Cassazione Penale, Ordinanza n. 40923/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché meramente reiterativo di censure già vagliate e disattese con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, specifica e non illogica. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17/12/2024. Dal testo emerge che la doglianza riguardava la conferma della statuizione del primo giudice che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della condizionale. La Corte di cassazione rileva che il ricorso si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo efficace con le argomentazioni già ritenute corrette, puntuali e coerenti dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- Quando la motivazione dei giudici di merito è puntuale, coerente con le emergenze processuali e immune da manifeste illogicità, la Corte di cassazione non può intervenire per una mera riproposizione delle doglianze difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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