Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 16/10/12
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come le dichiarazioni sull’uso del suolo rese nelle domande di pagamento PAC devono contenere dati utili all’aggiornamento del catasto, definendo contenuti, sottoscrizione, conservazione, flussi informativi tra AGEA e Agenzia, notifiche degli esiti e regime sanzionatorio.
Modalità operative per l'aggiornamento del catasto nelle dichiarazioni per i contributi agricoli
Modalità operative per l'aggiornamento del catasto nelle dichiarazioni per i contributi agricoli
Il provvedimento del 16 ottobre 2012 definisce le modalità con cui, nell’ambito delle domande di pagamento presentate agli organismi pagatori della PAC, devono essere raccolte e trasmesse le informazioni sull’uso del suolo utili all’aggiornamento degli atti catastali. Esso coordina gli adempimenti tra soggetti dichiaranti, AGEA, organismi pagatori e Agenzia del Territorio, oggi Agenzia, disciplinando anche controlli, conservazione e sanzioni.
Ambito di applicazione e finalità
Le dichiarazioni relative all’uso del suolo, rese dai soggetti interessati nelle domande di pagamento agli organismi pagatori riconosciuti dalla normativa comunitaria, devono contenere le informazioni necessarie per l’aggiornamento del catasto ai sensi dell’articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006. Il provvedimento stabilisce le modalità di tali dichiarazioni e chiarisce che esse esonerano dall’adempimento previsto dall’articolo 30 del TUIR.
Contenuto delle dichiarazioni
Per ciascuna particella catastale, le dichiarazioni devono riportare un insieme di dati puntuali, tra cui:
- identificativi catastali della particella oggetto di aggiornamento: provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio, particella ed eventuale denominatore;
- uso del suolo ai fini della corresponsione dei contributi agricoli, per ogni particella o porzione;
- eventuale avvicendamento nel ciclo colturale dei seminativi;
- eventuale avvicendamento nel ciclo delle colture ortive;
- potenzialità di irrigazione della particella;
- indicazione se l’utilizzazione è parziale o completa;
- superficie, espressa in metri quadrati, di ciascun uso del suolo;
- qualità colturale catastale, se l’uso dichiarato rientra nell’elenco della tabella 1 richiamata dall’allegato tecnico;
- generalità del dichiarante e dichiarazione sulla titolarità di un diritto reale o sulla conduzione del fondo;
- conformità dell’intestazione catastale alla titolarità effettiva, se il dichiarante è intestatario o titolare di diritti reali; in alternativa, se il dichiarante è il conduttore del fondo, generalità e codice fiscale di almeno uno dei titolari di diritti reali;
- luogo, data e sottoscrizione del dichiarante.
Fabbricati presenti in azienda agricola
Nelle dichiarazioni deve essere inserita un’apposita sezione per i fabbricati inclusi nell’azienda agricola e non censiti negli atti catastali, oppure rappresentati solo nella mappa catastale o nei soli atti censuari. Per tali fabbricati devono essere indicati anche i dati identificativi della particella in cui sono ubicati.
Ruolo di AGEA e fascicolo aziendale
AGEA assicura il coordinamento delle attività di aggiornamento del fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 503 del 1999, affinché le domande di pagamento contengano tutte le informazioni richieste dal provvedimento. Le dichiarazioni sono conservate nel fascicolo aziendale e costituiscono la base informativa per l’aggiornamento catastale.
Sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni
Le dichiarazioni finalizzate all’aggiornamento catastale e rese ad AGEA o agli altri organismi pagatori devono essere sottoscritte con le modalità previste dall’articolo 38 del DPR n. 445 del 2000. Con la sottoscrizione, i dichiaranti attestano di essere consapevoli dell’applicabilità delle sanzioni in caso di omissione, incompletezza o non veridicità delle informazioni. Le dichiarazioni devono essere conservate dagli organismi pagatori per almeno 5 anni successivi a quello di presentazione delle domande di pagamento e al dichiarante deve essere rilasciato il duplo dell’originale sottoscritto.
Aggiornamento della banca dati catastale
Sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni, AGEA predispone per ogni particella una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del DM n. 701 del 1994 e secondo specifiche tecniche e tracciati record definiti dall’Agenzia. Entro il 31 ottobre di ogni anno, AGEA trasmette all’Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento relative all’annata agraria conclusa. Le proposte devono essere conservate da AGEA per almeno 5 anni dopo l’anno di trasmissione. L’Agenzia, ricevute le proposte, inserisce nei propri atti i nuovi redditi derivanti dalle variazioni colturali e li notifica secondo le regole previste dal provvedimento. AGEA deve inoltre fornire all’Agenzia le informazioni relative ai fabbricati entro il medesimo termine del 31 ottobre, secondo le modalità previste per l’aggiornamento catastale.
Notifica degli esiti dell’aggiornamento
L’Agenzia comunica il completamento delle operazioni catastali di aggiornamento per ciascun Comune mediante apposito comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I risultati sono inoltre resi pubblici presso i Comuni interessati tramite gli Uffici provinciali dell’Agenzia e sul sito internet dell’Agenzia per 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato. Questa disciplina opera in deroga alle disposizioni vigenti richiamate, in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
Sanzioni
Se i soggetti interessati non forniscono le informazioni richieste, oppure le rendono in modo incompleto o non veritiero, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge n. 262 del 2006. AGEA deve comunicare all’Agenzia, insieme alle proposte di aggiornamento, le dichiarazioni per le quali debbano essere irrogate le sanzioni, trasmettendo le generalità dei dichiaranti, gli estremi della dichiarazione e le indicazioni in essa contenute. L’irrogazione delle sanzioni spetta all’Agenzia secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 472 del 1997. Su richiesta dell’Agenzia, AGEA o gli altri organismi pagatori devono trasmettere copia conforme delle dichiarazioni interessate.
Interscambio dei dati e accesso al fascicolo aziendale
Per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, l’Agenzia accede, tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), alle dichiarazioni conservate nel fascicolo aziendale del dichiarante. Le dichiarazioni possono essere consultate e stampate. Per l’accertamento dei fabbricati da dichiarare al catasto edilizio urbano, gli Uffici provinciali dell’Agenzia possono accedere alle relative informazioni presenti nel fascicolo aziendale con le stesse modalità. Entro il 31 dicembre di ogni anno, Agenzia e AGEA definiscono un piano di attuazione con i reciproci impegni per l’anno successivo, finalizzato a garantire l’aggiornamento delle banche dati catastali.
Disposizioni finali, sostituzione del precedente provvedimento e decorrenza
Il provvedimento sostituisce integralmente quello emanato il 29 dicembre 2006, salve le procedure di aggiornamento catastale già eseguite in base a quel precedente atto. L’allegato tecnico può essere aggiornato dall’Agenzia, sentita AGEA, tramite pubblicazione sul sito internet, in caso di modifiche ai sistemi informativi o alle modalità di classificazione dell’uso del suolo. Le sanzioni operano dalla data di pubblicazione del provvedimento e si applicano alle dichiarazioni rese ai sensi dello stesso, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 16 del 2012. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 19 ott 2012Provvedimento del 19/10/2012
- Provvedimento · 11 ott 2012Provvedimento del 11/10/2012
- Provvedimento · 22 ott 2012Provvedimento del 22/10/2012
- Provvedimento · 9 ott 2012Provvedimento del 09/10/2012
- Provvedimento · 29 ott 2012Provvedimento del 29/10/2012
- Provvedimento · 31 ott 2012Provvedimento del 31/10/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →