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Sentenza

Sentenza del 31/03/2022 n. 10286 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La concessionaria impugnava la sentenza della CTR Toscana che aveva escluso l'applicazione della TIA su alcune superfici del capannone ritenute produttive di rifiuti speciali e aveva confermato l'esclusione dell'IVA sulla TIA. Il ricorso per cassazione prospettava quattro motivi, tra cui: (i) vizio di motivazione e insufficienza della prova circa la presunta gestione in proprio dei rifiuti speciali e la non applicabilità della TIA (richiamando norme ambientali e regolamento comunale); (ii) assenza di motivazione sull'esenzione dal pagamento non prevista dalla normativa delle annualità impugnate; (iii) violazione dell'art.112 c.p.c. per avere il giudice riconosciuto l'intassabilità delle superfici oltre quanto richiesto dal contribuente; oltre ad altri profili processuali e sostanziali.

La decisione

Prima dell'udienza di cassazione la ricorrente (ASCIT) ha rinunciato al ricorso con accettazione della controparte. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. Per effetto dell'estinzione per rinuncia al ricorso, la sentenza di appello (CTR) è passata in giudicato, rimanendo quindi definitivamente confermata la decisione che aveva escluso la TIA sulle superfici riconosciute produttive di rifiuti speciali e aveva escluso l'IVA sulla TIA per le annualità dedotte. Inoltre la Corte ha escluso l'applicabilità del contributo addizionale previsto dal D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1‑quater, ritenendo che il meccanismo sanzionatorio non si applica all'inammissibilità sopravvenuta dovuta a rinuncia.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'ambiente), artt. 184, 238, 198, 195

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina dei rifiuti e le categorie (urbani vs speciali) incidono sull'assoggettabilità alla TIA; tuttavia la Corte di legittimità non è entrata nel merito perché il giudizio è stato estinto per rinuncia, mentre la CTR aveva valutato la prova documentale sulla gestione e destinazione dei rifiuti per escludere la TIA su alcune superfici.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, artt. 21 e 49

    Richiamato dalle parti in relazione al regime transitorio e alla possibilità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani da parte dei Comuni per il periodo considerato; la decisione di merito aveva valutato l'esistenza di assimilazioni/regolamenti comunali e la prova della natura dei rifiuti.

  • Regolamento comunale (art.22 del regolamento del Comune di (---))

    Al centro della doglianza è la portata del regolamento comunale: la ricorrente sosteneva che il regolamento prevedeva solo una riduzione e non esenzione; la CTR aveva valutato l'applicabilità del regolamento e la prova delle modalità di smaltimento per escludere la TIA su specifiche superfici.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in tema di onere della prova: la ricorrente censurava la CTR per aver escluso la TIA nonostante, a suo avviso, la contribuente non avesse provato di gestire in proprio rifiuti speciali; la questione è stata trattata in sede di merito ma non decisa definitivamente in cassazione per effetto della rinuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., n.3

    Invocato come motivo di cassazione per vizio di motivazione e insufficiente motivazione della sentenza di merito; il P.G. aveva dato rilievo al motivo sul mancato espresso fondamento della presunta esenzione, ma la rinuncia ha reso il processo estinto.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato per censurare la pronuncia del merito che avrebbe riconosciuto una statuizione non richiesta (favor rei o soccorso istruttorio); anche questa censura è stata proposta ma il giudizio di legittimità è stato estinto per rinuncia.

  • Codice di procedura civile, artt. 338, 390, 391, 395 nn.4 e 5

    La Corte ha richiamato l'art.338 c.p.c. (effetto dell'estinzione del procedimento di appello) e la giurisprudenza consolidata secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza di appello; sono altresì richiamate le norme che regolano la rinuncia agli atti e l'estinzione.

  • D.P.R. 3 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1‑quater

    La Corte ha escluso l'applicabilità del contributo sanzionatorio previsto per le ipotesi di inammissibilità originaria del gravame, precisando che il meccanismo sanzionatorio non si applica all'inammissibilità sopravvenuta dovuta a rinuncia del ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte (o se la controparte non ha interesse alla prosecuzione), determina l'estinzione del giudizio di cassazione e il passaggio in giudicato della sentenza di appello; la Corte di cassazione dichiara l'estinzione e può compensare le spese.
  • Quando in sede di merito è documentato e provato che determinate superfici producono rifiuti speciali e che i relativi rifiuti sono gestiti secondo modalità proprie (recupero/smaltimento distinto), tali superfici possono essere escluse dall'assoggettamento alla TIA; la valutazione della prova spetta al giudice di merito.
  • La distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali e la possibilità di assimilazione da parte dei Comuni (soprattutto nel regime transitorio) incidono sull'assoggettabilità alla tariffa rifiuti: è necessario verificare regolamenti comunali e la concreta natura dei rifiuti prodotti.
  • La mancanza di motivazione o una motivazione insufficiente costituisce un motivo valido di cassazione (art.360 c.p.c., n.3), ma il giudizio di legittimità può comunque non decidere sul merito se il ricorrente rinuncia al gravame.
  • La previsione di contributi o sanzioni per ricorsi inammissibili non si applica automaticamente in caso di estinzione del giudizio per rinuncia sopravvenuta; l'applicabilità della sanzione va valutata secondo la specifica disciplina e giurisprudenza.

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