Sentenza del 27/10/2017 n. 25586 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria sostenendo la violazione della legge di stabilità 2015 e dell'art. 10 del R.D.L. n. 652 del 1939. In particolare, ha contestato l'inclusione nella rendita catastale degli impianti fissi non asportabili senza rilevanti interventi strutturali, sostenendo che la normativa sopravvenuta ne imponesse l'esclusione con efficacia retroattiva. La società ha inoltre censurato il mancato aggiornamento della rendita alla luce della nuova disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il giudizio di rinvio era limitato alla correzione dell'errore aritmetico relativo alla sola componente immobiliare, quantificata in Euro 4.590.000, mentre l'inclusione degli impianti fissi e il loro valore di Euro 3.339.757,19 erano ormai definitivi, poiché il precedente motivo di ricorso sul punto era stato dichiarato inammissibile. La normativa sopravvenuta avrebbe potuto consentire un aggiornamento della rendita in sede amministrativa, ma non poteva essere applicata nel giudizio di rinvio né operare retroattivamente. L'aggiornamento avrebbe avuto effetto soltanto per il futuro. La società è stata condannata al pagamento di Euro 5.000,00 per le spese del giudizio di cassazione, oltre agli ulteriori oneri e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 244 e 245
La disciplina sopravvenuta ha innovato il regime catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, consentendo di escludere determinate componenti impiantistiche dal calcolo della rendita. Secondo la sentenza, essa non ha efficacia retroattiva.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10
È richiamato quale disposizione relativa ai criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili, inclusa la valutazione delle componenti impiantistiche.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21
Ha ulteriormente modificato la disciplina della rendita catastale, prevedendo lo scorporo di specifiche componenti impiantistiche dagli immobili a destinazione speciale e particolare.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016
Individua le modalità amministrative per presentare la variazione catastale finalizzata allo scorporo delle componenti impiantistiche secondo la normativa sopravvenuta.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi rigorosamente ai limiti fissati dalla sentenza di cassazione: le questioni non accolte o dichiarate inammissibili possono diventare definitive e non possono essere riesaminate.
- La dichiarazione di inammissibilità di un motivo può produrre una preclusione sostanziale sulla relativa questione, rendendo intangibile la decisione del giudice di merito anche se nel frattempo è intervenuta una normativa più favorevole.
- Una disciplina catastale sopravvenuta e favorevole non si applica automaticamente in modo retroattivo alle annualità già definite con sentenza passata in giudicato o coperte da preclusione processuale.
- Quando la nuova normativa consente di escludere impianti e macchinari dalla rendita, il contribuente deve normalmente attivare una procedura amministrativa di variazione catastale, destinata a produrre effetti per il futuro.
- La rendita precedente rimane applicabile fino all'effettiva attribuzione della nuova rendita aggiornata; la sola entrata in vigore della normativa non determina automaticamente la riliquidazione delle annualità pregresse.
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