Circolare numero 9 del 15-1-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’art. 3, comma 24, della legge n. 335/1995: dal 1° gennaio 1996 aumenta di 0,35 punti l’aliquota IVS a carico del lavoratore e, per i datori già soggetti a Gescal, di 0,35 punti a carico del datore; contestualmente il contributo Gescal è prorogato fino al 31 dicembre 1998 per la quota datoriale dello 0,35%. Vengono distinti i casi dei diversi datori di lavoro e delle varie categorie di assicurati, con le modalità operative per la compilazione del mod. DM10/2 e con l’aggiornamento delle aliquote dei Fondi speciali INPS e dei relativi codici contributivi.
Aumento aliquote contributive e proroga Gescal dal 1° gennaio 1996
Aumento delle aliquote contributive e proroga del contributo Gescal dal 1° gennaio 1996
La circolare illustra l’applicazione dell’art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che interviene sulle aliquote contributive IVS e sulla disciplina del contributo Gescal. L’intervento vale dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996 e introduce una diversa ripartizione degli oneri tra datore di lavoro e lavoratore, con riflessi anche sulle modalità di esposizione nel mod. DM10/2 e sulle aliquote dei Fondi speciali gestiti dall’INPS.
Contenuto della norma
La disposizione stabilisce che, in attesa dell’entrata a regime della riforma previdenziale, le aliquote contributive dovute all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative sono aumentate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e di 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all’art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
La medesima norma proroga, con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, il contributo Gescal limitatamente alla quota datoriale dello 0,35%. Ne consegue che, per i soggetti già tenuti al Gescal, la quota residua del contributo resta a carico del datore di lavoro, mentre la corrispondente misura viene riversata sulle aliquote previdenziali dovute al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o ai fondi pensionistici equivalenti.
Effetti sui datori di lavoro già soggetti a Gescal
Per i datori di lavoro privati già obbligati al versamento del contributo Gescal nella misura intera dell’1,05% (0,70% datore e 0,35% lavoratore), dal 1° gennaio 1996 la contribuzione si articola così:
- il contributo Gescal continua solo per la quota dello 0,35% a carico del datore di lavoro, prorogata fino al 31 dicembre 1998;
- l’aliquota dovuta ai fondi pensionistici viene aumentata dello 0,70% complessivo, di cui 0,35% a carico del datore e 0,35% a carico del lavoratore.
La circolare precisa che il medesimo criterio si applica anche ai soggetti che, fino al 31 dicembre 1995, erano soggetti al Gescal in misura ridotta o erano esposti a particolari regimi contributivi collegati a contribuzioni agevolate.
Casi specifici richiamati dalla circolare
La circolare distingue diverse categorie:
- Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e IPAB: se fino al 31 dicembre 1995 versavano solo lo 0,35% Gescal a carico del lavoratore, dal 1° gennaio 1996 incrementano di 0,35% l’aliquota ai fondi pensionistici e non versano più il Gescal.
- Datori con assunzioni agevolate: se versano i contributi come per gli apprendisti, la contribuzione ai fondi pensionistici cresce solo della quota di 0,35% a carico del lavoratore e il Gescal non è più dovuto.
- Datori che occupano religiosi con obbligo assicurativo: per chi versava il 0,70% Gescal a carico del datore, dal 1° gennaio 1996 aumenta di 0,35% la contribuzione ai fondi pensionistici e resta dovuto il Gescal dello 0,35%.
- Categorie escluse dal Gescal: non subiscono variazioni nelle aliquote al F.P.L.D.; sono indicati, a titolo esemplificativo, lavoratori agricoli, portieri, personale all’estero in Paesi non convenzionati o parzialmente convenzionati, detenuti e internati alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, apprendisti, allievi dei cantieri di lavoro e rimboschimento, soci delle cooperative della piccola pesca.
La circolare sottolinea inoltre che queste disposizioni sono autonome rispetto all’ulteriore aumento dell’aliquota al 32% a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti previsto dal comma 23 del medesimo art. 3, la cui operatività è rinviata a decreto ministeriale.
Modalità operative per la compilazione del mod. DM10/2
Le istruzioni operative sono suddivise per tipologia di datore di lavoro.
