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Ordinanza

Ordinanza n. 21/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.Spo.) n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze, notificato in data -OMISSIS-, con il quale veniva fatto divieto al Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, ex art. 6, l.n. 401/89, di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea, per la durata di due anni a decorrere dalla notifica del provvedimento; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente, ed in particolare: - della proposta della Legione Carabinieri “Toscana - Compagnia di Borgo San Lorenzo per l'applicazione del D.A.Spo., prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - della comunicazione di notizia di reato n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore della Provincia di Firenze, della durata di due anni, con divieto di accesso a manifestazioni calcistiche sul territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione europea

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il DASPO adottato dal Questore di Firenze ai sensi dell'art. 6 l. n. 401/1989. Il divieto traeva origine da un episodio di violenza, in relazione al quale erano stati richiamati anche la proposta della Legione Carabinieri Toscana – Compagnia di Borgo San Lorenzo e una comunicazione di notizia di reato. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la contestazione della partecipazione del ricorrente all'episodio violento e il pregiudizio derivante dall'impedimento alla pratica dell'attività sportiva agonistica.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del DASPO. Ha ritenuto meritevole di approfondimento, nella successiva fase di merito, la partecipazione del ricorrente all'episodio di violenza posto a fondamento del provvedimento, ravvisando quindi un profilo di fumus boni iuris. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il divieto impediva al ricorrente di praticare attività sportiva agonistica. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. n. 401/1989

    Costituisce la base normativa del DASPO adottato dal Questore e impugnato nel giudizio.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce il fondamento processuale della domanda di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere un DASPO quando la partecipazione del destinatario all'episodio di violenza posto a fondamento della misura necessiti di un approfondimento incompatibile con la provvisoria esecuzione del provvedimento.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nel concreto impedimento all'esercizio dell'attività sportiva agonistica derivante dal divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive.
  • La sospensione cautelare di un DASPO può essere disposta quando sussistano congiuntamente esigenze di approfondimento sulla riferibilità dell'episodio violento al destinatario e un pregiudizio grave derivante dall'immediata efficacia della misura.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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