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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20556/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'effetto della decisione di merito resa dalla Corte di appello sulla condanna per calunnia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per calunnia. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la rilevata tardività dell'appello e deduceva la violazione di legge per la mancata restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che la tardività dell'appello era stata correttamente rilevata e che la questione della restituzione nel termine non era conferente rispetto alla decisione impugnata, dovendo essere fatta valere con autonoma richiesta al giudice competente e non con l'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Indica il reato oggetto della condanna impugnata, cioè la calunnia.

  • art. 175, comma 1, c.p.p.

    La restituzione nel termine non può essere dedotta con l'impugnazione avverso una sentenza di merito, ma deve essere chiesta con autonoma istanza al giudice competente, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Quando l'appello è tardivo, la relativa tardività, se correttamente rilevata dal giudice di merito, rende manifestamente infondati i motivi di ricorso che mirano a contestarla senza confrontarsi con il presupposto processuale decisivo.
  • La restituzione nel termine ex art. 175, comma 1, c.p.p. non è una questione da far valere mediante l'impugnazione della sentenza di merito, ma richiede un'apposita richiesta al giudice competente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando prospetta censure non pertinenti rispetto alla tipologia della decisione impugnata e non idonee a scalfire la ratio della declaratoria di tardività dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCalunnia
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

Testo integrale

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