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Sentenza

Sentenza n. 16188/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del decreto di respingimento della istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, primo comma, lett. f) della L. n. 91/1992, emanato il 10.09.2020 (protocollo n. 537126) e notificato il 15.01.2021 a mezzo del Commissariato del Governo per la Provincia di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202103854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza, motivato con riferimento ai comportamenti e ai precedenti penali del coniuge

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, cittadina albanese soggiornante in Italia, aveva presentato il 5 agosto 2015 domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992. Dopo il preavviso di rigetto del 13 settembre 2019 e le osservazioni del 19 settembre 2019, il Ministero ha respinto la domanda con decreto del 10 settembre 2020, notificato il 15 gennaio 2021. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del termine di 48 mesi previsto dall’art. 9-ter della l. 91/1992 e sostenuto che il suo decorso avesse determinato silenzio-assenso. Con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e il difetto di motivazione, contestando l’insufficiente risposta alle osservazioni, la mancata indicazione analitica delle fonti di prova e l’attribuzione di rilievo decisivo alle condanne e alla presunta irregolarità della posizione del coniuge, senza adeguata valutazione dell’integrazione della richiedente e del nucleo familiare. Con il terzo ha sostenuto che la propria condotta dimostrava l’integrazione in Italia, che il coniuge e i figli disponevano di titoli di soggiorno regolari e che i reati del marito erano risalenti e di limitata gravità, quindi inidonei a fondare un giudizio prognostico sfavorevole esteso alla moglie.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha rigettato il primo motivo: il termine di 48 mesi per concludere il procedimento di concessione della cittadinanza ha natura ordinatoria, sicché la sua scadenza non produce silenzio-assenso, ma consente soltanto di agire per ottenere una pronuncia che condanni l’Amministrazione a provvedere. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo. Quanto all’art. 10-bis, ha rilevato che il decreto finale dava conto delle osservazioni: ne accoglieva parzialmente quelle sul profilo reddituale e spiegava perché quelle relative al coniuge non fossero ritenute idonee a superare i motivi ostativi. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione, che indicava le ragioni del diniego e il collegamento tra la posizione del coniuge, la valutazione del nucleo familiare e il giudizio sull’integrazione, senza necessità di esporre ogni valutazione interna o ogni fonte informativa. Nel merito, ha riconosciuto l’ampia discrezionalità ministeriale nella valutazione dell’inserimento stabile e dell’affidabilità del richiedente, soggetta a sindacato giurisdizionale estrinseco su adeguatezza dell’istruttoria, veridicità dei fatti e logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Ha ritenuto che i numerosi precedenti del coniuge, inclusi reati di particolare gravità, potessero essere considerati nel giudizio complessivo sulla richiedente e sul nucleo familiare e che, nel caso concreto, gli elementi acquisiti non dimostrassero l’illegittimità della valutazione ministeriale. Spese compensate per la peculiarità della controversia e l’assenza di attività difensiva del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 9-ter l. 91/1992

    Il termine di conclusione del procedimento avviato dall’istanza per la concessione della cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91 del 1992 ha natura ordinatoria.

    Il termine di 48 mesi è ordinatorio; il suo superamento non determina silenzio-assenso, ma può consentire di ricorrere al giudice per ottenere una pronuncia di condanna dell’Amministrazione a provvedere.

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza, quindi, costituisce l’esito provvedimento di una valutazione discrezionale resa dall’Amministrazione (la cittadinanza “può” essere concessa) in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, tenuto conto, in particolare, che al conferimento dello status civitatis si ricollega la capacità giuridica tipica del cittadino, che comporta non solo diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità.

    La cittadinanza per residenza non consegue automaticamente alla durata del soggiorno: l’Amministrazione valuta discrezionalmente l’inserimento stabile nella comunità nazionale, considerando le condizioni personali, familiari, economiche e la condotta dell’istante.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non vi è ragione di ritenere, conseguentemente, che sul piano motivazionale l’Amministrazione non abbia replicato, con sufficiente adeguatezza, alle osservazioni procedimentali presentate dall’istante dopo la comunicazione del preavviso di rigetto, ove, peraltro, lo stesso Ente si era limitato a citare le condanne del marito ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza, senza aggiungere le argomentazioni poi declinate in sede di provvedimento finale proprio a seguito delle osservazioni presentate dalla richiedente in seno al procedimento.

    Il provvedimento finale soddisfa l’obbligo di considerare le osservazioni quando espone in modo sufficientemente adeguato le ragioni per cui non superano i motivi ostativi, anche sviluppando nel provvedimento conclusivo argomentazioni ulteriori rispetto al preavviso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei casi in cui, in particolare, “...il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo”.

    Nei dinieghi di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza, la motivazione è sufficiente se rende comprensibile l’iter logico della decisione; non è necessario riportare tutte le fonti e i fatti acquisiti, ferma la necessità di un adeguato supporto istruttorio e di una motivazione logica e ragionevole.

Massime di principio

  • Il termine di 48 mesi per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza previsto dall’art. 9-ter della l. 91/1992 è ordinatorio: la sua scadenza non forma silenzio-assenso, ma legittima, in assenza di un provvedimento espresso, l’azione diretta a ottenere una pronuncia che imponga all’Amministrazione di provvedere.
  • La concessione della cittadinanza per residenza comporta una valutazione discrezionale sull’inserimento effettivo e stabile del richiedente nella comunità nazionale. Il giudice non sostituisce la propria valutazione di merito a quella amministrativa, ma verifica la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti e la coerenza, logicità e ragionevolezza della motivazione.
  • Nel diniego di cittadinanza, le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto devono trovare risposta motivata nel provvedimento finale; tale obbligo può essere assolto con l’indicazione delle ragioni per cui le osservazioni non superano i motivi ostativi, senza che debbano essere riprodotte tutte le valutazioni interne dell’Amministrazione.
  • I precedenti penali di un componente del nucleo familiare possono concorrere alla valutazione dell’integrazione del richiedente la cittadinanza, ma la loro rilevanza deve inserirsi in un giudizio complessivo e motivato sulle circostanze familiari e personali; non sono automaticamente imputabili al richiedente per il solo vincolo familiare.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazione

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