Circolare numero 14 del 16-1-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la liquidazione delle pensioni con decorrenza 1996, indicando che fino all’aggiornamento dei programmi si procede con calcolo passante e, in molti casi, in via provvisoria. Riepiloga gli importi per il 1996, i limiti di reddito per integrazione al minimo e maggiorazioni, le nuove regole su assegno sociale, IRPEF, assegno per il nucleo familiare, minimali di retribuzione, pensioni dei lavoratori optanti e periodicità di pagamento. La parte più rilevante riguarda l’adeguamento alla legge n. 335/1995: nuove regole di incumulabilità con redditi da lavoro e rendite da infortunio, nuovi pannelli informatici per acquisire redditi e dati INAIL, nuovi codici errore e nuove modalità di accantonamento e tassazione degli arretrati. Sono inoltre illustrati i criteri di calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili, il passaggio al sistema contributivo per le quote interessate e la trasformazione degli assegni di invalidità in pensione di vecchiaia.
Istruzioni per la liquidazione delle pensioni 1996 con la procedura di calcolo passante e aggiornamento di importi, redditi, incumulabilità e archivi
Liquidazione delle pensioni per il 1996 e principali aggiornamenti applicativi
La circolare fornisce le istruzioni operative per la liquidazione delle pensioni con decorrenza 1996, in una fase di transizione verso i nuovi criteri introdotti dalla legge n. 335/1995. Il documento disciplina sia gli aspetti di calcolo sia quelli procedurali e fiscali, con particolare attenzione alla gestione provvisoria delle pensioni, all’uso del calcolo passante e all’adeguamento dei programmi informatici.
Ambito applicativo e modalità di liquidazione
Sono disponibili gli archivi per l’attivazione della funzione di calcolo delle pensioni da liquidare in competenza 1996 tramite procedura di calcolo passante. In attesa dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le pensioni con decorrenza 1996, le pensioni dirette e indirette successive al 31 dicembre 1995 devono essere liquidate in via provvisoria.
Possono invece essere liquidate definitivamente le pensioni di reversibilità aventi decorrenza nell’anno 1996 provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore al 1996. Fino all’aggiornamento dei programmi LP1 e del Progetto Pensioni, la liquidazione può essere effettuata solo con la procedura di calcolo passante.
Importi per l’anno 1996 e perequazione automatica
Dal 1 gennaio 1996 alle pensioni viene riconosciuto l’aumento di perequazione automatica del 5,2%, stabilito dal decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995. L’aumento è attribuito in via previsionale e sarà oggetto di conguaglio in sede di perequazione per l’anno 1997.
Gli allegati riportano gli importi dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali per il 1996, nonché gli aumenti per costo vita applicabili in base agli scaglioni di importo. In particolare, gli importi annui dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali vengono aggiornati con riferimento alle differenti gestioni previdenziali e ai relativi fondi speciali.
Limiti di reddito per integrazione al minimo, maggiorazione sociale e pensione sociale
La circolare riepiloga i limiti di reddito personale e coniugale per l’integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
È inoltre richiamata la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che eleva da tre a quattro volte il limite di reddito, nel caso di persona coniugata non legalmente ed effettivamente separata, per l’integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1995 in poi. Gli allegati riportano anche i limiti per l’integrazione degli assegni di invalidità e per la concessione della pensione sociale e del relativo aumento.
Pensione sociale e introduzione dell’assegno sociale
L’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 istituisce, con effetto dal 1 gennaio 1996, l’assegno sociale, in sostituzione della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge n. 153/1969 e dell’aumento previsto dalla legge n. 544/1988. L’importo annuo dell’assegno sociale per il 1996 è fissato in lire 6.240.000, pari a lire 480.000 mensili.
Per il momento, le sedi continuano a definire secondo la normativa previgente le domande di pensione sociale presentate da soggetti che compiono l’età entro il 31 dicembre 1995.
Retribuzione e reddito pensionabili
L’allegato 10 riepiloga i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l’aliquota massima di rendimento dell’80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquote decrescenti di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 1996.
La legge n. 335 modifica anche i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per i lavoratori dipendenti e del reddito pensionabile per i lavoratori autonomi, ampliando progressivamente il periodo di riferimento da considerare nel calcolo.
Ritenute IRPEF, detrazioni e aliquote
Dal 1995 sulle pensioni si applicano le detrazioni d’imposta stabilite dal D.P.C.M. 18 maggio 1995, riportate nell’allegato 11. L’allegato 12 contiene invece le aliquote per scaglioni di reddito previste dalla legge 14 dicembre 1992, n. 438.
