Provvedimento del 09/10/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva la nuova versione del modello F24 EP e le relative specifiche tecniche, introducendo nella sezione contribuente i campi per indicare l’ente che versa per conto di altri soggetti. Decorrenza dal 22 ottobre 2012.
Modifiche al modello F24 enti pubblici (F24 EP) e introduzione del secondo codice fiscale
Modifiche al modello F24 enti pubblici e nuove specifiche tecniche
Il documento disciplina l’aggiornamento del modello di versamento "F24 enti pubblici" (F24 EP) e delle relative specifiche tecniche di trasmissione telematica. L’intervento è finalizzato a consentire agli enti pubblici di effettuare pagamenti anche per conto di altri soggetti, nei casi di responsabilità solidale o di intervento sostitutivo.
Oggetto delle modifiche al modello
Nella sezione "CONTRIBUENTE" del modello F24 EP vengono inserite due nuove indicazioni informative:
- la dizione "Dati dell’ente pubblico che effettua il versamento";
- la dizione "Dati da indicare in caso di pagamenti effettuati per conto di altri soggetti", con i campi:
- "versamento effettuato in qualità di", in cui indicare il codice identificativo del titolo in base al quale l’ente pubblico effettua il pagamento;
- "per conto di", in cui indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento.
I codici identificativi da riportare nel campo "versamento effettuato in qualità di" sono istituiti con successive risoluzioni dell’Agenzia delle entrate e pubblicati sul sito istituzionale.
Approvazione della nuova versione del modello e delle specifiche
Per effetto delle modifiche introdotte, il provvedimento approva:
- la nuova versione del modello di versamento F24 EP;
- le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei versamenti all’Agenzia delle entrate.
Il modello aggiornato e le specifiche tecniche sono contenuti negli allegati "A" e "B", che fanno parte integrante del provvedimento.
Decorrenza e coordinamento con la disciplina previgente
Le disposizioni decorrono dal 22 ottobre 2012. Per quanto non diversamente disciplinato, restano applicabili i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2007 e del 23 marzo 2009.
Finalità e ambito applicativo
Il modello F24 EP è utilizzato dal 1° gennaio 2008 dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici titolari di contabilità speciali e conti di tesoreria unica per il versamento di:
- ritenute alla fonte;
- IRAP;
- tributi erariali;
- contributi previdenziali;
- premi assicurativi.
Con il nuovo assetto si consente agli enti pubblici di eseguire pagamenti anche in favore di terzi, collegando il versamento al soggetto effettivamente interessato tramite il secondo codice fiscale.
Modalità di trasmissione e controlli
Le specifiche tecniche prevedono che la trasmissione avvenga telematicamente tramite software fornito gratuitamente dall’Agenzia delle entrate o mediante strumenti informatici diversi, purché il flusso sia preventivamente controllato con il programma dell’Agenzia.
Dopo l’invio:
- viene rilasciata un’attestazione con numero di protocollo;
- segue una ricevuta sull’esito dei controlli formali;
- per i flussi corretti, viene emessa una seconda ricevuta sull’esito dell’addebito presso la Banca d’Italia.
I versamenti si considerano eseguiti solo se la procedura si conclude con esito positivo della seconda ricevuta; in tal caso la quietanza è scaricabile dal cassetto fiscale. Se il flusso non rispetta le specifiche tecniche, viene scartato e i versamenti si considerano non eseguiti.
Struttura del flusso telematico
La fornitura telematica è composta da record a lunghezza fissa di 1.900 caratteri, organizzati nei seguenti tipi:
- A: record di testa, con dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio;
- M: record con i dati dell’ente pubblico che effettua il versamento e dell’eventuale soggetto terzo per conto del quale il pagamento è eseguito;
- V: record con i dati contabili del modello F24 EP;
- Z: record di coda con i dati riepilogativi della fornitura.
La sequenza deve rispettare le seguenti regole:
- un solo record A, come primo record;
- presenza di un record M;
- almeno un record V per ciascun record M;
- un solo record Z, come ultimo record.
I record sono strutturati con campi posizionali; in coda a ciascun record sono presenti tre caratteri di controllo.
Regole generali di compilazione
Le specifiche stabiliscono che:
- i campi numerici sono allineati a destra e riempiti con zeri per le parti non significative;
- i campi alfanumerici sono allineati a sinistra e riempiti con spazi;
- i campi vanno inizializzati con zeri o spazi secondo la natura del dato;
- gli importi sono espressi in centesimi di euro.
Trasmissione diretta o tramite tesoriere autorizzato
Il versamento può essere trasmesso:
- direttamente dall’ente pubblico;
- tramite un tesoriere autorizzato.
