Ordinanza n. 2114/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento del Comune di Bacoli prot. 21142/2026 del 30.06.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>>; 2. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la diffida comunale prot. 21142/2026 del 30 giugno 2026, notificata in pari data, con cui il Comune di Bacoli le ha ordinato di liberare le aree demaniali marittime occupate e di ripristinare lo stato dei luoghi, richiamando la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025 e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, relativa all'adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo. Sono stati inoltre impugnati, ove occorra e nei limiti della lesività, gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di merito; dà conto soltanto dell'eccezione preliminare del Comune relativa alla pretesa inammissibilità del ricorso per mancanza di lesività della diffida e rileva la complessità e tecnicità delle questioni controverse.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare senza definire la questione preliminare di ammissibilità né anticipare la decisione sui motivi di merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell'area e il ripristino dello stato dei luoghi avrebbero dovuto avvenire entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, considerato anche che la diffida riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l'efficacia del provvedimento fino al 30 settembre 2026, termine coincidente con la conclusione della stagione balneare. La decisione cautelare non pregiudica l'esame di merito, che dovrà avvenire in un'udienza da fissarsi dal Presidente della Sezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile e disponendo una sospensione temporanea dell'efficacia dell'atto.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'esecuzione di un provvedimento amministrativo impone il rilascio di un'area e il ripristino dei luoghi entro un termine ravvicinato coincidente con un periodo di intensa attività economica, il giudice può ravvisare il periculum in mora in ragione del grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'immediata esecuzione.
- Il giudice cautelare può sospendere temporaneamente l'efficacia del provvedimento per un termine determinato, individuato attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti, senza definire le questioni preliminari di ammissibilità e senza pregiudicare l'esame del merito.
- La complessità e la tecnicità delle questioni controverse possono giustificare la rimessione della relativa valutazione alla fase di merito, mentre in sede cautelare può essere adottata una misura provvisoria limitata nel tempo.
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