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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/553

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/553 della Commissione, del 13 marzo 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1755 e (UE) 2024/1054 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di un preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, allevate per la riproduzione e per la produzione di uova, e agli uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

Normativa europea32026R0553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le condizioni di autorizzazione di Weizmannia faecalis DSM 32016, già autorizzato come additivo zootecnico stabilizzatore della flora intestinale. La modifica principale consiste nel precisare la compatibilità dell’additivo con alcuni coccidiostatici, in particolare amprolio e la combinazione narasina/nicarbazina, oltre ad altri coccidiostatici già menzionati negli allegati. Sono inoltre stabilite nuove condizioni d’impiego, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, nonché regole transitorie per l’esaurimento delle scorte.

Modifica i termini di autorizzazione del preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 come additivo per mangimi, consentendone la combinazione con specifici coccidiostatici per pollame e uccelli ornamentali, e aggiorna gli allegati dei precedenti regolamenti di esecuzione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e ai soggetti che producono, etichettano, immettono sul mercato e utilizzano additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti Weizmannia faecalis DSM 32016. Riguarda in particolare le specie di pollame da ingrasso, le specie di pollame allevate per la riproduzione, le specie di pollame allevate per la produzione di uova e gli uccelli ornamentali, con specifiche modalità d’uso nei mangimi e/o nell’acqua di abbeveraggio. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; contiene inoltre periodi transitori per prodotti fabbricati ed ეტichettati prima delle date di applicazione delle nuove condizioni.

Modifica dei termini di autorizzazione del preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016

Il regolamento modifica i termini di autorizzazione di un additivo zootecnico già autorizzato, costituito dal preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale. La Commissione interviene per aggiornare le condizioni d’uso, alla luce della valutazione favorevole dell’EFSA e della necessità di chiarire la compatibilità con specifici coccidiostatici.

Contesto e base giuridica

La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Dai considerando emerge che il preparato era già autorizzato per un periodo di 10 anni dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1755 e (UE) 2024/1054 per diverse categorie di animali, tra cui suinetti lattanti e svezzati, pollame da ingrasso, pollame da riproduzione, pollame da produzione di uova e uccelli ornamentali. La modifica richiesta riguarda la possibilità di utilizzare contemporaneamente l’additivo con amprolio e con la combinazione narasina/nicarbazina.

Esito della valutazione scientifica

L’EFSA, nel parere del 25 giugno 2025, ha concluso che la modifica dei termini di autorizzazione non altererebbe le conclusioni già raggiunte in materia di sicurezza per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente. Ha inoltre ritenuto che il preparato non sia irritante per la pelle o per gli occhi, ma debba essere considerato sensibilizzante cutaneo e respiratorio; perciò l’inalazione e il contatto cutaneo sono indicati come rischi da prevenire. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-commercializzazione.

Ambito applicativo e prodotti interessati

La disciplina aggiornata riguarda le categorie di additivi zootecnici, gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", con numero di identificazione 4b1900. Gli allegati descrivono il preparato come composto da spore vitali di Weizmannia faecalis DSM 32016 in forma solida, con un contenuto minimo di 2 × 10^10 CFU/g di additivo. Le specie interessate sono:

  • suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae;
  • tutte le specie di pollame da ingrasso;
  • tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova;
  • tutte le specie di pollame allevate per la riproduzione;
  • uccelli ornamentali.

Condizioni d’impiego e requisiti di etichettatura

Per le diverse categorie sono previsti tenori minimi distinti e modalità d’uso differenti tra mangime e acqua di abbeveraggio. Gli allegati impongono che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico; per le applicazioni in acqua di abbeveraggio va indicata anche la stabilità in acqua. In un caso l’additivo può essere utilizzato anche nei mangimi composti, in un altro deve essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Compatibilità con coccidiostatici e limiti applicativi

Il regolamento chiarisce che l’additivo può essere usato contemporaneamente con alofuginone, diclazuril, monensin sodico, cloridrato di robenidina, salinomicina sodica, amprolio, combinazione di monensin sodico e nicarbazina e combinazione di narasina e nicarbazina. Tuttavia, tale uso contemporaneo è ammesso solo nel rispetto delle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi. La Commissione precisa così che la compatibilità non ha effetto automatico e non deroga ai requisiti autorizzativi dei singoli coccidiostatici.

Tutela della salute degli utilizzatori

Sono previste misure di prevenzione del rischio professionale. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non siano eliminabili con misure organizzative, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.

Regime transitorio e applicazione temporale

Per evitare interruzioni di mercato, il regolamento introduce una disciplina transitoria. L’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 5 ottobre 2026, conformemente alle norme applicabili prima del 5 aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Analogamente, i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 5 aprile 2027 secondo la disciplina previgente possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica delle autorizzazioni pregresse

Gli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1755 e (UE) 2024/1054 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del nuovo regolamento (articoli 1 e 2). La modifica incide sui termini di autorizzazione del preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016, senza introdurre un nuovo regime autonomo ma aggiornando quello già esistente.

Compatibilità con i coccidiostatici

L’uso del preparato è espressamente consentito contemporaneamente ad alcuni coccidiostatici, in conformità alle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi. Tra questi figurano alofuginone, diclazuril, monensin sodico, cloridrato di robenidina, salinomicina sodica, amprolio, la combinazione monensin sodico e nicarbazina e la combinazione narasina e nicarbazina.

Condizioni tecniche di impiego e tenori minimi

Per il pollame da ingrasso, le specie di pollame allevate per la riproduzione e per la produzione di uova, nonché per gli uccelli ornamentali, sono fissati tenori minimi differenziati nei mangimi o nell’acqua di abbeveraggio, con indicazioni specifiche per ciascun allegato. Le istruzioni per l’uso devono riportare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico; per le applicazioni in acqua di abbeveraggio deve essere indicata anche la stabilità in acqua e, nei casi previsti, l’uso è limitato all’acqua di abbeveraggio.

Sicurezza e protezione degli utilizzatori

Sulla base della valutazione EFSA, la modifica non altera le conclusioni precedenti su sicurezza per specie bersaglio, consumatori e ambiente. Il preparato non è considerato irritante per pelle e occhi, ma è considerato sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie; inalazione ed esposizione cutanea sono ritenute rischiose. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare tali rischi; se non sufficienti, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.

Misure transitorie

I prodotti e le premiscele contenenti l’additivo, destinati alle specie interessate, prodotti ed etichettati prima del 5 ottobre 2026 secondo le norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 5 aprile 2027 secondo le norme previgenti, possono anch’essi restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieadditivi per mangimialimentazione animalesicurezza alimentarezootecnia

Testo integrale

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