Sentenza del 25/01/2016 n. 158 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Ici - detrazione per gli istituti autonomi delle case popolari - criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo IACP contestava gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006 e 2007, sostenendo di avere diritto alla detrazione prevista per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, applicabile agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Il Comune sosteneva invece che tale beneficio non spettasse in assenza della prova dell'effettiva assegnazione degli alloggi e della loro utilizzazione come abitazione principale da parte degli assegnatari. La controversia riguardava la detrazione ICI e non l'esenzione totale dall'imposta, erroneamente riconosciuta in primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune di Triggiano e riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva annullato gli avvisi. È stata confermata la legittimità degli avvisi di accertamento e dichiarata dovuta l'imposta, poiché lo IACP non aveva prodotto un elenco degli assegnatari né dimostrato la regolare assegnazione degli alloggi e la loro effettiva utilizzazione quale abitazione principale. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
La detrazione ICI per abitazione principale può applicarsi agli alloggi degli IACP solo se risultano regolarmente assegnati e destinati all'effettiva abitazione principale degli assegnatari. Il beneficio non spetta automaticamente all'ente proprietario per tutti gli immobili non assegnati o privi di adeguata documentazione.
Art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992
La fruizione del beneficio richiede gli adempimenti dichiarativi previsti dalla disciplina ICI; nel caso esaminato, la mancata presentazione delle dichiarazioni degli assegnatari ha contribuito a escludere la detrazione.
Art. 2697 c.c.
Chi invoca un'agevolazione fiscale deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Lo IACP avrebbe dovuto dimostrare l'identità degli assegnatari, la regolarità delle assegnazioni e l'utilizzo degli alloggi come abitazioni principali.
Art. 1, legge n. 126/2008
La norma relativa all'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale non è stata ritenuta direttamente applicabile alla fattispecie, che riguardava più specificamente la detrazione prevista per gli alloggi IACP regolarmente assegnati.
Massime di principio
- Gli enti proprietari di alloggi popolari non possono applicare automaticamente la detrazione ICI per abitazione principale a tutti gli immobili posseduti: il beneficio è subordinato alla regolare assegnazione e all'effettivo utilizzo dell'alloggio come abitazione principale.
- L'onere della prova dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente o sull'ente che la invoca. È quindi necessario conservare e produrre elenchi degli assegnatari, provvedimenti o contratti di assegnazione, dati identificativi e documentazione sull'effettiva occupazione.
- Gli immobili non assegnati, sfitti o privi di prova dell'utilizzo come abitazione principale non beneficiano della disciplina agevolata prevista per gli alloggi assegnati dagli IACP.
- È importante distinguere tra esenzione dall'imposta e detrazione per abitazione principale: l'applicazione di una norma che prevede una detrazione non consente di ottenere automaticamente l'esenzione totale.
- In caso di contestazione, l'ente impositore può legittimamente recuperare l'imposta ordinaria quando la documentazione non consenta di collegare ciascun immobile a un assegnatario e alla sua abitazione principale.
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