Circolare numero 13 del 16-1-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal D.L. n. 515/1995 alla disciplina del sussidio per i lavoratori utilizzati in progetti di lavori socialmente utili approvati dopo il 31 luglio 1995. Viene chiarito che il sussidio passa da un calcolo orario a un importo mensile fino a lire 800.000, con applicazione delle regole dell’indennità di mobilità, salvo il regime transitorio fino al 31 gennaio 1996. La circolare fornisce inoltre le istruzioni provvisorie di erogazione, le regole sull’assegno per il nucleo familiare e individua i destinatari del beneficio, includendo alcune categorie di lavoratori in cassa integrazione, in mobilità o cessati da tali trattamenti.
Modifiche al sussidio di disoccupazione per lavoratori impiegati in lavori socialmente utili
Modifiche alla disciplina del sussidio per lavori socialmente utili
La circolare illustra le novità introdotte dal D.L. 4 dicembre 1995, n. 515 in materia di sussidio di disoccupazione spettante ai lavoratori impegnati in progetti di lavoro socialmente utile approvati dopo il 31 luglio 1995. Il documento chiarisce, anche in via applicativa, il nuovo criterio di determinazione del sussidio, il regime transitorio, i destinatari e le modalità provvisorie di erogazione.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto legge richiamato ha reiterato, con modificazioni, la disciplina già introdotta dal D.L. n. 31/1995 e successivamente modificata dai DD.LL. nn. 105, 232, 326 e 416 del 1995. La circolare interviene in parziale scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 270 del 2.11.1995 e fornisce le istruzioni applicative richieste dal comma 3 dell’art. 1 del decreto.
Nuova disciplina del sussidio
Il comma 3 dell’art. 1 sostituisce il comma 4 dell’art. 14 del D.L. n. 299/1994, convertito dalla legge n. 451/1994, che riconosceva un sussidio ai lavoratori sprovvisti di trattamento previdenziale impiegati in lavori socialmente utili. La nuova formulazione non prevede più un importo di lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili, ma stabilisce un sussidio in misura non superiore a lire 800.000 mensili. A tale sussidio si applicano le disposizioni in materia di indennità di mobilità.
Regime transitorio fino al 31 gennaio 1996
Il comma 17 dell’art. 1 precisa che, per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, fino al 31 gennaio 1996 il sussidio resta pari a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. Nel frattempo, le agenzie per l’impiego, d’intesa con i soggetti proponenti, possono modificare i progetti già approvati per adeguarne l’organizzazione al nuovo sistema di determinazione del sussidio.
Istruzioni provvisorie di pagamento
In attesa dell’assetto definitivo, la circolare dispone che, dalla data di efficacia del D.L. n. 326/1995, cioè dal 14 agosto 1995, ai lavoratori di cui al comma 11 dell’art. 1 impegnati in progetti approvati dopo il 31 luglio 1995 il sussidio venga corrisposto in via provvisoria:
- in misura di lire 800.000 mensili se il progetto prevede 100 ore mensili;
- in misura proporzionalmente ridotta se l’impegno lavorativo è inferiore.
L’importo relativo al periodo intercorrente tra l’inizio effettivo dell’attività nel progetto e il 31 gennaio 1996 sarà liquidato con specifica riserva di eventuali conguagli successivi, qualora intervengano modifiche del progetto.
Assegno per il nucleo familiare
La procedura automatizzata provvederà a liquidare anche l’intero assegno per il nucleo familiare soltanto per i lavoratori il cui progetto prevede un impegno mensile pieno, pari a 100 ore. Per i casi con impegno inferiore, la circolare rinvia a successive istruzioni applicative.
Soggetti che possono beneficiare del sussidio
La circolare precisa che il sussidio di lire 800.000 può essere riconosciuto, oltre che ai lavoratori già richiamati dal comma 5 dell’art. 1 e dall’art. 5 del decreto (GEPI e INSAR), anche a:
- lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di integrazione salariale e che non abbiano più diritto all’indennità di mobilità;
- lavoratori che, alla data di scadenza del trattamento di mobilità, risultavano iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93.
