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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/551

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/551 della Commissione, del 13 marzo 2026, che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per quanto riguarda gli elenchi di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

Normativa europea32026R0551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632, ampliando e chiarendo gli elenchi tariffari dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. La modifica è finalizzata a evitare ambiguità sulla qualificazione delle partite e a ricomprendere nuove voci NC, con sostituzione completa dell’allegato per ragioni di chiarezza. Per evitare perturbazioni degli scambi, l’applicazione è differita al 1o ottobre 2026.

Modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 aggiornando gli elenchi di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia che entrano nell’Unione e che, in base alla classificazione NC, devono essere presentati ai controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri. Il regolamento incide su operatori, importatori e autorità competenti degli Stati membri, con particolare riguardo ai prodotti individuati o chiariti nell’allegato sostituito; restano rilevanti le esclusioni già previste per alcune categorie di prodotti composti esenti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/630 e le ulteriori esclusioni o limitazioni richiamate nel testo. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; si applica dal 1o ottobre 2026, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/551 della Commissione aggiorna la disciplina dei controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per talune merci di origine animale e per i prodotti composti. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625 e mira soprattutto a evitare incertezze classificatorie sulle partite soggette a controllo.

Finalità e contesto

Secondo i considerando, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 elenca gli animali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, i prodotti composti, il fieno e la paglia da presentare ai controlli ufficiali, con i relativi codici NC. La Commissione ritiene necessario aggiornare tale allegato per includere prodotti che non figuravano ancora nell’elenco e per evitare ambiguità sulle merci effettivamente soggette a controllo. Poiché le modifiche sono numerose, l’intero allegato viene sostituito per ragioni di chiarezza.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda le partite di merci che entrano nell’Unione e che, in base alla classificazione NC, devono essere sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Interessano in particolare importatori, operatori del settore e autorità competenti degli Stati membri. Il testo opera nel perimetro dei controlli ufficiali su animali e merci disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625 e coordina tale disciplina con le regole in materia di sottoprodotti di origine animale e nomenclatura combinata.

Principali aggiornamenti dell’allegato

L’allegato sostituito contiene elenchi dettagliati per capitoli NC e specifica, per ciascuna voce, quali merci rientrano nei controlli e con quali limiti. Tra gli aggiornamenti evidenziati nei considerando figurano l’inclusione di nuove voci e codici NC, in particolare 1301, 2008 19, 2106 90 55, 2933, 3002 13, 3002 14, 3002 15, 3105 90, 3821, 3823 e 3824.

L’allegato non si limita a elencare i codici, ma fornisce anche precisazioni essenziali per l’interpretazione pratica:

  • spiega il significato dei codici NC a quattro, sei o otto cifre;
  • chiarisce l’uso della sigla "ex", quando solo una parte della voce è soggetta a controllo;
  • precisa che la designazione delle merci è indicativa, mentre il codice NC è decisivo;
  • richiama le note esplicative della nomenclatura combinata e i pareri di classificazione del sistema armonizzato.

Coordinamento con la normativa sui sottoprodotti di origine animale

Il testo richiama più volte il regolamento (CE) n. 1069/2009 e il regolamento (UE) n. 142/2011. In particolare, segnala che i prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale non sono sempre identificati in modo specifico nel diritto dell’Unione e che i controlli ufficiali devono riguardare i prodotti parzialmente trasformati che restano ancora prodotti grezzi destinati a ulteriore trasformazione in uno stabilimento riconosciuto o registrato nel luogo di destinazione. Gli ispettori dei posti di controllo frontalieri devono valutare, caso per caso, se un prodotto derivato sia sufficientemente trasformato da non richiedere ulteriori controlli.

Esenzioni e casi particolari

L’allegato segnala anche che l’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri è contenuto nel regolamento delegato (UE) 2021/630. Inoltre, in vari punti vengono richiamate esclusioni puntuali, ad esempio per determinate merci che, pur correlate a prodotti di origine animale, non rientrano nei controlli perché classificate altrove nella NC o perché esentate secondo specifiche disposizioni settoriali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1o ottobre 2026, in modo da evitare perturbazioni degli scambi e consentire l’adeguamento di autorità e operatori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per i professionisti che assistono importatori e spedizionieri, il documento impone di verificare con attenzione la classificazione NC delle merci, soprattutto per i prodotti di origine animale e i prodotti composti che presentano ingredienti o componenti animali. La corretta qualificazione tariffaria diventa determinante per stabilire se la merce debba essere presentata a controllo al posto di controllo frontaliero, con particolare attenzione alle nuove voci inserite o meglio definite dall’allegato sostitutivo.

Disposizioni principali

Sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (UE) 2021/632

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 sia sostituito dal testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. La modifica aggiorna gli elenchi dei prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e le relative precisazioni classificatorie per codice NC.

Aggiornamento delle voci NC soggette a controlli

L’allegato sostituito introduce o chiarisce numerose voci NC, incluse, tra le altre, 1301, 2008 19, 2106 90 55, 2933, 3002 13, 3002 14, 3002 15, 3105 90, 3821, 3823 e 3824, oltre a molte altre voci per prodotti di origine animale e merci composte. Le tabelle specificano, per ciascun codice, se il prodotto è soggetto a controlli, se la copertura riguarda solo determinate sottovoci o se sono previste esclusioni.

Chiarimenti classificatori e note di capitolo

L’allegato contiene note generali sulla lettura dei codici NC, sul significato delle sigle come "ex", sulla portata dei codici a quattro, sei o otto cifre e sul rapporto con la nomenclatura combinata e il sistema armonizzato. In più capitoli vengono fornite precisazioni su quali prodotti rientrino o meno nelle voci considerate, con rinvii alle note della NC e alle note esplicative dell’OMD.

Prodotti composti e rinvio al regolamento delegato (UE) 2021/630

Le note generali ricordano che l’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri figura nel regolamento delegato (UE) 2021/630. L’allegato del presente regolamento si coordina con tale disciplina, individuando invece i prodotti composti soggetti a controlli o soggetti solo in presenza di prodotti di origine animale.

Differimento dell’applicazione al 1o ottobre 2026

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o ottobre 2026. Il differimento è motivato dall’esigenza di evitare perturbazioni negli scambi e di consentire ad autorità e operatori di adeguarsi.

Base giuridica e parere del comitato

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali. Le misure risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisanità animalecontrolli alle frontierecommercio esteronomenclatura combinata

Testo integrale

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