Base di calcolo delle percentuali

La nota dell’allegato precisa che le percentuali si applicano all’importo di cui all’articolo 14, esclusa la dotazione prevista dall’articolo 92 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefondi europeipolitica marittima integratapolitica comune della pescabilancio ueprogrammazione finanziaria

Testo integrale

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