Sentenza del 19/01/2016 n. 242 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Prove - "Lista Falciani" - Utilizzabilità ai fini tributari - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La Corte ha affermato che, in ambito tributario, non esiste una disposizione analoga all'art. 191 c.p.p. che stabilisca in via generale l'inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente o irritualmente. Pertanto, la mera irregolarità nell'acquisizione dei dati della "Lista Falciani" non determina automaticamente la loro inutilizzabilità, salvo che una specifica norma preveda espressamente tale sanzione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i dati provenienti dalla "Lista Falciani" fossero inutilizzabili perché acquisiti in modo irrituale o mediante violazione delle regole applicabili alla loro raccolta. In particolare, invocava un principio analogo a quello previsto dall'art. 191 c.p.p., secondo cui le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
Norme richiamate
Art. 191 del codice di procedura penale
Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
La disposizione disciplina l'inutilizzabilità delle prove nel processo penale, ma non trova applicazione diretta e generale nel procedimento tributario.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'irregolarità o l'irritualità nell'acquisizione di un elemento probatorio non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità.
- Per escludere una prova dal processo tributario occorre individuare una specifica disposizione normativa che vieti l'utilizzo di quel determinato elemento o preveda espressamente l'inutilizzabilità.
- I dati provenienti da fonti controverse, come la "Lista Falciani", possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria se risultano rilevanti per l'accertamento, anche quando la loro acquisizione non sia stata pienamente regolare secondo il contribuente.
- La contestazione della prova deve quindi concentrarsi non soltanto sulle modalità della sua acquisizione, ma anche sull'eventuale violazione di norme specifiche, sull'attendibilità dei dati e sulla loro idoneità a fondare l'accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 gen 2016Sentenza del 19/01/2016 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 19 gen 2016Sentenza del 19/01/2016 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 19 gen 2016Sentenza del 19/01/2016 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 19 gen 2016Sentenza del 19/01/2016 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 19 gen 2016Sentenza del 19/01/2016 n. 53 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 19 gen 2016Sentenza del 19/01/2016 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →