Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 229/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Direttore Territoriale della predetta Direzione n. prot. -OMISSIS-, notificato in data 11.02.2026; - di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, ivi incluso il provvedimento dello stesso Ufficio prot. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Direttore Territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, notificato l'11 febbraio 2026, unitamente ad altro atto presupposto o connesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un provvedimento del Direttore Territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e un ulteriore atto dello stesso Ufficio. Il testo non espone il contenuto degli atti impugnati né le specifiche censure di legittimità, limitandosi a riferire che sono state dedotte articolate censure. Il TAR ha inoltre rilevato, senza definirla, una questione relativa alla parziale irricevibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, riservando ogni questione sulla parziale irricevibilità del ricorso e rinviando l'approfondimento delle articolate censure alla fase di merito. Ha escluso il periculum in mora: l'attività risultava da tempo dismessa, sicché non sussisteva un pregiudizio derivante dalla sua interruzione. Il danno prospettato consisteva invece nella mancata futura realizzazione di ricavi, con natura meramente economica e carattere eventuale, non sufficiente a giustificare la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata negata per assenza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l'attività oggetto del provvedimento impugnato è già stata dismessa, non sussiste un periculum in mora derivante dalla sua interruzione.
  • Il pregiudizio consistente nella mera mancata futura realizzazione di ricavi ha natura economica ed eventuale e, in assenza di ulteriori elementi, non integra il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare.
  • La riconducibilità del danno alla mancata produzione di ricavi futuri non consente, da sola, di anticipare la tutela cautelare quando l'attività è cessata e il pregiudizio non è attuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.