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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/549

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/549 della Commissione, del 13 marzo 2026, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato del ceppo batterico DSM 11798 della famiglia delle Eggerthellaceae come additivo per mangimi destinati a suini, pollame e uccelli ornamentali e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1016/2013 e (UE) 2017/930

Normativa europea32026R0549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo per mangimi a base del ceppo DSM 11798 della famiglia delle Eggerthellaceae, già autorizzato in precedenza per suini e avicoli. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza del prodotto alle condizioni autorizzate e conferma la classificazione come additivo tecnologico per la riduzione della contaminazione da micotossine. Contestualmente abroga i precedenti regolamenti di esecuzione del 2013 e del 2017 e introduce misure transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte e l’adeguamento del mercato.

Rinnovo dell’autorizzazione di un preparato del ceppo batterico DSM 11798 della famiglia delle Eggerthellaceae come additivo per mangimi destinati a suini, pollame e uccelli ornamentali, con abrogazione di precedenti autorizzazioni e previsione di misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi e, in particolare, al preparato del ceppo batterico DSM 11798 della famiglia delle Eggerthellaceae (già classificato in precedenza come appartenente alle Coriobacteriaceae), destinato a suini, pollame e uccelli ornamentali. Riguarda i soggetti della filiera dei mangimi e, indirettamente, gli operatori che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano il prodotto, le premiscele e i mangimi composti o materie prime che lo contengono. L’applicazione è nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; sono previste finestre transitorie per prodotti e mangimi già immessi sul mercato secondo la disciplina previgente. Restano ferme le altre prescrizioni di sicurezza dei lavoratori previste dal diritto dell’Unione.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato DSM 11798 della famiglia delle Eggerthellaceae

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/549 rinnova l’autorizzazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, di un preparato del ceppo batterico DSM 11798 della famiglia delle Eggerthellaceae come additivo per mangimi. Il prodotto è qualificato come additivo tecnologico, nel gruppo funzionale delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine, e riguarda suini, pollame e uccelli ornamentali.

La Commissione fonda il rinnovo sul parere EFSA del 20 marzo 2025, che conferma la sicurezza del preparato alle condizioni autorizzate per animali, consumatori e ambiente, escludendo la necessità di una nuova valutazione dell’efficacia in assenza di modifiche della formulazione o delle condizioni di autorizzazione originarie.

Contesto normativo e presupposti del rinnovo

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi per mangimi. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e corredata delle informazioni richieste dall’articolo 14, paragrafo 2.

Nei considerando, la Commissione richiama anche il fatto che il laboratorio di riferimento ha ritenuto ancora validi i precedenti esiti sulla metodologia di analisi; per tale ragione non è stata richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005.

Sicurezza, classificazione e misure di protezione

L’EFSA ha concluso che il preparato resta sicuro per suinetti, suini da ingrasso e tutte le specie avicole, nonché per i consumatori e per l’ambiente. Ha tuttavia evidenziato che il prodotto non è irritante per la pelle o per gli occhi, ma deve essere considerato un potenziale sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie; qualsiasi esposizione cutanea o respiratoria è ritenuta rischiosa.

Per questo la Commissione sottolinea la necessità di misure di protezione adeguate a tutela degli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, lasciando impregiudicate le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori previste dal diritto dell’Unione.

Abrogazione delle precedenti autorizzazioni

Con il nuovo rinnovo vengono abrogati due atti precedenti:

  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013, relativo all’autorizzazione per i suini;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2017/930, relativo all’autorizzazione per tutte le specie avicole.

L’effetto è quello di sostituire il precedente quadro autorizzatorio con un’unica autorizzazione rinnovata, disciplinata dal presente regolamento e dal relativo allegato.

Disciplina transitoria

Poiché non emergono motivi di sicurezza tali da richiedere l’applicazione immediata delle nuove condizioni, il regolamento prevede un regime transitorio articolato per stock già prodotti ed etichettati secondo la disciplina previgente.

In particolare:

  • il preparato e le premiscele contenenti l’additivo, destinati a suini e a tutte le specie avicole, prodotti ed etichettati prima del 5 ottobre 2026, possono restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 5 aprile 2027, possono restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 5 aprile 2028, possono restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Contenuto tecnico dell’allegato

L’allegato specifica i dati essenziali dell’autorizzazione. L’additivo è identificato con il numero 1m01 ed è descritto come preparato del ceppo batterico DSM 11798 della famiglia delle Eggerthellaceae, contenente almeno 5 × 10^9 CFU/g di additivo, in forma solida.

Per il controllo analitico sono previsti:

  • il conteggio del ceppo mediante metodo della semina per inclusione in agar VM integrato con oxyrase;
  • l’identificazione mediante sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), secondo CEN/TS 17697.

L’allegato prescrive inoltre che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Condizioni d’uso e obblighi per gli operatori

L’additivo deve essere impiegato solo in mangimi già conformi alle norme dell’Unione in materia di micotossine previste dalla disciplina sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali.

È altresì consentita la combinazione con specifici coccidiostatici, nel rispetto delle rispettive autorizzazioni:

  • narasina/nicarbazina;
  • salinomicina sodica;
  • monensin sodico;
  • cloridrato di robenidina;
  • diclazuril;
  • narasina;
  • nicarbazina.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere usati dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.

Durata e applicazione

Il periodo di autorizzazione scade il 5 aprile 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come avviene per i regolamenti UE.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato indicato nell’allegato è rinnovata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine. Il rinnovo riguarda il preparato del ceppo batterico DSM 11798 della famiglia delle Eggerthellaceae per suini, pollame e uccelli ornamentali, alle condizioni stabilite in allegato.

Abrogazione delle autorizzazioni precedenti

Sono abrogati il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/930, che avevano autorizzato il medesimo preparato per suini e per tutte le specie avicole.

Misure transitorie per prodotti già conformi alla disciplina previgente

Il preparato e le premiscele contenenti l’additivo, destinati a suini e a tutte le specie avicole, prodotti ed etichettati prima del 5 ottobre 2026 secondo le norme applicabili prima del 5 aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Misure transitorie per mangimi per animali da produzione alimentare

I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, destinati a suini e a tutte le specie avicole, prodotti ed etichettati prima del 5 aprile 2027 secondo le norme applicabili prima del 5 aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte, se destinati ad animali da produzione alimentare.

Misure transitorie per mangimi per animali non da produzione alimentare

I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, destinati a suini e a tutte le specie avicole, prodotti ed etichettati prima del 5 aprile 2028 secondo le norme applicabili prima del 5 aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte, se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Condizioni tecniche e di sicurezza dell’allegato

L’additivo è identificato con il numero 1m01 e deve contenere almeno 5 × 10^9 CFU/g di additivo, in forma solida. Il metodo di analisi prevede il conteggio con metodo della semina per inclusione in agar VM integrato con oxyrase e l’identificazione tramite sequenziamento del DNA o PFGE (CEN/TS 17697). Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico; l’additivo può essere impiegato solo in mangimi già conformi ai limiti UE sulle micotossine; è consentito l’uso contemporaneo con specifici coccidiostatici autorizzati; gli operatori devono adottare procedure e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori e, se necessario, far usare dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione termina il 5 aprile 2036.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazione degli additivi per mangimisalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

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