Per quest’ultima categoria, il Ministero del lavoro ha chiarito con la circolare n. 156 del 12.12.1995 che devono considerarsi compresi sia coloro la cui indennità di mobilità è scaduta nel corso del 1995, sia coloro per i quali la stessa era scaduta prima del 1994 e che non avevano beneficiato delle proroghe fino al 31.12.1994.
Aspetti procedurali e informatici
Le istruzioni operative relative alla procedura automatizzata saranno diramate successivamente con un messaggio della Direzione centrale per la tecnologia informatica.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare interviene a seguito del D.L. 4 dicembre 1995, n. 515, che ha nuovamente reiterato, con modificazioni, la disciplina del sussidio di disoccupazione per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili. Le istruzioni riguardano i progetti approvati dopo il 31.7.1995 e chiariscono, in parziale scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 270 del 2.11.1995, le modalità applicative della corresponsione del sussidio prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto.
Nuova misura del sussidio e regime transitorio
Il comma 3 dell’art. 1 sostituisce il comma 4 dell’art. 14 del D.L. n. 299/1994, che prevedeva un sussidio di lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. La nuova regola stabilisce un sussidio "non superiore a lire 800.000 mensili", al quale si applicano le disposizioni in materia di indennità di mobilità. Tuttavia, il comma 17 dispone che fino al 31 gennaio 1996, per i progetti approvati dopo il 31 luglio 1995, il sussidio resta pari a lire 8.000 l’ora fino a 100 ore mensili, con possibilità per le agenzie per l’impiego, d’intesa con i soggetti proponenti, di modificare nel frattempo i progetti già approvati per adeguarne l’organizzazione al nuovo meccanismo di calcolo.
Istruzioni provvisorie per l’erogazione
In via provvisoria, e con efficacia dalla data di decorrenza del D.L. n. 326/1995 (14 agosto 1995), ai lavoratori di cui al comma 11 dell’art. 1 impegnati in progetti di lavori socialmente utili approvati dopo il 31.7.1995, il sussidio viene liquidato nella misura di lire 800.000 mensili se il progetto prevede un impegno di 100 ore mensili, oppure in misura proporzionalmente ridotta se l’impegno è inferiore. L’importo riferito al periodo compreso tra l’inizio effettivo dell’attività nel progetto e il 31.1.1996 sarà corrisposto con specifica riserva di eventuali conguagli successivi, qualora il progetto venga modificato.
Assegno per il nucleo familiare
La procedura automatizzata liquida anche l’intero importo dell’assegno per il nucleo familiare solo per i lavoratori per i quali il progetto prevede un impegno lavorativo mensile pieno, ossia di 100 ore. Per i casi in cui l’impegno sia inferiore, la circolare rinvia a successive istruzioni specifiche.
Soggetti destinatari del beneficio
Il sussidio di lire 800.000 può essere corrisposto, oltre che ai lavoratori già richiamati dal comma 5 dell’art. 1 e dall’art. 5 del decreto (GEPI e INSAR), anche a: lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31.5.1995 il trattamento straordinario di integrazione salariale e che non abbiano più diritto all’indennità di mobilità; lavoratori che, alla data di scadenza del trattamento di mobilità, risultavano iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93.
Chiarimento ministeriale sui lavoratori in mobilità
Con riferimento ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree obiettivo n. 1 e n. 2, la circolare richiama la precisazione del Ministero del lavoro (circolare n. 156 del 12.12.1995), secondo cui rientrano nella categoria sia coloro la cui indennità di mobilità è scaduta nel corso del 1995, sia coloro per i quali la stessa era già scaduta prima del 1994 e che quindi non avevano potuto beneficiare delle proroghe fino al 31.12.1994.
Gestione informatica e successive istruzioni
Le disposizioni tecniche relative alla procedura automatizzata saranno comunicate separatamente con un messaggio della Direzione centrale per la tecnologia informatica.
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