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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32632/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma, così come la rideterminazione in mitius della pena disposta in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, rideterminando però in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena. La Corte ha ritenuto tutti i motivi generici e non specifici, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendevano in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Norma incriminatrice del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico; la condanna era stata confermata in appello.

  • artt. 46 e 76 D.P.R. n. 445 del 2000

    Richiamati in relazione alla falsità dichiarativa oggetto di condanna.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità invocata dal ricorrente e ritenuta correttamente esclusa dai giudici di merito in ragione delle conseguenze prodotte dalla contraffazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica effettiva e specifica alla motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze generiche o la richiesta di un diverso apprezzamento del fatto non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile solo se il ricorso si confronta concretamente con le ragioni poste a base della decisione, non essendo sufficiente un richiamo astratto all'istituto.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo quando la censura investa specificamente la motivazione adottata dal giudice di merito; non basta invocare l'incensuratezza o una diversa lettura del comportamento processuale.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena devono misurarsi con gli elementi indicati dal giudice di merito a sostegno della quantificazione sanzionatoria; se mirano solo a una nuova valutazione discrezionale, sono inammissibili.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando ravvisi profili di colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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