Sentenza del 19/02/2016 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Asti
Notificazione cartelle - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: gli atti sono stati considerati nulli, poiché la documentazione prodotta non consentiva di verificare in modo preciso il collegamento tra le ricevute di ritorno e gli atti notificati e non risultava provato il rispetto di tutte le formalità prescritte dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità degli atti poiché dalle fotocopie delle ricevute di ritorno delle notifiche eseguite tramite il servizio postale non era possibile individuare con precisione la cartella o l’atto cui ciascuna ricevuta si riferiva. Inoltre, la concessionaria non ha dimostrato di avere eseguito tutte le formalità richieste dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 60 co. 1 lett. b-bis d.P.R. 600/73
La norma impone il rispetto di specifiche formalità per la notificazione degli atti tributari. L’ente notificante deve fornire una prova documentale completa e idonea a dimostrare sia l’esecuzione della procedura sia il preciso collegamento tra la ricevuta di ritorno e l’atto notificato.
Massime di principio
- La validità della notificazione di una cartella o di un atto tributario richiede che la documentazione permetta di identificare senza ambiguità l’atto notificato.
- Una semplice fotocopia della ricevuta di ritorno non è sufficiente se non consente di collegarla con certezza alla specifica cartella o all’atto oggetto di contestazione.
- L’amministrazione o il concessionario devono provare il rispetto di tutte le formalità previste dalla disciplina della notificazione; in mancanza, l’atto può essere dichiarato nullo.
- In una controversia analoga è opportuno verificare la corrispondenza tra numero, data e contenuto dell’atto e i dati riportati sulla ricevuta di ritorno, nonché l’eventuale documentazione relativa alle formalità integrative richieste dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 feb 2016Sentenza del 19/02/2016 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 19 feb 2016Sentenza del 19/02/2016 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 19 feb 2016Sentenza del 19/02/2016 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 19 feb 2016Sentenza del 19/02/2016 n. 440 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 19 feb 2016Sentenza del 19/02/2016 n. 458 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 19 feb 2016Sentenza del 19/02/2016 n. 903 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →