Regolamento (UE) 2025/1981
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981 della Commissione, del 7 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova in via definitiva le misure antidumping sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica dalla Cina, a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione conclude che, in caso di abrogazione delle misure, persisterebbe o si ripeterebbe il dumping e si aggraverebbe il pregiudizio all’industria dell’Unione. Il testo disciplina anche le modalità tecniche di applicazione dei dazi, incluse aliquote individuali, codici TARIC, fatture commerciali e possibilità di riesame per nuovi esportatori.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Sono esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica per tagliare/macinare/grattugiare/affettare/raschiare/pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Sono previste aliquote individuali per specifici produttori esportatori cinesi, una misura residuale per "tutte le altre società" e regole probatorie specifiche per l’applicazione delle aliquote individuali.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981 della Commissione chiude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già esistenti sul prodotto in esame e conferma la necessità di mantenerle. La Commissione ritiene che, senza dazi, il dumping proseguirebbe o si ripeterebbe e l’industria dell’Unione subirebbe nuovamente un pregiudizio notevole.
Contesto procedurale
La misura si inserisce in una lunga sequenza di atti: dazio provvisorio del 2012, dazio definitivo del 2013, modifica della definizione di prodotto nel 2017, nuovo riesame in previsione della scadenza nel 2019 e successiva estensione antielusione nel 2019. Il presente regolamento interviene a seguito della domanda di riesame presentata il 14 aprile 2024 da Cerame Unie/FEPF e da una società ceca per conto dell’industria dell’Unione, motivata dal rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Ambito di applicazione materiale
Il prodotto oggetto del regolamento è costituito da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, classificati nei codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29, con i TARIC specificati. Sono esclusi taluni articoli speciali in ceramica, tra cui macinini per spezie o caffè, affilacoltelli, utensili da cucina per lavorazioni specifiche e pietre per pizza in cordierite.
Applicazione del metodo del paese rappresentativo
Accertata l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, la Commissione ha ritenuto non attendibili i prezzi e costi domestici cinesi per il calcolo del valore normale. Ha quindi applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, costruendo il valore normale sulla base di costi esenti da distorsioni di un paese rappresentativo appropriato. Dopo aver esaminato Brasile, Thailandia e Turchia, ha scelto la Turchia, anche per la migliore disponibilità di dati pubblici, dei bilanci certificati di un produttore turco e delle informazioni sul lavoro e sull’energia.
Valore normale, prezzo all’esportazione e dumping
Per i fattori produttivi ha utilizzato dati GTA per le materie prime, dati dell’autorità energetica turca per elettricità e gas, dati dell’istituto di statistica turco per la manodopera e dati della società turca Kutahya Porselen per SGAV e profitti. In mancanza di collaborazione sufficiente dei produttori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato calcolato sulla base delle statistiche Eurostat, con adeguamenti al franco fabbrica. Il margine di dumping risultante è stato superiore al 100 %, dato che la Commissione considera già di per sé sufficiente a confermare la persistenza del dumping.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è descritta come frammentata e composta da oltre 140 produttori, con forte presenza di PMI. Nel periodo in esame il consumo UE è cresciuto, ma l’industria europea non ha mantenuto la propria quota di mercato: la produzione e le vendite sono aumentate, ma meno del mercato, mentre l’utilizzo degli impianti è sceso dal 73 % al 68 %, le scorte sono cresciute sensibilmente e la redditività è rimasta negativa per tutto il periodo. La Commissione conclude che l’industria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.
Nesso causale
La Commissione attribuisce il pregiudizio principalmente alle importazioni cinesi oggetto di dumping: i volumi importati dalla RPC sono aumentati, la quota di mercato cinese è salita al 58,1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame e i prezzi cinesi sono rimasti ben al di sotto dei prezzi UE. Gli altri fattori esaminati, in particolare importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria UE e aumento dei costi energetici, non sono stati ritenuti tali da interrompere il nesso causale.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e dei consumatori. Ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria UE, che gli importatori non subiscano effetti negativi rilevanti e che l’impatto sui consumatori sia marginale, anche nell’ipotesi più sfavorevole.
Misure finali e aspetti operativi
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per specifici gruppi societari e un’aliquota residuale del 36,1 % per tutte le altre società. Sono disciplinate anche le modalità di estensione a nuovi esportatori, la necessità della fattura commerciale valida per beneficiare delle aliquote individuali e il potere delle autorità doganali di effettuare controlli ulteriori. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure
La Commissione ha svolto un riesame ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e ha concluso che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, giustificando il mantenimento del dazio antidumping definitivo.
Prodotto interessato ed esclusioni
Il prodotto interessato è costituito da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, classificati nei codici NC e TARIC indicati nell’articolo 1, paragrafo 1. Restano esclusi i prodotti espressamente elencati come macinini, affilacoltelli, utensili da cucina specifici e pietre per pizza in cordierite.
Aliquote del dazio antidumping
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce aliquote differenziate: 18,3 % per il gruppo Hunan Hualian; 13,1 % per Guangxi Sanhuan; 17,6 % per il gruppo Shandong Zibo/Niceton/Linyi; 17,9 % per le società elencate nell’allegato; 36,1 % per tutte le altre società. Sono previsti i corrispondenti codici addizionali TARIC (tra cui B349, B350, B352 e B999).
Nuovi produttori esportatori
L’articolo 1, paragrafo 3, consente di estendere il regime ad altri produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale 2011, di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o di avere un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi.
Condizioni documentali per le aliquote individuali
L’articolo 1, paragrafo 4, subordina l’applicazione delle aliquote individuali alla presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida con una dichiarazione firmata del fabbricante. Sono previste formule specifiche per la vendita diretta all’esportazione e per la vendita indiretta tramite operatore commerciale interposto; in mancanza della fattura, si applica il dazio per "tutte le altre società".
Dati disponibili, collaborazione insufficiente e campionamento
La Commissione ha preso atto della collaborazione limitata dei produttori esportatori cinesi: solo uno dei 101 produttori/gruppi ha fornito una risposta completa. Ha quindi fatto ricorso, ove necessario, ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e ha operato il campionamento dei produttori dell’Unione e dei produttori esportatori cinesi ai sensi dell’articolo 17.
Determinazione del valore normale con metodo del paese rappresentativo
Accertate distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, la Commissione ha costruito il valore normale sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo. Dopo aver valutato Brasile, Thailandia e Turchia, ha ritenuto la Turchia il paese più appropriato e ha utilizzato i dati della società turca Kutahya Porselen Sanayii A.S. per SGAV e profitti.
Margine di dumping e undercutting
Il prezzo all’esportazione è stato ricavato dalle statistiche Eurostat, adeguate al livello franco fabbrica. Il confronto con il valore normale costruito ha portato a margini di dumping superiori al 100 %; inoltre i prezzi cinesi risultavano inferiori del 18 % ai prezzi dell’industria dell’Unione, con undercutting che sarebbe salito al 38 % senza dazi antidumping.
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole: quota di mercato in calo, utilizzo degli impianti ridotto, scorte in aumento, redditività negativa e incapacità di trasferire sui prezzi l’aumento dei costi. Ha inoltre concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato tale pregiudizio e che altri fattori (importazioni da terzi, esportazioni dell’industria UE, energia) non hanno interrotto il nesso causale.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha escluso che il mantenimento delle misure fosse contrario all’interesse dell’Unione. Ha ritenuto che la protezione dell’industria UE, composta da numerose PMI, prevalga e che l’impatto su importatori e consumatori sia non significativo o non provato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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