La circolare richiama anche il regime della tassazione delle quote accantonate e dei recuperi sugli arretrati, prevedendo nuovi campi e nuovi criteri per la gestione fiscale automatizzata.
Assegno per il nucleo familiare
Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1995, l’articolo 1 del decreto ministeriale 1 agosto 1995 prevede un aumento dell’assegno per il nucleo familiare di lire 84.000 mensili per ogni figlio, con esclusione dei primi due figli. Tale aumento si aggiunge a quello di lire 20.000 mensili previsto dal decreto-legge n. 299/1994, convertito dalla legge n. 451/1994, per ogni figlio oltre il primo.
L’attribuzione dell’aumento è effettuata dalle procedure in presenza delle informazioni reddituali del nucleo familiare relative all’anno 1994.
Minimali di retribuzione per l’accredito contributivo
L’allegato 13 riporta i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 638/1983 e dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 389/1989.
La circolare ricorda che tali disposizioni non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
Lavoratori optanti
Per i lavoratori che esercitano l’opzione ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 54/1982 e dell’articolo 4 della legge n. 903/1977, ai fini della permanenza in servizio oltre i nuovi limiti di età previsti dal d.lgs. n. 503/1992, la percentuale annua di commisurazione della pensione aumenta di un punto percentuale per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto dell’opzione fino al compimento del 60° anno per le donne e del 65° anno per gli uomini. Per le donne che proseguono oltre il 60° anno, l’incremento è di mezzo punto percentuale per gli anni successivi fino al 65° anno.
L’incremento si applica solo alle pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 e soltanto per anni interi, ossia per periodi pari a 52 settimane o multipli di 52.
Pagamento delle pensioni e ordinativi
Dal 1996 le modalità di gestione degli ordinativi di pagamento sono profondamente cambiate. Non sono più previsti ordinativi di pagamento con validità annuale: viene emesso un ordinativo per ogni singola rata.
Di conseguenza, anche per le pensioni di prima liquidazione localizzate agli uffici pagatori di Sede, non è più prevista la stampa dei modelli P.1/ott. L’eventuale rata relativa agli arretrati va stampata con la procedura di emissione delle cedole per le pensioni localizzate a uffici pagatori di Sede, secondo le istruzioni della circolare n. 4 dell’8 gennaio 1996. Il pagamento degli arretrati deve avvenire con immediatezza.
Gestione degli arretrati e nuovi criteri fiscali
La circolare introduce criteri sostanzialmente nuovi per la determinazione degli arretrati e per il loro trattamento fiscale. Sono previste specifiche modalità per l’accantonamento delle quote di pensione non cumulabili con la retribuzione e con il reddito da lavoro autonomo.
Il codice arretrati '4' è introdotto per i casi di incumulabilità con il lavoro autonomo. I codici nel campo 'CODICE ARRETRATI' del pannello MNLAN30 vengono quindi distinti come segue:
- codice '1' per tutti gli arretrati disponibili e corrisposti come primo pagamento;
- codice '3' per il caso di lavoro dipendente nel periodo fra decorrenza della pensione e liquidazione;
- codice '4' per il caso di attività autonoma, con accantonamento delle quote non cumulabili fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello di liquidazione.
Le quote accantonate vengono rese disponibili al lordo di IRPEF e SSN, così da consentire eventuali reincassi senza rettifiche della certificazione fiscale. Se devono essere corrisposte al pensionato, la Sede deve applicare IRPEF e SSN e rettificare la certificazione fiscale.
Sono inoltre introdotti i nuovi campi TRATT. DEDUCIBILI IRPEF e TRATT. NON DEDUC. IRPEF, che sostituiscono i precedenti campi TRATTENUTE e ACCONTI ai fini della gestione dei recuperi sugli arretrati. La procedura determina l’imponibile al netto degli importi deducibili e al lordo degli importi non deducibili, applicando le regole fiscali già richiamate dalla circolare n. 745 RG - n. 895 EAD/10 del 17 gennaio 1984.
Per le pensioni in pagamento nei mesi pari è previsto il calcolo degli arretrati al 31 gennaio, senza attendere il 1 febbraio. In caso di recuperi superiori agli arretrati, la procedura predispone il modello P.1 r/ott per l’importo recuperabile e il modello C.N.R. per il residuo da gestire manualmente.