Per i datori di lavoro privati già soggetti al Gescal nella misura intera dell’1,05%, se il contributo Gescal è esposto nei quadri B-C unitamente alle altre contribuzioni, non sono necessarie particolari modifiche: l’aliquota complessiva da calcolare sul rigo fisso o sul codice della qualifica resta invariata. Se invece il Gescal è esposto separatamente dalle altre contribuzioni, l’aliquota complessiva va incrementata dello 0,70% con riferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per i datori di lavoro pubblici già soggetti al Gescal nella misura intera dell’1,05%, se i lavoratori sono iscritti all’INPS per l’assicurazione IVS l’aliquota va incrementata dello 0,70% e il contributo Gescal di nuova misura, pari allo 0,35% a carico del datore, continua a essere versato con il codice P500. Se i lavoratori non sono iscritti all’INPS per IVS, l’aliquota ai fondi pensionistici aumenta dello 0,70% e resta dovuto all’INPS, con codice P500, il solo Gescal dello 0,35%.
Per le Amministrazioni dello Stato, Comuni, Province, Regioni e IPAB già soggette al solo Gescal dello 0,35% a carico del lavoratore, se i lavoratori sono iscritti all’INPS per IVS l’aliquota complessiva va incrementata dello 0,35% a carico del lavoratore e il codice P510 non deve più essere utilizzato. Se i lavoratori non sono iscritti all’INPS per IVS, l’aliquota dei fondi pensionistici va incrementata dello 0,35% e non è più dovuto alcun versamento del Gescal all’INPS.
Per i dirigenti iscritti all’INPDAI, non vi sono variazioni nelle aliquote da versare all’INPS tramite DM10/2, perché la contribuzione Gescal continua a essere versata direttamente all’INPDAI.
Per i soggetti iscritti all’ENPALS o all’INPGI già soggetti al Gescal nella misura intera dell’1,05%, l’aliquota ai fondi pensionistici aumenta dello 0,70% e il Gescal dello 0,35% a carico del datore continua a essere versato all’INPS con codice P500.
Per i contratti di formazione e lavoro e i contratti di solidarietà ex art. 2 della legge n. 863/1984, quando la contribuzione è assolta come per gli apprendisti, non sono richieste particolari modalità se il Gescal è esposto unitamente alle altre contribuzioni a carico del lavoratore. Se invece il Gescal è esposto separatamente, l’aliquota a carico del lavoratore dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti va incrementata dello 0,35% e il Gescal dello 0,35% non va più versato.
Per i datori di lavoro con assunzioni agevolate o con riduzioni contributive assimilate al regime degli apprendisti, non sono richieste modalità speciali in DM10/2 e si applicano le indicazioni già richiamate per l’esposizione unificata o separata del contributo.
Per i datori che occupano religiosi con obbligo assicurativo, l’aliquota complessiva va aumentata dello 0,35% a carico del datore, mentre il Gescal prorogato continua a essere versato con il codice P520.
Per le imprese armatoriali e della pesca già soggette al Gescal presso l’IPSEMA, l’aliquota complessiva da calcolare nel DM10/2 va aumentata dello 0,70% e il Gescal della nuova misura dello 0,35% a carico del datore continua a essere versato all’IPSEMA.
Nuove aliquote per i Fondi speciali di previdenza gestiti dall’INPS
La circolare riporta infine gli aggiornamenti delle aliquote dei Fondi speciali con decorrenza 1° gennaio 1996:
- Fondo Elettrici: aliquota al 36,15%, di cui 7,453% a carico del lavoratore; il contributo trimestrale con codice X140 è pari al 36,25%, comprensivo dello 0,10% per asili nido. Il Gescal di nuova misura, pari allo 0,35% a carico del datore, continua a essere versato mensilmente con codice P500.
- Fondo Telefonici: aliquota al 22,00%, di cui 6,647% a carico del lavoratore; il contributo da versare trimestralmente con codice X160 è pari al 22,45%, comprensivo dello 0,10% asili nido e dello 0,35% Gescal.
- Fondo Trasporti: aliquota al 36,16%, di cui 11,119% a carico del lavoratore; il contributo mensile con codice X400 è pari al 36,61%, comprensivo di 0,10% asili nido e 0,35% Gescal. Per i pubblici servizi di trasporto in gestione diretta da enti territoriali l’aliquota è indicata al 35,81% con 11,119% a carico del lavoratore.
