Provvedimento del 31/10/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento proroga al 30 novembre 2012 il termine per la comunicazione dei dati necessari ad accedere al finanziamento assistito da garanzia statale per tributi, contributi e premi sospesi o dovuti dopo il sisma del maggio 2012, consente l’invio delle richieste a partire dal 19 novembre 2012 e disciplina la comunicazione integrativa in caso di fabbisogno superiore al previsto. Aggiorna inoltre le istruzioni di compilazione del modello e specifica modalità, soggetti legittimati, documentazione da presentare e regole di compilazione dei dati.
Proroga termini e aggiornamento istruzioni per il finanziamento dei tributi e contributi per il sisma del maggio 2012
Proroga e aggiornamento della disciplina sul finanziamento per il sisma del maggio 2012
Il provvedimento modifica il precedente atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012 relativo al modello di comunicazione per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, previsto dall’articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. L’intervento amplia i termini di presentazione, introduce la possibilità di una comunicazione integrativa e sostituisce le istruzioni di compilazione dell’allegato A.
Modifiche ai termini di presentazione
Il termine originariamente fissato al 16 novembre 2012 è prorogato al 30 novembre 2012. Inoltre, nel provvedimento originario, alla previsione secondo cui le domande sono presentate, viene aggiunta l’indicazione che esse possono essere trasmesse a partire dal 19 novembre e fino al 30 novembre 2012.
Comunicazione integrativa
È prevista la possibilità di integrare la comunicazione originaria qualora il fabbisogno risulti superiore a quello inizialmente stimato. In tale caso:
- può essere inviata una nuova comunicazione all’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità previste per quella originaria;
- la nuova comunicazione può essere trasmessa anche successivamente al 30 novembre 2012;
- la nuova comunicazione sostituisce integralmente quella precedentemente presentata;
- copia della nuova comunicazione e della relativa ricevuta telematica devono essere consegnate al medesimo soggetto autorizzato all’esercizio del credito cui era stata presentata la documentazione originaria, entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui si intende disporre delle maggiori risorse finanziarie.
Soggetti interessati e finalità del finanziamento
Le istruzioni chiariscono che il finanziamento è riservato ai titolari di reddito d’impresa che possiedono i requisiti per accedere:
- ai contributi previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- oppure all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il finanziamento è assistito da garanzia dello Stato, ha durata massima di due anni e serve a fronteggiare:
- tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi dei decreti ministeriali 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonché dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 122;
- altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
I soggetti autorizzati all’esercizio del credito devono operare nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 o nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Modalità di trasmissione della comunicazione
La comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica, utilizzando il modello approvato. La presentazione può avvenire:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente appartiene a un gruppo societario;
- tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, ossia professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti.
Per il tramite degli intermediari abilitati, questi ultimi devono rilasciare:
- l’impegno a trasmettere telematicamente i dati contenuti nella comunicazione;
- un esemplare della comunicazione predisposta sul modello conforme;
- copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta presentazione.
La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia; la prova è data dalla ricevuta rilasciata dall’Amministrazione finanziaria. Il richiedente deve conservare la documentazione previa sottoscrizione dell’istanza a conferma dei dati indicati.
Reperibilità del modello e software
Il modello è reso disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate e può essere riprodotto anche da altri siti, purché conforme nell’impostazione e nella sequenza, con indicazione dell’indirizzo del sito di provenienza e degli estremi del provvedimento di approvazione. È ammessa la stampa monocromatica in nero, purché garantisca chiarezza e leggibilità nel tempo.
La trasmissione telematica dei dati deve essere effettuata mediante il prodotto informatico denominato “SIS2012”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.
Regole di compilazione del modello
Il modello è composto da due pagine:
- la prima contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- la seconda contiene i dati identificativi del contribuente, la sottoscrizione, l’impegno alla presentazione telematica e il quadro A.
Tutti gli importi devono essere indicati in euro con arrotondamento all’unità secondo il criterio matematico:
- per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi;
- per difetto, se inferiore.
Dati identificativi del contribuente e del rappresentante
Le istruzioni disciplinano i dati da indicare per ciascuna tipologia di soggetto:
- per le persone fisiche: cognome, nome, sesso, data di nascita, comune di nascita e sigla della provincia; per i nati all’estero, va indicato lo Stato estero di nascita al posto del comune;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, senza abbreviazioni salvo la natura giuridica in forma contratta; il codice della natura giuridica va desunto dalle tabelle UNICO;
- per i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia: vanno indicati Stato estero di residenza, codice Stato estero e codice di identificazione fiscale estero, se previsto.
Per il rappresentante devono essere indicati i dati del legale rappresentante o, in mancanza, dell’amministratore, anche di fatto, o del rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione; va riportato anche il codice fiscale della società rappresentata se il rappresentante legale è una società. Il codice carica va desunto dalle tabelle UNICO.
Impegno alla presentazione telematica
Nella sezione dedicata all’impegno devono essere indicati:
- codice fiscale dell’intermediario;
- numero di iscrizione all’albo dei CAF, se presente;
- data dell’impegno alla presentazione telematica;
- sottoscrizione dell’intermediario.
Quadro A - Dati relativi ai pagamenti
Il quadro A è dedicato ai dati relativi ai pagamenti per i quali si chiede il finanziamento.
Sezione I - Pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012
Devono essere indicati gli importi presunti dei pagamenti sospesi, ripartiti secondo le sezioni del modello F24. Nel rigo “Altri pagamenti” va riportato l’importo complessivo presunto da versare con modalità diverse dal modello F24. La somma dei righi va indicata nel totale della sezione I.
Sezione II - Pagamenti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013
Devono essere indicati gli importi presunti dei pagamenti dovuti nel periodo 1° dicembre 2012 - 30 giugno 2013, riportando l’ammontare mensile complessivo nei rispettivi righi. La somma va indicata nel totale della sezione II.
Totale
Nel totale deve essere indicata la somma dei totali delle sezioni I e II.
Motivazioni e quadro normativo
Nella motivazione si afferma che la proroga concede ai soggetti interessati un tempo più ampio per compilare e trasmettere il modello. La comunicazione integrativa è introdotta per consentire l’adeguamento del finanziamento alle esigenze sopravvenute. Vengono inoltre fornite indicazioni sulla tempistica per presentare ai soggetti finanziatori la documentazione necessaria.
Il provvedimento richiama, tra le principali fonti normative e atti presupposti, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174; il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74; il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012; il DPR 22 luglio 1998, n. 322; e il precedente provvedimento del 22 ottobre 2012, prot. n. 2012/152465.
Pubblicazione ed efficacia
È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 31 ottobre 2012.
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