Provvedimento del 29/10/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento introduce la casella "Eventi eccezionali" nei modelli SIRIA e IRIS e aggiorna le relative istruzioni e specifiche tecniche, oltre agli allegati tecnici bis, quater e quinquies, per consentire l’utilizzo delle procedure telematiche anche nei casi di sospensione o differimento dei termini dovuti a calamità naturali o altri eventi eccezionali. È previsto un periodo transitorio di 60 giorni in cui restano utilizzabili anche le versioni precedenti.
Modifiche ai modelli SIRIA e IRIS e alle specifiche tecniche per eventi eccezionali
Modifiche ai modelli SIRIA e IRIS per eventi eccezionali
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 29 ottobre 2012, aggiorna i modelli telematici SIRIA e IRIS, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. L’intervento serve a consentire l’utilizzo delle procedure anche nei casi di sospensione o differimento dei termini previsti da disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali.
Modello SIRIA
Nel modello SIRIA, approvato con provvedimento del 7 aprile 2011, viene inserita nella sezione relativa all’individuazione dell’ufficio competente la casella "Eventi eccezionali".
Anche le istruzioni vengono integrate con una specifica indicazione:
- la casella deve essere barrata dai soggetti che, essendone legittimati, fruiscono delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.
Sul piano tecnico, l’allegato A del provvedimento del 19 maggio 2011 viene modificato come segue:
- il campo 10 viene portato a lunghezza "99";
- il campo 11 assume descrizione "Eventi eccezionali", posizione "216" e lunghezza "1";
- nei controlli bloccanti viene aggiunta la regola secondo cui il campo 11 vale 1 in caso di eventi eccezionali;
- la disciplina delle "Cause di scarto nel caso di Denunce presentate oltre i 30 giorni" viene riscritta, stabilendo che la denuncia è scartata se, trascorsi più di 30 giorni secondo i criteri indicati, non è presente il campo 11 del record B relativo agli eventi eccezionali.
Modello IRIS
Analogamente, il modello IRIS, approvato con provvedimento del 17 luglio 2011, viene aggiornato inserendo nella sezione di individuazione dell’ufficio competente la casella "Eventi eccezionali".
Le istruzioni sono integrate con un testo sostanzialmente identico a quello previsto per SIRIA, ossia che la casella va barrata dai soggetti legittimati a fruire di agevolazioni fiscali previste da norme speciali emanate a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali.
Le specifiche tecniche dell’allegato A sono modificate così:
- il campo 10 è portato a lunghezza "99";
- il campo 11 assume descrizione "Eventi eccezionali", posizione "216" e lunghezza "1";
- nei controlli bloccanti viene inserita la frase "Vale 1 in caso di eventi eccezionali";
- la sezione sulle cause di scarto per denunce presentate oltre i 30 giorni viene sostituita con una nuova formulazione, che collega lo scarto alla mancata presenza del campo 11 del record B quando il ritardo supera i 30 giorni, secondo due possibili criteri di calcolo della decorrenza.
Modifiche agli allegati tecnici del decreto direttoriale 31 luglio 1998
Il provvedimento interviene anche sugli allegati tecnici bis, quater e quinquies del decreto direttoriale 31 luglio 1998, relativo alle modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, dei contratti di locazione e affitto e dei pagamenti.
Allegato tecnico bis
Nelle specifiche tecniche relative alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e al versamento delle imposte:
- nella sezione dei dati generali del contratto, dopo l’indicazione "soggetto ad IVA e/o esente e/o agevolato", viene inserito il blocco informativo "Eventi eccezionali";
- viene precisato che l’utente legittimato deve indicare se intende fruire di agevolazioni fiscali previste da disposizioni emanate a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali;
- l’indicazione può essere "S" o "N" e non è obbligatoria;
- a pagina 13 viene inserita la stringa "EventiEccezionali (S | N) #IMPLIED".
Allegato tecnico quater
Nelle specifiche tecniche relative ai pagamenti delle imposte per proroghe, cessioni, risoluzioni e imposta sostitutiva:
- viene inserito il campo 41 "Eventi eccezionali", con posizione 245, lunghezza 1, formato AN e valore ammesso "S" o "N", con possibilità di space se non presente;
- il campo 42 diventa un campo "Filler", con posizione 246, lunghezza 252, formato AN e valore da impostare a spaces.
Allegato tecnico quinquies
Nelle specifiche tecniche per le denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici:
- nei dati generali della denuncia, dopo "interessi", viene inserito il blocco "Eventi eccezionali";
- si precisa che l’indicazione è riferita a tutti i contratti oggetto della denuncia cumulativa;
- anche qui l’utente può indicare "S" o "N", con campo non obbligatorio e valorizzabile a space se assente;
- viene introdotto il campo 27 "Eventi eccezionali", posizione 391, lunghezza 1, formato AN;
- il campo 28 diventa "Filler", con posizione 392, lunghezza 106, formato AN e valorizzazione a spaces.
Decorrenza e periodo transitorio
Le modifiche decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per i successivi 60 giorni è comunque consentito l’utilizzo delle precedenti versioni dei modelli e delle specifiche tecniche, così da permettere l’aggiornamento dei prodotti software.
Motivazioni dell’intervento
La modifica è motivata dalla necessità di dare attuazione alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari disposta in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
In particolare:
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012 ha previsto la sospensione dei termini tra il 20 maggio 2012 e il 30 settembre 2012 per i contribuenti con residenza, sede legale o sede operativa nelle zone interessate;
- il decreto del 24 agosto 2012 ha prorogato il periodo di sospensione al 30 novembre 2012.
Il provvedimento estende quindi la possibilità di utilizzare i modelli e le procedure telematiche nei casi di sospensione o differimento dei termini derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali.
Riferimenti normativi richiamati
Il testo richiama, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia e per la disciplina di riferimento, tra gli altri:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- lo Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- il decreto direttoriale 31 luglio 1998;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in particolare l’articolo 3 sulla cedolare secca;
- i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012 e del 24 agosto 2012;
- i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2011, 7 aprile 2011, 19 maggio 2011 e 17 luglio 2011.
Pubblicazione
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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