Incumulabilità con redditi da lavoro e rendite da infortunio
La legge n. 335/1995 disciplina l’incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro e delle pensioni ai superstiti, di inabilità e degli assegni di invalidità con le rendite da infortunio o malattia professionale.
Per la pensione ai superstiti, l’incumulabilità non opera se il nucleo familiare comprende figli. Le percentuali e i limiti di reddito della tabella F sono riportati nell’allegato 14. La disciplina si applica alle pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995; per le decorrenze anteriori resta salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Per gli assegni di invalidità, l’incumulabilità si applica ai redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, con le percentuali e i limiti di reddito della tabella G. Anche in questo caso la decorrenza è dal 1 settembre 1995, salvo il trattamento più favorevole già in godimento per i trattamenti anteriori.
Per le rendite da infortunio, i dati della rendita devono essere acquisiti nel pannello MNLRED0. Nel data base pensioni sono stati introdotti i campi GP2BKEY, GP2BIN1, GP2BIN2 e GP2BIN3 per identificare la rendita, la decorrenza, l’importo e il codice dell’evento invalidante. Il codice '1' indica lo stesso evento e comporta l’incumulabilità; il codice '2' indica evento diverso e non comporta incumulabilità.
Memorizzazione delle quote non cumulabili
Le quote non cumulabili vengono memorizzate nei campi GP5KC10, GP6KC10, GP5KC05, GP6KC05, GP5HG01, GP6HG01 e GP5HG02/GP6HG02. I codici causa di non cumulabilità sono:
- 74: incumulabilità di pensioni di inabilità e ai superstiti e di assegni di invalidità con rendita da infortunio;
- 75: incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario;
- 76: incumulabilità degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro.
Calcolo delle pensioni nel sistema retributivo e contributivo
La circolare espone in modo dettagliato il nuovo assetto del calcolo pensionistico previsto dalla legge n. 335/1995. Per i lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 avevano almeno 15 anni di anzianità contributiva, vengono individuate quote di pensione determinate secondo la normativa previgente, secondo il d.lgs. n. 503/1992 e, ove necessario, secondo il sistema contributivo per i periodi successivi al 31 dicembre 1995.
Sono descritte tre situazioni principali:
- assicurati con almeno 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995, per i quali la pensione è interamente retributiva;
- assicurati con almeno 15 anni al 31 dicembre 1992 ma meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, per i quali la pensione è composta da quote retributive e contributive;
- assicurati con meno di 15 anni al 31 dicembre 1992, per i quali si applicano analoghi criteri con minori periodi retributivi e successiva quota contributiva.
Per i lavoratori autonomi, inoltre, è necessario considerare l’anzianità complessivamente maturata nelle diverse gestioni, computando solo i periodi non sovrapposti temporalmente.
Pensioni di inabilità
Per le pensioni di inabilità, l’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 prevede che le maggiorazioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222/1984 siano computate secondo il sistema contributivo, con attribuzione di un’anzianità complessiva non superiore a 40 anni. Al montante individuale viene aggiunta una quota riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età, calcolata sulla media delle basi annue pensionabili degli ultimi cinque anni e rivalutata secondo l’articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 503/1992.
Per le pensioni di inabilità con titolari aventi almeno 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995, le maggiorazioni restano determinate con il sistema retributivo.
Assegno mensile per assistenza personale e continuativa
La procedura è stata aggiornata per gestire automaticamente l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, previsto dall’articolo 5 della legge n. 222/1984. La segnalazione dei dati necessari avviene tramite il pannello MNLRED0. I dati sono memorizzati nei campi GP2BACC, GP5KM21 e GP6KM21.
Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia
In sede di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, la procedura garantisce il mantenimento dell’importo dell’assegno in godimento alla data di efficacia della trasformazione, come previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 222/1984. Devono essere segnalati i dati dell’assegno nei campi 'PROVENIENZA: SEDE, CAT., CERT.' del pannello MNLAN20.
Se l’assegno comprende la maggiorazione per ex combattenti ex articolo 6 della legge n. 140/1985, la stessa viene conservata sulla pensione di vecchiaia, comprensiva delle perequazioni già attribuite. Sono istituiti i campi GP2INV1, GP2INV2 e GP2INV3 per memorizzare l’importo a calcolo, l’importo in pagamento e la maggiorazione ex legge n. 140.
