Sentenza del 31/03/2022 n. 3027 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 3/2022 ACCERTAMENTO - Definitività dello stesso - Successivo annullamento parziale - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del provvedimento di autotutela con il quale l'Agenzia ha parzialmente annullato un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2012, con rilievi per acconti non fatturati e cessioni non autofatturate. La ricorrente sostiene che, in seguito all'assoluzione penale del legale rappresentante, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere all'annullamento integrale dell'avviso e non limitarsi a un annullamento parziale motivato sulle risultanze del riesame della Guardia di Finanza. Inoltre si deducono profili di illegittimità sostanziale della qualificazione ai fini IVA (articoli 3 e 51 DPR 633/1972) e censurata la mancata rideterminazione della sanzione in rapporto alle partite annullate.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello, ritenendo non impugnabile il provvedimento di autotutela che ridetermina in diminuzione un atto impositivo divenuto definitivo, poiché tale modifica non costituisce nuova pretesa tributaria ma una revoca parziale dell'originario avviso. La Corte ha rilevato che l'annullamento è stato adottato ex officio sulla base del riesame della Guardia di Finanza e che la ricorrente non aveva presentato istanza antecedente al provvedimento. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui l'amministrazione può esercitare il potere di autotutela anche dopo pronunce che abbiano formato giudicato formale per questioni di rito, e che il sindacato sul diniego di autotutela è limitato a profili di illegittimità rilevanti per interesse generale. Per questi motivi l'appello è stato respinto e le spese compensate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546/1992 articolo 19
Richiamato per escludere che il provvedimento di autotutela diminutivo rientri nella fattispecie di atto impugnabile come nuovo avviso; il provvedimento riduttivo di atto definitivo non è impugnabile ai sensi di quella norma
DPR 633/1972 articoli 3 e 51
art. 3 e art. 51 DPR 633/1972
Articoli richiamati dall'appellante per contestare la qualificazione ai fini IVA delle operazioni contestate; la CTR non ha accolto tale censura nel merito in quanto il giudizio si è concentrato sull'impugnabilità del provvedimento di autotutela
Circolare Ministero delle Finanze n. 198 del 5/8/1998
Interpretata nel senso che l'Amministrazione finanziaria può procedere ad annullamento in autotutela anche se il ricorso è stato respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale; giustifica l'annullamento ex officio anche dopo giudicato formale
Cassazione civile e sezioni tributarie (giurisprudenza consolidata)
Cass. n. 11699/2016; Cass. n. 22019/2014; Cass. n. 937/2009; Cass. n. 27040/2019; Cass. n. 7511/2016; Cass. n. 25673/2016; Cass. n. 29595/2018; Cass. n. 26377/2014; Cass. n. 20200/2020; Cass. n. 21146/2018; Cass. n. 5332/2018; Cass. n. 24033/2019; Corte Costituzionale sentenza n. 181/2017
La giurisprudenza è stata richiamata per due principi principali: 1) la modificazione in diminuzione di un avviso definitivo non crea una nuova pretesa e pertanto non costituisce atto autonomamente impugnabile, salvo che il nuovo atto sia ampliativo rispetto all'originaria pretesa; 2) il sindacato sul diniego di autotutela è limitato e l'esercizio del potere di autotutela è discrezionale dell'Amministrazione e non strumento di tutela individuale del contribuente
Massime di principio
- Un provvedimento di autotutela che riduce un avviso di accertamento divenuto definitivo non è di regola autonomamente impugnabile perché non introduce una nuova pretesa tributaria ma si limita a revocare parzialmente quella precedente.
- L'Amministrazione può esercitare il potere di autotutela ex officio anche dopo che si è formato un giudicato formale su un ricorso per motivi processuali; il giudicato formale non sempre impedisce l'annullamento in autotutela.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego dell'autotutela è circoscritto: l'impugnazione del diniego può avere successo solo se rilevabili profili di illegittimità legati a ragioni di rilevante interesse generale o se l'atto di autotutela è di portata ampliativa rispetto alla pretesa originaria.
- Se il contribuente ritiene che l'atto impositivo presenti vizi sostanziali avrebbe dovuto impugnarlo prima che diventasse definitivo; non può utilizzare il rimedio dell'autotutela come alternativa per ottenere tutela piena quando non ha esercitato tempestivamente il diritto di impugnazione.
- Se l'autotutela produce una maggiore pretesa rispetto all'originaria, allora quel nuovo atto può essere impugnato come autonomo; viceversa una riduzione non crea impugnabilità autonoma.
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