Regolamento (UE) 2026/548
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/548 della Commissione, del 13 marzo 2026, relativo al diniego di autorizzazione dell’estratto di bardana ottenuto da Arctium lappa L. come additivo per mangimi destinati a gatti e cani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Commissione nega l’autorizzazione dell’estratto di bardana ottenuto da Arctium lappa L. come additivo per mangimi destinati a gatti e cani. La decisione deriva dal fatto che il richiedente non ha dimostrato in modo adeguato e sufficiente la sicurezza e l’efficacia del prodotto, anche a seguito del parere non risolutivo dell’EFSA. Il testo impone inoltre il ritiro dal mercato delle scorte esistenti e fissa termini differenziati per additivo/premiscele e per materie prime e mangimi composti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Diniego di autorizzazione dell’estratto di bardana ottenuto da Arctium lappa L. come additivo per mangimi destinati a gatti e cani, con obbligo di ritiro delle scorte dal mercato entro termini prestabiliti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’estratto di bardana ottenuto da Arctium lappa L. quale additivo per l’alimentazione animale, limitatamente all’uso in mangimi destinati a gatti e cani, nonché alle scorte esistenti dell’additivo, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con tale additivo e destinati a tali animali. L’efficacia territoriale è quella propria dei regolamenti UE, cioè in tutti gli Stati membri; il testo è inoltre rilevante ai fini SEE. Non disciplina usi diversi da quelli per gatti e cani.
Diniego di autorizzazione dell’estratto di bardana ottenuto da Arctium lappa L. come additivo per mangimi destinati a gatti e cani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/548 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina degli additivi per mangimi dettata dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione, preso atto del parere non conclusivo dell’EFSA e dell’assenza di riscontri integrativi da parte del richiedente, conclude che non risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione dell’estratto di bardana ottenuto da Arctium lappa L. per l’uso in alimenti destinati a gatti e cani.
Quadro normativo di riferimento
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e i relativi motivi e procedure di rilascio o diniego. Viene altresì richiamato l’articolo 10 di tale regolamento, relativo alla rivalutazione degli additivi già autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE. L’estratto di bardana era infatti stato autorizzato per un periodo illimitato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Istanza di autorizzazione e valutazione scientifica
In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata domanda di autorizzazione dell’additivo come "additivo organolettico" nel gruppo funzionale degli "aromatizzanti". La domanda avrebbe dovuto essere corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3.
L’EFSA, nel parere del 17 marzo 2021, non ha potuto formulare conclusioni né sulla sicurezza dell’additivo per gli utilizzatori e per gatti e cani, né sulla sua efficacia, in quanto il richiedente non aveva fornito una caratterizzazione completa del prodotto e non erano disponibili prove convincenti. La Commissione ha poi concesso la possibilità di integrare la documentazione con lettera del 3 settembre 2021; in mancanza di risposta, ha comunicato il 4 febbraio 2025 l’intenzione di negare l’autorizzazione, senza ricevere ulteriori elementi nonostante i solleciti.
Ragioni del diniego
Sulla base del parere EFSA e della mancata dimostrazione, da parte del richiedente, del rispetto delle condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ritiene non accertata la sicurezza dell’estratto di bardana alle condizioni d’uso proposte e non dimostrata in modo adeguato e sufficiente la sua efficacia. Ne consegue il diniego di autorizzazione per l’impiego in mangimi destinati a gatti e cani.
Ritiro dal mercato e termini di smaltimento
Il regolamento prevede un regime transitorio di ritiro dal mercato delle scorte esistenti. In particolare:
- le scorte dell’additivo e delle premiscele che lo contengono, destinate a cani e gatti, devono essere ritirate entro il 5 luglio 2026;
- le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con tale additivo o con le premiscele, se prodotti prima del 5 luglio 2026 e destinati a cani e gatti, devono essere ritirati entro il 5 ottobre 2026.
La Commissione motiva tale disciplina con l’esigenza di consentire agli operatori un ritiro ordinato delle scorte esistenti, pur imponendo la cessazione dell’immissione sul mercato del prodotto per gli usi interessati.
Entrata in vigore ed efficacia generale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Diniego di autorizzazione
È negata l’autorizzazione dell’estratto di bardana ottenuto da Arctium lappa L. come additivo nell’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", per l’uso in mangimi destinati a gatti e cani (articolo 1).
Base istruttoria e motivazione del diniego
La Commissione richiama il regime del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare gli articoli 5, 7 e 10. L’EFSA, nel parere del 17 marzo 2021, non ha potuto concludere sulla sicurezza per utilizzatori, gatti e cani né sull’efficacia dell’additivo per carenza di caratterizzazione completa e di prove convincenti; il richiedente non ha poi fornito informazioni supplementari nonostante i solleciti della Commissione.
Ritiro dal mercato delle scorte esistenti
Le scorte esistenti dell’additivo e delle premiscele che lo contengono, destinate a cani e gatti, devono essere ritirate dal mercato entro il 5 luglio 2026. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele prima del 5 luglio 2026 e destinati a cani e gatti devono essere ritirati dal mercato entro il 5 ottobre 2026 (articolo 2).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 3).
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