Supplementi di pensione
Il pannello MNLCR21 è ristrutturato anche per la gestione dei supplementi di pensione. Sono previste sei registrazioni di supplemento o quota di supplemento, con indicazione della gestione, della quota A o B, della decorrenza, delle settimane, della retribuzione media settimanale e, per il sistema contributivo, dell’ammontare dei contributi e del montante contributivo.
Per i supplementi a carico delle gestioni autonome con decorrenza dal 1 gennaio 1996 non deve più essere acquisito l’importo IVS, poiché dal 1 gennaio 1996 cessa la salvaguardia del calcolo previgente prevista per le decorrenze entro il 31 dicembre 1995.
Conversione degli archivi, codici errore e programmi aggiornati
Le modifiche introdotte richiedono la revisione dei dati delle pensioni già acquisite. Poiché la procedura utilizza due archivi distinti per pensioni 'esatte' ed 'errate', per integrare o modificare i dati è necessario trasformare in 'errate' le pensioni acquisite in precedenza prima dell’attivazione della fase di calcolo.
Sono inoltre riepilogati i nuovi codici errore:
- 006: pensione ai superstiti senza dati reddituali per l’incumulabilità ex comma 41;
- 007: assegno di invalidità senza dati reddituali per l’incumulabilità ex comma 42;
- 050: pensione ai superstiti con contitolari che cessano dal diritto nel corso dell’anno e trattenute deducibili IRPEF;
- 052: incompatibilità fra codice pagamento arretrati e trattenute deducibili IRPEF;
- 293: errore tecnico da segnalare alla Direzione centrale per le pensioni.
I programmi aggiornati sono stati resi disponibili con il messaggio n. 6146 del 16 gennaio 1996.
Punti principali
Liquidazione pensioni 1996 e procedura utilizzabile
Gli archivi risultano disponibili per attivare il calcolo delle pensioni da liquidare in competenza 1996 con la procedura di calcolo passante. In attesa dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le pensioni con decorrenza 1996, le pensioni dirette e indirette successive al 31 dicembre 1995 devono essere liquidate in via provvisoria. Possono invece essere liquidate definitivamente le pensioni di reversibilità con decorrenza 1996 derivanti da pensione diretta anteriore al 1996. Fino all’aggiornamento dei programmi LP1 e Progetto Pensioni, la liquidazione è possibile solo con il calcolo passante.
Importi 1996, perequazione e trattamenti minimi
Dal 1 gennaio 1996 alle pensioni si applica l’aumento di perequazione automatica del 5,2%, disposto dal decreto ministeriale 20 novembre 1995, in via previsionale e con conguaglio in sede di perequazione 1997. Gli allegati riportano gli importi dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali per il 1996. Per il 1996 il trattamento minimo è pari a lire 659.050 mensili per i lavoratori dipendenti e autonomi, e la pensione sociale a lire 375.550 mensili, con importi annui riepilogati negli allegati.
Limiti di reddito per integrazione al minimo e maggiorazione sociale
Sono riepilogati negli allegati i limiti di reddito per l’integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici ex articolo 6 della legge n. 638/1983 e per la maggiorazione sociale ex legge n. 544/1988. La legge n. 335/1995 eleva, per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, da tre a quattro volte il limite di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1995. Sono inoltre riportati i limiti di reddito per l’integrazione degli assegni di invalidità e per la concessione della pensione sociale e del relativo aumento.
Assegno sociale dal 1 gennaio 1996
La legge n. 335/1995 istituisce, dal 1 gennaio 1996, l’assegno sociale in sostituzione della pensione sociale e del relativo aumento previsto dalla legge n. 544/1988. L’importo annuo per il 1996 è fissato in lire 6.240.000, pari a lire 480.000 mensili. Le domande di pensione sociale presentate da soggetti che compiono l’età entro il 31 dicembre 1995 continuano a essere definite secondo la normativa previgente.
Cumulo con redditi da lavoro autonomo e regime di incumulabilità
Dal 1 gennaio 1995 la pensione è parzialmente incumulabile con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% della quota eccedente il trattamento minimo, salvo i soggetti già titolari di pensione al 31 dicembre 1994 e quelli che avevano maturato i requisiti entro tale data. La quota non cumulabile viene registrata in appositi campi del data base pensioni e comunicata con Mod. TE 08. Per gli arretrati è previsto il codice '4' nel pannello MNLAN30 quando la trattenuta riguarda il lavoro autonomo.
