Circolare numero 12 del 15-1-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma che le regolarizzazioni contributive di periodi prescritti effettuate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 producono effetti ex tunc, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione. Il principio viene esteso ai riscatti di periodi di laurea, lavoro all’estero e assenza facoltativa post 1993 per gravidanza e puerperio, nonché alle ipotesi richiamate dai Fondi speciali che rinviano al medesimo articolo. Vengono inoltre forniti chiarimenti sul calcolo degli oneri quando la pensione decorre prima della domanda di riscatto o regolarizzazione e sui rapporti con le ricongiunzioni ex leggi n. 29/1979 e n. 45/1990.
Efficacia "ab origine" delle regolarizzazioni contributive ex art. 13 L. 1338/1962 e riflessi su riscatti, Fondi speciali e ricongiunzioni
Efficacia "ab origine" delle regolarizzazioni contributive e riflessi sui riscatti e sulle ricongiunzioni
La circolare recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione in tema di regolarizzazioni contributive ex articolo 13 della legge n. 1338/1962, confermando che il versamento degli oneri produce effetti come se fosse intervenuto nel passato, con conseguenze giuridiche e pensionistiche ex tunc. Tale impostazione, già seguita dall’Istituto con la circolare del 5.3.1973 n. 53495 PRS e n. 329 C. e V./43, viene estesa anche ad altre ipotesi di riscatto e chiarisce il coordinamento con la disciplina delle ricongiunzioni assicurative.
Fondamento giurisprudenziale
La circolare richiama la sentenza n. 3667/95 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, resa in un caso di liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza retroattiva rispetto alla domanda di riscatto di periodi di lavoro all’estero. La Corte ha ritenuto che l’articolo 13 non attribuisca semplicemente una retroattività alla domanda, ma realizzi una vera e propria "fictio iuris", in virtù della quale il pagamento degli oneri viene considerato come già avvenuto nel passato. Da ciò deriva l’efficacia ex tunc della regolarizzazione ai fini pensionistici.
Ambito di applicazione ai riscatti
Il principio è ritenuto applicabile non solo alla copertura contributiva ex articolo 13, ma anche ai riscatti disciplinati dagli articoli 50 e 51 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni, richiamati alla medesima disciplina. La circolare precisa che ciò vale anche quando i riscatti riguardano periodi non lavorativi o di lavoro svolto all’estero, quindi privi di assicurazione in Italia.
Viene inoltre ribadita l’applicazione del criterio ai riscatti del corso legale di laurea e dei corsi professionali nei Fondi "Telefonici" ed "Elettrici", nonché ai riscatti previsti nel Fondo "Volo" per servizio militare, laurea, corsi professionali e periodi lavorativi diversi dall’attività di volo. Per l’assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, il richiamo è espresso con riferimento ai periodi dall’1.1.1994 in poi, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 30.12.1992 n. 503.
Criteri di calcolo degli oneri
Per i casi in cui il diritto a pensione risulti già maturato con decorrenza anteriore alla data di presentazione della domanda di costituzione di rendita vitalizia o di riscatto, la circolare conferma i criteri di calcolo già fissati nel 1973. Il capitale di copertura delle quote di pensione pregresse deve essere determinato sommando:
- le quote di pensione corrispondenti ai periodi oggetto di riscatto;
- la riserva matematica prospettiva, calcolata sulla corrispondente quota annua di pensione e con applicazione dei coefficienti di capitalizzazione.
Si richiama inoltre la circolare n. 604 R.C.V. del 15.11.1982, a conferma della disciplina applicativa.
Applicazione ai Fondi speciali
La circolare precisa che lo stesso criterio deve essere applicato anche nell’ambito dei Fondi speciali di previdenza amministrati dall’Istituto, ogni volta che la normativa di settore rinvii all’articolo 13 della legge n. 1338/1962 per la regolarizzazione di periodi prescritti o per il riscatto di periodi non lavorativi. In tale ambito sono richiamati, in particolare, i riscatti del corso legale di laurea e dei corsi professionali nei Fondi "Telefonici" ed "Elettrici" e quelli relativi al Fondo "Volo".
Rapporti con la ricongiunzione delle posizioni assicurative
Un ulteriore chiarimento riguarda le ricongiunzioni disciplinate dalla legge 7.2.1979 n. 29 e dalla legge 5.3.1990 n. 45. Poiché tali ricongiunzioni si fondano anch’esse, per la determinazione degli oneri, sul richiamo all’art. 13 della legge n. 1338/1962, la circolare osserva che non si pone, di regola, un problema di attribuzione di effetti patrimoniali retroattivi. La ragione è che la ricongiunzione è normalmente consentita solo se nessuna delle posizioni da ricongiungere sia già stata computata utile a pensione con decorrenza anteriore alla domanda, salvo quanto previsto per i superstiti di assicurato.
