Cassazione Penale, Sentenza n. 16686/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per detenzione e trasporto di circa 4 kg di cocaina. Il ricorrente censura la statuizione di confisca di denaro (pari a euro 42.350,00, indicata in alcuni punti del giudizio come 42.300,00) disposta dal giudice al di fuori dell'accordo di patteggiamento, sostenendo violazione di legge: la confisca è stata fondata sull'art. 240 c.p. (provento di reato) pur trattandosi di mera detenzione/trasporto e non di cessione, mancando il nesso di pertinenzialità e l'idoneità del denaro a costituire prezzo o profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro e ha disposto il rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 240 c.p. alla fattispecie di mera detenzione/trasporto (art. 73 DPR 309/1990). Ha precisato che la confisca potrebbe invece essere disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p., per i casi di sproporzione sulla base del rinvio operato dall'art. 85-bis del DPR 309/1990, ma solo se il giudice accerta i relativi presupposti (sproporzione e mancata giustificazione della provenienza) con motivazione rigorosa; nel caso concreto la motivazione del giudice di merito è risultata insufficiente perché fondata sull'assunto della natura di "provento" del denaro senza verificare i requisiti previsti per l'art. 240-bis, per cui è stato annullato e rinviato.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca come profitto del reato; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile alla mera detenzione/trasporto di stupefacenti, essendo diretta a casi in cui il bene costituisca provento diretto dell'attività di cessione.
art. 240-bis cod. pen.
Prevede la confisca per sproporzione; applicabile, per i reati di detenzione/trasporto ex art. 73 DPR 309/1990 tramite il rinvio dell'art. 85-bis, quando ricorre sproporzione tra possidenze e redditi leciti e non sia giustificata la provenienza del bene; richiede motivazione rigorosa, soprattutto per somme modeste.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rinvio all'art. 240-bis c.p. per i reati in materia di stupefacenti; la recente modifica ha incluso anche il comma 5 dell'art. 73 tra i presupposti della confisca per sproporzione, imponendo un esame rigoroso della sproporzione e della provenienza.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disciplina i reati relativi a detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti; la distinzione tra detenzione/trasporto e cessione è rilevante per individuare la corretta disciplina della confisca (art. 240 vs art. 240-bis).
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita la possibilità di ricorso per cassazione delle sentenze di patteggiamento alle parti della sentenza oggetto dell'accordo; se la misura ablativa non è stata oggetto dell'accordo, la decisione è impugnabile per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen.
Prevede i motivi di impugnazione in cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; applicabile alle misure non concordate nel patteggiamento per censurare la carenza motivazionale.
art. 111, comma 7 Cost.
Richiama il principio di legalità e tutela in materia di misure ablative: l'illegalità della misura di sicurezza o ablatoria può costituire motivo di ricorso per violazione di legge in Cassazione.
Massime di principio
- Se la confisca non è stata parte dell'accordo di patteggiamento, essa è impugnabile in Cassazione per vizio di motivazione; il giudice deve motivare compiutamente la misura.
- L'art. 240 c.p. (confisca come profitto) non è applicabile a ipotesi di mera detenzione o trasporto di stupefacenti: per questi reati la confisca possibile è quella per sproporzione ex art. 240-bis mediante il rinvio dell'art. 85-bis del DPR 309/1990.
- Per disporre la confisca per sproporzione il giudice deve accertare e motivare la sproporzione tra beni posseduti e redditi leciti e l'impossibilità di giustificarne la provenienza; la motivazione deve essere tanto più rigorosa quanto più modeste sono le somme sequestrate.
- Per la difesa, in casi analoghi è strategico documentare la provenienza lecita del denaro (documenti bancari, redditi, spiegazioni credibili) e contestare l'assenza del nesso diretto tra la somma e l'attività di cessione.
- Nei procedimenti con patteggiamento, se una misura ablativa viene disposta senza essere stata concordata, il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento limitato della misura e il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.
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