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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12449/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello, operando come giudice dell'esecuzione, aveva accolto una richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato su tre sentenze irrevocabili di condanna, rideterminando la pena complessiva in ventitré anni e sei mesi di reclusione. Il ricorso lamentava l'erroneità del calcolo eseguito dal giudice dell'esecuzione e, in particolare, la mancata applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. entro il limite di trenta anni di reclusione già sugli aumenti per continuazione applicati alla pena-base e prima della diminuzione per il rito, con l'assunto che la pena finale avrebbe dovuto essere determinata in venti anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, osservando che l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il principio per cui, in sede esecutiva, il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. opera dopo la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 78 c.p.

    trenta anni di reclusione

    Il criterio moderatore del limite massimo opera nella determinazione della pena per continuazione, ma, in sede esecutiva, deve essere applicato dopo la riduzione per il rito abbreviato.

  • art. 442, comma 2, c.p.p.

    La riduzione di pena conseguente al rito abbreviato precede l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p. in executivis.

Massime di principio

  • Nel giudizio esecutivo di applicazione della continuazione, il limite massimo di pena previsto come criterio moderatore va calcolato dopo aver già operato l'eventuale diminuzione di pena per il rito abbreviato.
  • La doglianza che pretenda di applicare il limite moderatore prima della riduzione per il rito non è conforme all'ordine corretto di computo della pena individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Quando il giudice dell'esecuzione applica correttamente l'ordine di calcolo della pena, il ricorso che contesti solo il diverso criterio di computo è inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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