Nel caso di trasmissione diretta:
- i dati del record A devono coincidere con quelli del record M;
- se il versamento è effettuato per conto di un altro soggetto, il codice fiscale di quest’ultimo va indicato nel campo 14 del record M;
- il campo 13 del record M indica il codice identificativo del titolo, cioè la qualità con cui l’ente effettua il pagamento;
- tutti i pagamenti del modello saranno considerati eseguiti a nome del soggetto indicato nel campo 14, quindi non possono coesistere versamenti in proprio e per conto terzi nello stesso modello;
- il codice fiscale del terzo deve essere corretto e presente in Anagrafe Tributaria, altrimenti il versamento è scartato.
Nel caso di trasmissione tramite tesoriere autorizzato:
- il record A identifica il fornitore del flusso e il suo codice fiscale deve coincidere con quello del titolare dell’abilitazione ENTRATEL;
- i dati dell’ente sono riportati nel record M;
- i tesorieri incaricati degli enti pubblici indicati nel provvedimento dell’8 novembre 2007 devono impostare a "1" il campo 15 del record A;
- la mancata impostazione a "1" comporta lo scarto del flusso.
Anche in questa ipotesi, se il versamento è effettuato per conto di un terzo, si applicano le stesse regole del campo 13 e 14 del record M.
Data di esecuzione del versamento
Il pagamento avviene alla data indicata nel record M solo per i flussi pervenuti entro le ore 20:00 del secondo giorno lavorativo precedente a tale data. I flussi trasmessi successivamente sono eseguiti e addebitati sul conto dell’ente il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.
Importo totale e saldo
Il campo "Saldo totale a debito" del record M deve riportare l’importo complessivo dei versamenti da addebitare sul conto dell’ente. Se supera la lunghezza massima di 15 caratteri, può essere espresso senza separatori delle migliaia, mantenendo solo la virgola decimale.
Nel record V, l’importo a debito deve essere maggiore di zero e coerente con la sommatoria degli importi di sezione. Il saldo finale del modello deve risultare congruente con i dati contabili riportati.
Struttura del record M
Il record M contiene:
- i dati anagrafici dell’ente pubblico che esegue il versamento;
- l’eventuale identificazione del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
- i dati del conto di addebito in formato IBAN;
- i dati riepilogativi della delega.
Sono previsti, tra gli altri, i campi relativi a:
- codice fiscale del soggetto che esegue il versamento;
- progressivo modulo;
- denominazione dell’ente;
- codice identificativo del coobbligato;
- codice fiscale dell’eventuale soggetto per conto del quale si esegue il versamento;
- tipo titolare del conto;
- codice fiscale del titolare del conto;
- codice paese, CIN, ABI, CAB e numero di conto;
- e-mail del soggetto che esegue il versamento;
- valuta e saldo totale a debito;
- data di versamento.
Compilazione del record V
Il record V contiene i dati contabili del modello e la sua compilazione varia in funzione della tipologia di versamento. Le specifiche richiamano la tabella "Specifiche di Compilazione del Record V", disponibile anche sul sito dell’Agenzia.
Sono indicati diversi tipi di riga/versamento, tra cui:
- F: Erario;
- I: INPS;
- R: Regioni;
- S: Enti locali;
- N: INAIL;
- Q: INPDAP;
- W: Contributi Fondi Pensione T.AA.;
- G: IMU;
- P: INPGI.
Per ciascun tipo sono previsti specifici criteri di compilazione dei campi "codice tributo/causale", "codice", "estremi identificativi", "riferimento A", "riferimento B" e "importi a debito versati".
In particolare:
- per Erario, i campi sono compilati secondo i codici tributo erariali e i formalismi associati al "Tipo Periodo";
- per INPS, si utilizzano i codici causale INPS e, se richiesto, la matricola INPS nel formato previsto;
- per Regioni, si usa il codice Regione;
- per Enti locali, possono essere richiesti codici degli enti locali, codici catastali comunali o sigle di provincia;
- per INAIL, si utilizzano i codici delle sedi assicurative e il numero di posizione assicurativa con codice di controllo;
- per INPDAP, si applicano le causali contributo e i riferimenti periodali previsti;
- per i Fondi Pensione T.AA., valgono i codici sede e le causali dedicate;
- per IMU, il riferimento include il codice catastale del comune e i dati del periodo di riferimento;
- per INPGI, si applicano le causali INPGI e il codice azienda.
Record di coda Z
Il record Z chiude la fornitura e riporta:
- il numero dei record di tipo V;
- il numero dei record di tipo M, non superiore a 999;
- i filler e i caratteri di controllo finali.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- legge 29 ottobre 1984, n. 720;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 luglio 2005;
- decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 32-ter, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2010;
- provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2007, del 23 marzo 2009, del 3 giugno 2010 e del 5 luglio 2012.
È inoltre precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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