Sentenza n. 1166/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale n. 18 del 27 luglio 2026, limitatamente all’obbligo per proprietari e detentori di cani di diluire con acqua le deiezioni liquide ovunque prodotte; l’ordinanza aveva efficacia per trenta giorni, cessata il 26 agosto 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato la disposizione dell’ordinanza comunale che imponeva la rimozione delle deiezioni liquide canine mediante diluizione con acqua, anche su suolo pubblico, parchi, aree verdi e spiagge. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza originaria di interesse, poiché il ricorso, notificato il 23 settembre 2026, era stato proposto dopo che l’ordinanza aveva cessato di produrre effetti il 26 agosto 2026. In seguito all’eccezione, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e chiesto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare; non ha indicato quale utilità residua avrebbe potuto ottenere dall’annullamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto originario di interesse: alla data della notifica l’ordinanza era già inefficace e la ricorrente non aveva allegato alcuna utilità conseguibile con il suo annullamento. Ha inoltre precisato che la rinuncia alla domanda cautelare non impedisce la definizione dell’intera controversia con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e non siano state rappresentate esigenze processuali incompatibili; la mancata comparizione del difensore non ostava alla decisione, essendo state sentite le parti presenti. Spese compensate per la qualità delle parti e per la rinuncia tempestiva alla cautelare. Revocata l’ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto del 3 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza in forma semplificata non costituisce per il giudice un metodo alternativo o, peggio ancora, spicciativo o frettoloso di risolvere la controversia, ma rappresenta, anche in sede cautelare, un modo ordinario di definizione del giudizio [ … ] e, dunque, un modulo decisorio più rapido e semplificato adoperabile tutte le volte in cui il giudice ritenga di potersi pronunciare sulla controversia, senza ulteriori approfondimenti istruttori o adempimenti processuali, in quanto di pronta soluzione.
La decisione semplificata è una modalità ordinaria e accelerata di definizione utilizzabile, anche in sede cautelare, quando la controversia è pronta per la decisione senza ulteriori approfondimenti istruttori o adempimenti processuali, nel rispetto del contraddittorio.
art. 74 c.p.a.
In via generale, l’art. 74 c.p.a. richiede, nel rito ordinario, che il giudice decida la causa in forma semplificata nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza o la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso e, allorché adotta lo schema della sentenza in forma semplificata, la motivazione di questa può – non necessariamente deve - «consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme».
La sentenza semplificata è prevista quando ricorre una manifesta causa di definizione del ricorso; la motivazione può limitarsi a indicare sinteticamente il fatto o la questione giuridica risolutiva, o un precedente conforme.
art. 136 d.P.R. 115/2002
La manifesta inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. n. 115/2002, impone al Collegio di revocare l’ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta con Decreto dell’apposita Commissione n. 21 del 3.9.2026.
La manifesta inammissibilità del ricorso comporta la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare non impedisce al giudice di definire l’intera controversia con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., se contraddittorio e istruttoria sono completi e non sono state indicate esigenze processuali incompatibili con la decisione immediata.
- La mancata comparizione di una parte all’udienza camerale non preclude la conversione del rito e la decisione semplificata quando l’obbligo di sentire le parti è stato assolto nei confronti di quelle presenti.
- Il ricorso per l’annullamento di un provvedimento già divenuto inefficace al momento della sua notificazione è inammissibile per difetto originario di interesse se il ricorrente non indica una concreta utilità residua derivante dall’annullamento.
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