La circolare affronta poi il caso in cui, dopo la definizione di una ricongiunzione onerosa ex legge n. 29/1979, l’assicurato presenti una successiva domanda di regolarizzazione ex articolo 13 per contributi omessi riferiti a periodi più remoti. In tale evenienza, la pratica di ricongiunzione già definita resta ferma con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data della domanda originaria e non può essere riesaminata, in ragione del carattere negoziale dell’operazione. I periodi acquisiti successivamente tramite regolarizzazione possono essere ricongiunti soltanto secondo le condizioni e nei termini previsti dall’art. 4 della legge n. 29/1979.
Conclusione operativa
La circolare, in sostanza, consolida un principio uniforme: le regolarizzazioni e i riscatti fondati sull’art. 13 della legge n. 1338/1962 producono effetti come se il relativo onere fosse stato assolto nel passato, con incidenza anche sui rapporti di coordinamento tra posizioni assicurative. Le strutture interessate devono quindi applicare i criteri di calcolo storicamente già fissati dall’Istituto nei casi di pensione decorso anteriore alla domanda, nonché tener conto del limite posto alle ricongiunzioni già definite, salvo gli ulteriori passaggi consentiti dalla legge n. 29/1979.
Punti principali
Principio di efficacia retroattiva ex art. 13 L. 1338/1962
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3667/95, ha confermato che la regolarizzazione contributiva di periodi prescritti ex art. 13 della legge n. 1338/1962 opera come se il versamento degli oneri fosse avvenuto nel passato, con effetti giuridici ex tunc. La circolare recepisce tale principio e lo collega all’interpretazione già seguita dall’Istituto con la circolare del 5.3.1973 n. 53495 PRS e n. 329 C. e V./43.
Estensione del principio ai riscatti di periodi particolari
Il principio viene ritenuto applicabile anche ai riscatti disciplinati dagli artt. 50 e 51 della legge n. 153/1969 e successive modifiche, nonché ai riscatti di periodi di laurea, lavoro all’estero, servizio militare, corsi professionali e periodi di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio previsti dalla normativa richiamata. In particolare, per l’assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, l’applicazione è espressamente richiamata dall’1.1.1994 in poi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 503/1992.
Criteri di calcolo degli oneri quando la pensione decorre prima della domanda
Nei casi in cui il diritto a pensione sia maturato con decorrenza anteriore alla domanda di costituzione della rendita o di riscatto, la circolare conferma i criteri già indicati nel 1973. Il capitale di copertura delle pregresse quote di pensione deve essere determinato sommando le quote di pensione corrispondenti ai periodi riscattati e la riserva matematica prospettiva calcolata sulla relativa quota annua di pensione, secondo i coefficienti di capitalizzazione. Si richiama anche la circolare n. 604 R.C.V. del 15.11.1982.
Applicazione ai Fondi speciali di previdenza
Il principio dell’efficacia ex tunc è esteso anche ai Fondi speciali di previdenza amministrati dall’Istituto, quando per la regolarizzazione di periodi contributivi prescritti o per riscatti di periodi non lavorativi il rinvio normativo è all’art. 13 della legge n. 1338/1962. Sono richiamati, tra gli altri, i riscatti del corso legale di laurea e dei corsi professionali nei Fondi Telefonici ed Elettrici e quelli previsti nel Fondo Volo.
Ricongiunzioni ex leggi n. 29/1979 e n. 45/1990
Per le ricongiunzioni assicurative disciplinate dalle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990, che pure richiamano l’art. 13 per la determinazione degli oneri, la circolare chiarisce che normalmente non si pone un problema di retroattività patrimoniale, poiché la ricongiunzione è ammessa solo se nessuna delle posizioni da ricongiungere sia già utile a pensione con decorrenza anteriore alla domanda, salvo il caso dei superstiti.
Rapporto tra ricongiunzione già definita e successiva regolarizzazione contributiva
Se, dopo la definizione di una ricongiunzione onerosa ex legge n. 29/1979, l’assicurato presenta una domanda di regolarizzazione ex art. 13 per periodi omessi più remoti, la pratica di ricongiunzione resta valida con riferimento alla situazione esistente alla data della domanda originaria e non è riesaminabile, dato il carattere negoziale dell’operazione. I periodi successivamente acquisiti per effetto della regolarizzazione possono essere ricongiunti solo alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 4 della legge n. 29/1979.
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