Regolamento (UE) 2026/585
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/585 della Commissione, del 13 marzo 2026, relativo al diniego di autorizzazione dell’estratto di ginseng ottenuto da Panax ginseng C.A. Meyer come additivo per mangimi destinati a gatti e cani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione nega l’autorizzazione dell’estratto di ginseng da Panax ginseng C.A. Meyer come additivo per mangimi destinati a gatti e cani, ritenendo non dimostrata la sicurezza alle condizioni d’uso proposte ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione fonda la decisione sul parere non risolutivo dell’EFSA e sull’assenza di riscontri sufficienti da parte del richiedente, nonostante la possibilità di integrare la documentazione. È previsto il ritiro dal mercato delle scorte esistenti entro termini differenziati, così da consentire agli operatori l’adeguamento.
Diniego di autorizzazione dell’estratto di ginseng ottenuto da Panax ginseng C.A. Meyer come additivo per mangimi destinati a gatti e cani e disciplina del ritiro delle scorte dal mercato.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’estratto di ginseng ottenuto da Panax ginseng C.A. Meyer, classificato nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale degli "aromatizzanti", limitatamente all’uso nell’alimentazione animale per gatti e cani. Incide inoltre sulle scorte esistenti dell’additivo, sulle premiscele che lo contengono e sui mangimi composti o materie prime per mangimi prodotti con tale additivo o con tali premiscele, quando destinati a gatti e cani. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina altri usi, specie animali o additivi diversi.
Diniego di autorizzazione dell’estratto di ginseng ottenuto da Panax ginseng C.A. Meyer come additivo per mangimi destinati a gatti e cani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/585 interviene nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per mangimi e conclude negativamente il procedimento di autorizzazione relativo all’estratto di ginseng ottenuto da Panax ginseng C.A. Meyer. La Commissione ritiene non soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare per l’insufficiente dimostrazione della sicurezza dell’additivo alle condizioni d’uso proposte.
Contesto normativo e procedimento
La base giuridica è il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina autorizzazioni, riesame degli additivi storicamente autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE e relativa iscrizione nel registro degli additivi per mangimi. Il considerando rileva che l’estratto di ginseng era già autorizzato a tempo indeterminato per gatti e cani ai sensi della direttiva 70/524/CEE ed era poi stato registrato come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Domanda di autorizzazione e valutazione scientifica
La domanda presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 riguardava l’autorizzazione dell’additivo come "additivo organolettico" nel gruppo funzionale "aromatizzanti", per l’uso su gatti e cani. La domanda avrebbe dovuto essere corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, nel parere EFSA del 17 marzo 2021, l’Autorità non è stata in grado di trarre conclusioni sulla sicurezza per utilizzatori, gatti e cani, poiché mancava la caratterizzazione completa dell’additivo.
Mancata integrazione documentale da parte del richiedente
La Commissione ha concesso al richiedente la possibilità di fornire informazioni supplementari con lettera del 12 ottobre 2021. In assenza di riscontro, è stata inviata un’e-mail il 4 febbraio 2025 per preannunciare l’intenzione di negare l’autorizzazione; nonostante vari solleciti, il richiedente non ha dato seguito alle richieste. Questa inerzia rafforza la conclusione secondo cui l’additivo non è stato dimostrato sicuro in modo adeguato e sufficiente.
Diniego e conseguenze operative
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione nega l’autorizzazione dell’estratto di ginseng come additivo destinato a gatti e cani. Per evitare la permanenza sul mercato di prodotti non autorizzati, il regolamento impone il ritiro delle scorte esistenti: entro il 5 luglio 2026 per l’additivo e per le premiscele che lo contengono; entro il 5 ottobre 2026 per le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con tali premiscele prima del 5 luglio 2026 e destinati a gatti e cani.
Entrata in vigore e portata territoriale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le misure sono state adottate secondo il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Diniego di autorizzazione
L’autorizzazione dell’estratto di ginseng ottenuto da Panax ginseng C.A. Meyer come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", è negata limitatamente all’uso per gatti e cani (articolo 1).
Presupposti del diniego
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare gli articoli 5, 7, 9 e 10. L’EFSA, nel parere del 17 marzo 2021, non ha potuto concludere sulla sicurezza dell’additivo ai livelli d’uso proposti per utilizzatori, gatti e cani, poiché non era stata fornita una caratterizzazione completa dell’additivo; il richiedente non ha poi trasmesso le informazioni supplementari richieste.
Ritiro dal mercato delle scorte esistenti
Le scorte esistenti dell’additivo e delle premiscele che lo contengono, destinate a cani e gatti, devono essere ritirate dal mercato entro il 5 luglio 2026 (articolo 2, paragrafo 1).
Ritiro di mangimi e materie prime prodotti prima della scadenza
Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui all’articolo 2, paragrafo 1, prima del 5 luglio 2026 e destinati a cani e gatti devono essere ritirati dal mercato entro il 5 ottobre 2026 (articolo 2, paragrafo 2).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 3).
Come è indicizzato
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