Cassazione Civile, Sentenza n. 17404/2024 del 24/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della validità di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (preavviso) intestata a Gentilin Costruzioni S.r.l. e notificata dopo la cancellazione della società al sig. Gentilin (ex socio ed ex liquidatore). La CTR aveva annullato l'atto ritenendo la società gia' estinta e la notifica inesistente; l'Agenzia ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che l'estinzione non impedisce la notifica agli ex soci in quanto le obbligazioni sociali si trasferiscono a questi e che la cancellazione non può essere opposta al Fisco in caso di abuso/trasferimenti elusivi
La decisione
La Corte di cassazione ha: 1) rilevato d'ufficio l'inammissibilita' del ricorso originario proposto da Gentilin nella qualita' di ex liquidatore (perche' la societa' era estinta) e ha cassato senza rinvio la parte relativa a tale qualita', dichiarandone l'inammissibilita' e compensando le spese; 2) esaminato il ricorso dell'Agenzia nella parte relativa al sig. Gentilin in proprio: ha rigettato il primo motivo e ha invece accolto il secondo motivo dell'Agenzia, affermando il principio secondo cui anche il preavviso di iscrizione ipotecaria intestato a societa' estinta e notificato all'ex socio e' valido ed efficace in quanto l'obbligazione sociale si trasferisce ai soci; ha pertanto rinviato la causa al giudice di merito per nuovo esame sulla posizione del Gentilin in proprio e per la liquidazione delle spese relative a questo grado
Norme richiamate
D.Lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4
La CTR aveva ritenuto che la norma, differendo gli effetti della cancellazione, impedisse pretese nei confronti della societa' cancellata prima della sua entrata in vigore; la Cassazione ha osservato che tale valutazione non esclude comunque la validita' delle notifiche agli ex soci basata sul fenomeno successorio e sulla responsabilita' dei soci.
d.P.R. n. 600/1973, art. 65, comma 4
Richiamata per analogia: come in caso di morte del debitore la notifica puo' essere rivolta al domicilio dell'ultimo titolare, cosi' la notifica effettuata all'ultimo domicilio sociale o agli ex soci e' idonea a raggiungere i successori dell'obbligazione.
Codice di procedura civile, art. 110
Il fenomeno successorio determina che i soci succedono nella legittimazione processuale dell'ente estinto, mentre l'ex liquidatore non ha legittimazione ad agire 'ad causam' per il debito sociale.
Codice di procedura civile, art. 382
In caso di vizio insanabile originario del processo per difetto di legittimazione (societa' estinta), la sentenza di merito deve essere cassata senza rinvio e il ricorso iniziale dichiarato inammissibile.
Costituzione, art. 53
Richiamata nella censura relativa alla legittimazione della decisione della CTR; la Corte ha comunque fatto prevalere l'analisi sulla successione delle obbligazioni e sulla validita' delle notifiche agli ex soci.
Codice civile, art. 2495
Richiamato in correlazione alla responsabilita' dei soci e alla imputazione di obbligazioni a seguito dell'estinzione societaria.
D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 36 c.2 n.4
Norma processuale tributaria evocata nella censura sul difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo relativo alla motivazione della CTR sul punto specifico del motivo rigettato.
Codice di procedura civile, art. 360 nn. 3 e 4
Richiamati come parametri di censura per vizi di diritto e difetto di motivazione; la Corte ha ammesso e respinto le censure nei limiti descritti nella motivazione.
Massime di principio
- La cancellazione di una societa' dal registro delle imprese non estingue i debiti fiscali: questi possono trasferirsi ai soci, che possono quindi essere destinatari validi di atti impositivi o preavvisi notificati dopo l'estinzione.
- Le notifiche di avvisi di accertamento, cartelle di pagamento o preavvisi di iscrizione ipotecaria intestati a societa' estinte possono essere valide se recapitati agli ex soci (anche collettivamente o al domicilio sociale ultimo), poiche' le obbligazioni si 'individualizzano per successione'.
- L'ex liquidatore, dopo la cancellazione della societa', non ha legittimazione processuale per proseguire le azioni relative al debito sociale; le azioni devono essere esperite dai soci successori.
- Il dato formale della cancellazione puo' essere messo in discussione dall'Amministrazione se vi sono elementi che fanno pensare a trasferimenti patrimoniali finalizzati ad eludere il fisco; in tali ipotesi va fornita prova e il giudice di merito deve valutare l'eventuale inopponibilita' della cancellazione o la responsabilita' dei soci.
- Prassi operativa consigliata: verificare la data di cancellazione, la qualita' del notificante e del destinatario effettivo della notifica, la documentazione di liquidazione e dei trasferimenti patrimoniali, e valutare se l'azione va promossa o difesa in nome dei soci (non dell'ex liquidatore); in caso di notifica a ex socio, contestare o difendersi sul merito e sulle eventuali argomentazioni di abuso/elusione.
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