Incumulabilità prevista dalla legge n. 335/1995: superstiti, invalidità e rendite INAIL
Sono disciplinate le nuove ipotesi di incumulabilità introdotte dai commi 41, 42 e 43 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995: pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, assegno di invalidità con i redditi da lavoro, e pensioni ai superstiti, di inabilità e assegni di invalidità con rendite da infortunio o malattia professionale. Per l’applicazione occorre acquisire i dati reddituali o della rendita nel nuovo pannello MNLRED0. Sono previsti codici di riduzione specifici, limiti reddituali riportati nelle tabelle allegate e nuovi codici errore in caso di dati mancanti.
Nuovi pannelli informatici e campi di database
Il pannello MNLRED0 è ristrutturato per acquisire i dati reddituali necessari sia per l’integrazione al minimo sia per le nuove regole di incumulabilità, nonché i dati delle rendite INAIL e dell’assegno per assistenza personale e continuativa. Il pannello MNLCR21 è ristrutturato per i supplementi di pensione, con indicazione delle quote A e B e, per il nuovo sistema contributivo, dei contributi e del montante. Sono inoltre introdotti nuovi campi nel database per memorizzare quote non cumulabili, rendite INAIL, assegno di accompagnamento e dati utili alla trasformazione degli assegni di invalidità in pensione di vecchiaia.
Arretrati, recuperi e certificazione fiscale
La circolare modifica in modo rilevante la gestione degli arretrati: viene introdotto il codice '4' per gli arretrati con incumulabilità da lavoro autonomo, si distingue tra trattenute deducibili e non deducibili ai fini IRPEF, e gli importi accantonati vengono resi disponibili al lordo di IRPEF e SSN. Sono disciplinati i casi di recuperi superiori agli arretrati e la stampa del nuovo modello TCONG.PL, oltre al modello 150/TP. Per le pensioni con importo complessivo mensile inferiore a lire 3.000 lorde si prevede la localizzazione all’ufficio pagatore ESA.
Calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili secondo la legge n. 335/1995
La legge n. 335/1995 modifica il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile dei lavoratori dipendenti e del reddito pensionabile dei lavoratori autonomi. Per i dipendenti, l’incremento delle settimane di riferimento diventa pari al 66,6% del periodo intercorrente dal 1 gennaio 1996 alla decorrenza della pensione; per gli autonomi si applicano criteri analoghi entro il limite delle ultime 780 settimane. La circolare distingue le ipotesi di assicurati con almeno 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995, con anzianità compresa tra 15 e 18 anni, o con anzianità inferiore a 15 anni, stabilendo per ciascuna le quote retributive e contributive da calcolare.
Minimali di retribuzione, assegno per il nucleo familiare e IRPEF
Negli allegati sono riepilogati i minimali di retribuzione per l’accredito contributivo ai fini pensionistici, con esclusioni per domestici, agricoli, apprendisti e servizio militare o equiparato. In materia IRPEF si confermano le detrazioni d’imposta vigenti dal 1995 e le aliquote per scaglioni di reddito. Per l’assegno per il nucleo familiare, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1995 è previsto un aumento di lire 84.000 mensili per ogni figlio oltre i primi due, cumulabile con l’aumento di lire 20.000 per ogni figlio oltre il primo previsto dal decreto-legge n. 299/1994.
Lavoratori optanti, supplementi e gestione delle pensioni autonome
Per i lavoratori optanti che restano in servizio oltre i nuovi limiti di età del d.lgs. n. 503/1992, la percentuale annua di commisurazione della pensione aumenta di un punto per anno fino al 60° anno per le donne e al 65° per gli uomini, e di mezzo punto per anno per le donne oltre il 60° anno fino al 65° anno; l’incremento vale solo per anni interi di 52 settimane o multipli. Per le pensioni e i supplementi a carico delle gestioni autonome decorrenza 1 gennaio 1996, non si acquisisce più l’importo IVS e cessa la salvaguardia del calcolo previgente per le decorrenze entro il 31 dicembre 1995.
Trasformazione degli assegni di invalidità e programmi aggiornati
La procedura è stata aggiornata per garantire, nella trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, il mantenimento dell’importo in godimento alla data di effetto della trasformazione, compresa l’eventuale maggiorazione ex legge n. 140/1985 per ex combattenti. Sono istituiti nuovi campi per memorizzare importi a calcolo, importi in pagamento e maggiorazioni. I programmi aggiornati sono resi disponibili con messaggio n. 6146 del 16 gennaio 1996.
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