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Provvedimento

Provvedimento del 22/10/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello e le specifiche tecniche per comunicare i dati necessari ad accedere al finanziamento garantito dallo Stato per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi sospesi a seguito del sisma del maggio 2012. Il modello è destinato ai titolari di reddito d’impresa aventi i requisiti previsti e va trasmesso telematicamente entro il 16 novembre 2012; sono disciplinati contenuto, modalità di presentazione, utilizzo del credito e regole tecniche di trasmissione.

Approvazione del modello di comunicazione per il finanziamento dei tributi, contributi e premi sospesi per il sisma di maggio 2012

Approvazione del modello di comunicazione per il finanziamento dei versamenti sospesi a seguito del sisma di maggio 2012

Il documento approva il modello di comunicazione previsto dall’articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, per l’accesso al finanziamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012. Contestualmente definisce i soggetti ammessi, i termini di invio, le modalità operative, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Finalità e ambito applicativo

Il provvedimento dà attuazione alla disciplina che consente ai contribuenti di ottenere un finanziamento assistito da garanzia statale per far fronte ai versamenti sospesi. Il finanziamento riguarda anche gli importi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Soggetti che possono utilizzare il modello

Il modello è utilizzato dai titolari di reddito d’impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività d’impresa, possiedono i requisiti per accedere:

  • ai contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
  • ovvero ai contributi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Le istruzioni precisano che i soggetti finanziatori devono operare nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ossia nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, richiamati dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012.

Contenuto della comunicazione

Nel modello devono essere indicati distintamente:

  • i dati dei pagamenti sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012;
  • i dati dei pagamenti sospesi ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
  • la previsione mensile degli importi da pagare nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

La comunicazione è composta da:

  • dati del contribuente;
  • dati del rappresentante firmatario, se presente;
  • impegno alla presentazione telematica;
  • quadro A con i dati dei pagamenti.

Termini e modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica entro il 16 novembre 2012. La trasmissione può avvenire:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente appartiene a un gruppo societario;
  • tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, cioè professionisti, CAF, associazioni di categoria e altri soggetti abilitati.

L’invio deve essere effettuato con il software gratuito dell’Agenzia delle entrate, denominato "SIS2012", oppure secondo le specifiche tecniche dell’Allegato B.

Documentazione da presentare al soggetto finanziatore

Ai fini dell’accesso al finanziamento, il contribuente deve presentare al soggetto autorizzato all’esercizio del credito:

  • copia della comunicazione trasmessa;
  • copia della ricevuta telematica che attesta la corretta trasmissione all’Agenzia delle entrate;
  • la documentazione prevista dall’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 174 del 2012, inclusa l’autodichiarazione richiamata dalla norma.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta di cui all’articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012 può essere:

  • utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza il limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • ceduto ai sensi dell’articolo 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602, a partire dal mese successivo a quello della scadenza del rimborso.

Compilazione del modello

Le istruzioni stabiliscono che gli importi devono essere indicati in euro con arrotondamento all’unità, per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.

Dati identificativi del contribuente

Devono essere indicati il codice fiscale e/o la partita IVA. Per le persone fisiche vanno riportati cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita; se la nascita è avvenuta all’estero, va indicato lo Stato estero. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o ragione sociale, senza abbreviazioni salvo la natura giuridica, che deve essere espressa in forma contratta.

Soggetti non residenti

Se il soggetto non è residente in Italia ma opera tramite stabile organizzazione, vanno compilati anche:

  • Stato estero di residenza;
  • codice Stato estero;
  • codice di identificazione fiscale estero.

Il codice Stato estero deve essere tratto dall’elenco dei paesi esteri riportato nelle istruzioni UNICO. Se previsto dalla normativa o prassi del Paese estero, va indicato il codice rilasciato dall’autorità fiscale o amministrativa competente.

Dati del rappresentante firmatario

Devono essere indicati i dati del rappresentante legale del richiedente o, in mancanza, dell’amministratore anche di fatto o del rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione. Se il rappresentante legale è una società, va indicato anche il suo codice fiscale. Il codice carica va desunto dalla tabella UNICO.

Impegno alla presentazione telematica

Devono essere indicati:

  • codice fiscale dell’intermediario;
  • numero di iscrizione all’albo dei CAF, se applicabile;
  • data dell’impegno;
  • firma dell’intermediario.

Quadro A: dati relativi ai pagamenti

Il quadro A è articolato in due sezioni.

Sezione I: pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012

Devono essere indicati gli importi presunti relativi ai pagamenti sospesi, ripartiti nelle seguenti categorie:

  • Sezione Erario;
  • Sezione INPS;
  • Sezione Regioni;
  • Sezione IMU e altri tributi locali;
  • Sezione Altri enti previdenziali e assicurativi;
  • Altri pagamenti.

Va poi riportato il totale della sezione I.

Sezione II: pagamenti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013

Devono essere indicati gli importi presunti mensili per:

  • dicembre 2012;
  • gennaio 2013;
  • febbraio 2013;
  • marzo 2013;
  • aprile 2013;
  • maggio 2013;
  • giugno 2013.

Va indicato il totale della sezione II e il totale complessivo, dato dalla somma delle sezioni I e II.

Informazioni sul trattamento dei dati personali

L’informativa ex articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 precisa che i dati personali contenuti nel modello sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari abilitati, al fine di consentire l’accesso al finanziamento e per verificare i dati dichiarati.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla legge o regolamento. I dati richiesti sono obbligatori per fruire dell’agevolazione. L’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Ministero dell’Economia e delle Finanze o all’Agenzia delle entrate.

Specifiche tecniche di trasmissione

L’Allegato B disciplina il contenuto e le caratteristiche tecniche della fornitura telematica.

Struttura della fornitura

La fornitura è composta da record a lunghezza fissa di 1.900 caratteri e comprende:

  • record di tipo A, di testa;
  • record di tipo B, contenente i dati della comunicazione;
  • record di tipo Z, di coda.

Ogni fornitura deve contenere:

  • un solo record di tipo A, come primo record;
  • un solo record di tipo B per ciascun modello di comunicazione;
  • un solo record di tipo Z, come ultimo record.

Se i dati eccedono il limite complessivo di 3 MB compressi, devono essere predisposte più forniture, mantenendo i dati di ciascuna comunicazione nella stessa fornitura.

Regole tecniche e controlli

I campi sono posizionali; sono previste regole di allineamento e formattazione che, se non rispettate, comportano lo scarto della comunicazione. I codici fiscali del contribuente, del rappresentante e dell’intermediario devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria; la mancata registrazione determina lo scarto. In caso di omocodia risolta con attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione del precedente codice comporta lo scarto.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo.

Contenuto dei record

Nel record di tipo A sono presenti i dati identificativi della fornitura e del fornitore, compreso il codice fornitura e il tipo fornitore.

Nel record di tipo B sono previsti:

  • dati del contribuente, con sezioni alternative per persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • dati dei soggetti non residenti;
  • dati del rappresentante firmatario;
  • dati dell’impegno alla presentazione telematica;
  • quadro A con gli importi dei versamenti sospesi e programmati.

Nel record di tipo Z sono riportati il numero dei record di tipo B e i dati di chiusura della fornitura.

Decorrenza e pubblicazione

Il provvedimento è datato Roma, 22 ottobre 2012, ed è firmato per il Direttore dell’Agenzia da Marco Di Capua. È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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