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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17404/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della validità di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (preavviso) intestata a Gentilin Costruzioni S.r.l. e notificata dopo la cancellazione della società al sig. Gentilin (ex socio ed ex liquidatore). La CTR aveva annullato l'atto ritenendo la società gia' estinta e la notifica inesistente; l'Agenzia ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che l'estinzione non impedisce la notifica agli ex soci in quanto le obbligazioni sociali si trasferiscono a questi e che la cancellazione non può essere opposta al Fisco in caso di abuso/trasferimenti elusivi

La decisione

La Corte di cassazione ha: 1) rilevato d'ufficio l'inammissibilita' del ricorso originario proposto da Gentilin nella qualita' di ex liquidatore (perche' la societa' era estinta) e ha cassato senza rinvio la parte relativa a tale qualita', dichiarandone l'inammissibilita' e compensando le spese; 2) esaminato il ricorso dell'Agenzia nella parte relativa al sig. Gentilin in proprio: ha rigettato il primo motivo e ha invece accolto il secondo motivo dell'Agenzia, affermando il principio secondo cui anche il preavviso di iscrizione ipotecaria intestato a societa' estinta e notificato all'ex socio e' valido ed efficace in quanto l'obbligazione sociale si trasferisce ai soci; ha pertanto rinviato la causa al giudice di merito per nuovo esame sulla posizione del Gentilin in proprio e per la liquidazione delle spese relative a questo grado

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4

    La CTR aveva ritenuto che la norma, differendo gli effetti della cancellazione, impedisse pretese nei confronti della societa' cancellata prima della sua entrata in vigore; la Cassazione ha osservato che tale valutazione non esclude comunque la validita' delle notifiche agli ex soci basata sul fenomeno successorio e sulla responsabilita' dei soci.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 65, comma 4

    Richiamata per analogia: come in caso di morte del debitore la notifica puo' essere rivolta al domicilio dell'ultimo titolare, cosi' la notifica effettuata all'ultimo domicilio sociale o agli ex soci e' idonea a raggiungere i successori dell'obbligazione.

  • Codice di procedura civile, art. 110

    Il fenomeno successorio determina che i soci succedono nella legittimazione processuale dell'ente estinto, mentre l'ex liquidatore non ha legittimazione ad agire 'ad causam' per il debito sociale.

  • Codice di procedura civile, art. 382

    In caso di vizio insanabile originario del processo per difetto di legittimazione (societa' estinta), la sentenza di merito deve essere cassata senza rinvio e il ricorso iniziale dichiarato inammissibile.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamata nella censura relativa alla legittimazione della decisione della CTR; la Corte ha comunque fatto prevalere l'analisi sulla successione delle obbligazioni e sulla validita' delle notifiche agli ex soci.

  • Codice civile, art. 2495

    Richiamato in correlazione alla responsabilita' dei soci e alla imputazione di obbligazioni a seguito dell'estinzione societaria.

  • D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 36 c.2 n.4

    Norma processuale tributaria evocata nella censura sul difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo relativo alla motivazione della CTR sul punto specifico del motivo rigettato.

  • Codice di procedura civile, art. 360 nn. 3 e 4

    Richiamati come parametri di censura per vizi di diritto e difetto di motivazione; la Corte ha ammesso e respinto le censure nei limiti descritti nella motivazione.

Massime di principio

  • La cancellazione di una societa' dal registro delle imprese non estingue i debiti fiscali: questi possono trasferirsi ai soci, che possono quindi essere destinatari validi di atti impositivi o preavvisi notificati dopo l'estinzione.
  • Le notifiche di avvisi di accertamento, cartelle di pagamento o preavvisi di iscrizione ipotecaria intestati a societa' estinte possono essere valide se recapitati agli ex soci (anche collettivamente o al domicilio sociale ultimo), poiche' le obbligazioni si 'individualizzano per successione'.
  • L'ex liquidatore, dopo la cancellazione della societa', non ha legittimazione processuale per proseguire le azioni relative al debito sociale; le azioni devono essere esperite dai soci successori.
  • Il dato formale della cancellazione puo' essere messo in discussione dall'Amministrazione se vi sono elementi che fanno pensare a trasferimenti patrimoniali finalizzati ad eludere il fisco; in tali ipotesi va fornita prova e il giudice di merito deve valutare l'eventuale inopponibilita' della cancellazione o la responsabilita' dei soci.
  • Prassi operativa consigliata: verificare la data di cancellazione, la qualita' del notificante e del destinatario effettivo della notifica, la documentazione di liquidazione e dei trasferimenti patrimoniali, e valutare se l'azione va promossa o difesa in nome dei soci (non dell'ex liquidatore); in caso di notifica a ex socio, contestare o difendersi sul merito e sulle eventuali argomentazioni di abuso/elusione.

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