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Sentenza

Sentenza del 31/03/2022 n. 3068 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

massima n. 33 /2022 - TRIBUTI LOCALI - Terreni agricoli - Esenzione IMU - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento TARI relativo al 2014; la ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale del tributo. Il Comune sosteneva che l'avviso fosse tempestivo, riferendosi al dies a quo previsto dall'art. 1, co. 161, legge n. 296/2006 (20 gennaio dell'anno successivo al periodo d'imposta). La questione principale era quindi la determinazione del dies a quo da cui decorre il termine quinquennale per l'accertamento.

La decisione

Il Collegio ha rigettato l'appello del Comune confermando la decisione di primo grado: il termine quinquennale decorre dal 20 gennaio dell'anno in cui inizia il periodo d'imposta (nella specie il dies a quo è il 20.01.2014 e non il 20.01.2015). Poiché l'avviso è stato notificato il 14.09.2020, la pretesa era oltre il quinquennio e la prescrizione è maturata. Le spese del grado sono compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per la non univocità della giurisprudenza sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 1, co. 161, legge n. 296/2006

    Il Collegio interpreta il dies a quo del quinquennio come il 20 gennaio dell'anno in cui ha inizio il periodo d'imposta, salvo che la detenzione del bene sia iniziata successivamente; in tal caso il dies a quo è il 20 gennaio dell'anno successivo.

  • Cass. n. 3058/2019 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per distinguere il caso in cui la detenzione del bene intervenga successivamente all'inizio del periodo d'imposta; conferma l'orientamento secondo cui, se la detenzione è continuativa dall'inizio del periodo, il dies a quo è il 20 gennaio dello stesso anno.

  • art. 92 c.p.c.

    Applicata per la compensazione delle spese di giudizio, ritenuta opportuna in presenza di motivi straordinari ed eccezionali dovuti alla non univocità della giurisprudenza.

  • art. 34 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alle formalità dell'udienza in cui è stata adottata la deliberazione (riferimento procedurale).

Massime di principio

  • Per le imposte locali con termine quinquennale di accertamento ex art. 1 co. 161 l. n. 296/2006, se il contribuente ha detenuto il bene per l'intero periodo d'imposta, il dies a quo va considerato il 20 gennaio dello stesso anno d'inizio del periodo d'imposta; pertanto il termine decadenziale decorre da quella data.
  • Se la detenzione o il possesso del bene tassato ha avuto inizio nel corso dell'anno (non dall'inizio del periodo d'imposta), il dies a quo del quinquennio può essere il 20 gennaio dell'anno successivo, e va dunque valutato caso per caso sulla base delle prove sulla data di inizio della detenzione.
  • Quando si contesta la tempestività di un avviso di accertamento sulla base della prescrizione, è fondamentale produrre documentazione che dimostri la data di inizio della detenzione/possesso (contratti, visure, certificazioni), perché la decorrenza del termine dipende da quel dato fattuale.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, i giudici possono compensare le spese di lite; ciò va considerato nella strategia processuale delle parti.
  • Prima di notificare un avviso accertativo per periodi remoti, l'amministrazione dovrebbe verificare con attenzione la decorrenza del termine quinquennale e l'eventuale esistenza di elementi che facciano decorrere il dies a quo in momenti diversi (es. mutamenti nella detenzione).

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