Ordinanza n. 229/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Direttore Territoriale della predetta Direzione n. prot. -OMISSIS-, notificato in data 11.02.2026; - di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, ivi incluso il provvedimento dello stesso Ufficio prot. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Direttore Territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, notificato l'11 febbraio 2026, unitamente ad altro atto presupposto o connesso
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un provvedimento del Direttore Territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e un ulteriore atto dello stesso Ufficio. Il testo non espone il contenuto degli atti impugnati né le specifiche censure di legittimità, limitandosi a riferire che sono state dedotte articolate censure. Il TAR ha inoltre rilevato, senza definirla, una questione relativa alla parziale irricevibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, riservando ogni questione sulla parziale irricevibilità del ricorso e rinviando l'approfondimento delle articolate censure alla fase di merito. Ha escluso il periculum in mora: l'attività risultava da tempo dismessa, sicché non sussisteva un pregiudizio derivante dalla sua interruzione. Il danno prospettato consisteva invece nella mancata futura realizzazione di ricavi, con natura meramente economica e carattere eventuale, non sufficiente a giustificare la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata negata per assenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'attività oggetto del provvedimento impugnato è già stata dismessa, non sussiste un periculum in mora derivante dalla sua interruzione.
- Il pregiudizio consistente nella mera mancata futura realizzazione di ricavi ha natura economica ed eventuale e, in assenza di ulteriori elementi, non integra il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare.
- La riconducibilità del danno alla mancata produzione di ricavi futuri non consente, da sola, di anticipare la tutela cautelare quando l'attività è cessata e il pregiudizio non è attuale.
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