Cassazione Civile, Sentenza n. 13311/2026 del 08/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la Delibera CONSOB n. 20828 del 21.02.2019 che li sanzionava (Cao 200.000 euro, Chiarini 150.000 euro; sanzione complessiva di 350.000 euro nei confronti della societa in solido) per violazioni connesse alla Documentazione d'offerta (Prospetto e Supplemento) relativa all'aumento di capitale Aucap 2016. Le contestazioni principali riguardavano: omissioni e informazioni inesatte ai sensi dell'art. 94 commi 2 e 7 T.U.F. (mancata indicazione delle reali stime di chiusura 2015, delle prospettive di gruppo e del reale fabbisogno finanziario per i 12 mesi successivi); e carenze informative fornite a CONSOB nel corso dell'istruttoria ai sensi degli artt. 97 e 115 T.U.F. (in particolare omissione dello scenario ENI sul prezzo del petrolio e delle assunzioni a fondamento della dichiarazione sul Capitale Circolante Netto). I ricorrenti chiedevano l'annullamento del provvedimento o, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni al minimo. In Cassazione sono state dedotte plurime censure di diritto processuale e di merito (violazione del principio di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, carenza di motivazione, erronea valutazione probatoria e applicazione delle norme sostanziali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi del ricorso principale e ha rigettato gli altri motivi principali: in sostanza il ricorso principale di Cao e Chiarini e stato respinto e la sentenza di merito (Corte d'Appello di Milano) e stata per la maggior parte confermata (compresa la riduzione delle sanzioni per i ricorrenti operata dalla Corte d'Appello). Tuttavia la Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da CONSOB (che contestava la valutazione relativa alla Guidance 2015) rilevando un vizio di motivazione apparente in parte della sentenza impugnata; su quel punto ha cassato la pronuncia e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per riesaminare l'incidenza delle evidenze relative alla Guidance 2015, al calo delle commesse e al differente scenario sul prezzo del petrolio. In conclusione: il ricorso principale dei dirigenti e stato respinto (quindi la pronuncia di merito e, nella sostanza, confermata), ma e stato disposto rinvio parziale per un riesame limitato di un profilo probatorio e motivazionale; le sanzioni non sono state integralmente annullate in questa sede.
Norme richiamate
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 28 (T.U.F.)
art. 94 commi 2 e 7; art. 97 comma 1; art. 115 comma 1 lett. a); art. 185; art. 187-ter; art. 191; art. 195 (comma 1, comma 4 e comma 9); art. 154-ter
La Corte ha ritenuto che le omissioni o inesattezze nel prospetto (art. 94) sono sanzionabili come illecito amministrativo e vanno valutate con riferimento al quadro informativo complessivo indirizzato agli investitori al dettaglio; gli artt. 97 e 115 rilevano con riferimento alle informazioni fornite all'Autorita durante l'istruttoria; la fattispecie di manipolazione di mercato (art. 185 e 187-ter) ha standard di prova e rigore diversi rispetto alla carenza informativa del prospetto. L'art. 195 T.U.F. disciplina il rimedio dell'opposizione al provvedimento sanzionatorio e la relativa istruttoria in sede giurisdizionale.
legge 24 novembre 1991, n. 689
L'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo puo essere integrato anche da semplice colpa; nella quantificazione della sanzione il giudice deve valutare gli elementi oggettivi e soggettivi richiamando, ove opportuno, i criteri di proporzionalita indicati dalla legge.
legge 28 dicembre 2005, n. 262
La norma richiede, nei procedimenti sanzionatori, rispetto di principi relativi alla conoscenza degli atti istruttori e al contraddittorio; la Corte ha ricordato tuttavia che le garanzie proprie del processo giudiziario trovano piena tutela nella fase giurisdizionale di opposizione al provvedimento amministrativo.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza europea secondo cui eventuali carenze nel contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio non comportano violazione dell'art. 6 CEDU se esiste un sindacato giurisdizionale pieno e effettivo (possibilita di opposizione davanti a giudice indipendente).
Regolamentazione ESMA / direttiva prospetto
linee guida ESMA citate in motivazione
Il giudice ha dato rilievo alle linee guida ESMA in tema di prudenza e rigore nella valutazione delle informazioni di prospetto (es. valutazione delle restrizioni di trasferimento di liquidita intra-gruppo ai fini del Capitale Circolante Netto).
Massime di principio
- Il prospetto informativo deve contenere informazioni aggiornate e non fuorvianti su elementi essenziali della situazione patrimoniale e finanziaria: omissioni rilevanti, anche se non numeriche, possono integrare illecito sanzionabile.
- Documenti interni non approvati dal CdA ma utilizzati nella predisposizione degli atti societari o che mostrino scostamenti significativi rispetto al piano strategico possono assumere rilievo probatorio e informativo se erano a conoscenza dei vertici e hanno influenza sulla rappresentazione agli investitori.
- Le restrizioni al trasferimento di fondi intra-gruppo vanno valutate e, se significative, tenute conto nel calcolo del Capitale Circolante Netto comunicato agli investitori; le linee guida ESMA richiedono prudenza su tale aspetto.
- Esiste una distinzione pratica e probatoria fra illeciti di carenza/incompletezza del prospetto e reati/illeciti di manipolazione del mercato: la manipolazione richiede un piu rigoroso onere probatorio e una valutazione diversa dell'idoneita decettiva.
- Le garanzie procedurali dell'azione amministrativa (contraddittorio, separazione di funzioni) trovano la tutela principale nella possibilita di impugnazione giurisdizionale; critiche processuali all'amministrativo devono essere articolate in sede giudiziale.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure di merito relative alla valutazione delle prove documentali e testimoniali sono in gran parte inammissibili: la rinnovazione di valutazioni probatorie compete al giudice di merito, salvo vizi di motivazione o di diritto.
- Per i dirigenti societari la responsabilita per informativa societaria puo essere accertata anche sulla base di colpa grave; la misura della sanzione e rimessa al giudice di merito che deve motivare tenendo conto dei parametri legislativi.
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