- Fondo Volo: aliquota al 36,39%, di cui 13,508% a carico del lavoratore; il contributo trimestrale è versato con codice X310, mentre il contributo per asili nido continua a essere versato mensilmente con codice X300. Il Gescal dello 0,35% a carico del datore continua a essere versato all’IPSEMA.
- Fondo integrativo Gas: segue le sorti dell’assicurazione generale obbligatoria; il contributo da versare mensilmente con codice X900 è pari al 4,35% interamente a carico del datore, tenendo conto del calcolo sul relativo imponibile.
- Fondo integrativo Esattoriali: segue le sorti dell’assicurazione generale obbligatoria; il contributo resta fissato al 5,50%, di cui 2,20% a carico del lavoratore, con versamento mensile tramite codice X100.
- Fondo Dazieri: il contributo aumenta solo dello 0,35% e risulta pari al 23,40%, di cui 9,40% a carico del lavoratore, da versare mensilmente con codice X700.
- Gestione per gli Enti pubblici creditizi: segue le sorti dell’assicurazione generale obbligatoria; il contributo passa al 27,97%, di cui 8,690% a carico del lavoratore, comprensivo dello 0,10% per asili nido e dello 0,20% per addizionale pensionati, da versare mensilmente con codice B000.
Chiarimenti finali
La circolare conclude con alcune note di rinvio e precisazioni applicative, richiamando precedenti circolari e disposizioni speciali per talune categorie. Il quadro complessivo è quello di una riorganizzazione della contribuzione dal 1° gennaio 1996, con proroga limitata del Gescal e aggiornamento delle aliquote dei fondi pensionistici e dei relativi codici di versamento.
Punti principali
Contenuto della norma
L’art. 3, comma 24, della legge n. 335/1995 prevede, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, un incremento di 0,35 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del dipendente e di 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già tenuti al contributo Gescal ex art. 22 della legge n. 67/1988. La stessa disposizione proroga fino al 31 dicembre 1998 il contributo Gescal limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro nella misura dello 0,35%.
Effetti generali sul contributo Gescal e sulle aliquote IVS
Per i datori già obbligati al Gescal nella misura dell’1,05% (0,70% datore e 0,35% lavoratore), dal 1° gennaio 1996 resta solo la quota datoriale dello 0,35% a titolo di Gescal, mentre lo 0,70% complessivo corrispondente viene trasferito alle aliquote dovute al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o ai fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi. La circolare precisa che la norma opera in modo analogo anche per chi era soggetto al Gescal in misura ridotta o era escluso totalmente dal contributo, distinguendo le diverse categorie di lavoratori e datori.
Categorie di datori di lavoro e casistiche particolari
Sono richiamati, tra gli altri, i datori pubblici (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e IPAB), i datori che effettuano assunzioni agevolate, i datori che occupano religiosi con obbligo assicurativo, i datori che occupano personale iscritto a ENPALS o INPGI, quelli con contratti di formazione e lavoro o di solidarietà, nonché le imprese armatoriali e della pesca. Per alcune categorie la quota Gescal viene meno del tutto; per altre permane la sola quota datoriale dello 0,35% con incremento delle aliquote ai fondi pensionistici di pertinenza.
Modalità operative per il mod. DM10/2
La circolare fornisce istruzioni distinte per i quadri B-C del mod. DM10/2. Se il contributo Gescal è esposto unitamente alle altre contribuzioni, di regola non sono richieste variazioni nella compilazione, salvo l’adeguamento dell’aliquota complessiva quando il Gescal era esposto separatamente. In vari casi vengono indicati anche i codici da utilizzare o non più utilizzabili, come P500 e P510 per il Gescal, e P520 per specifiche fattispecie di religiosi.
Nuove aliquote dei Fondi speciali di previdenza INPS
La circolare aggiorna dal 1° gennaio 1996 le aliquote dei Fondi speciali INPS: Fondo Elettrici 36,15% con contributo da versare al 36,25% con codice X140; Fondo Telefonici 22,00% con versamento al 22,45% con codice X160; Fondo Trasporti 36,16% con versamento al 36,61% con codice X400; Fondo Volo 36,39% con codice X310, mentre il contributo asili nido resta con X300; Fondo integrativo Gas 4,35% con codice X900; Fondo integrativo Esattoriali 5,50% con codice X100; Fondo Dazieri 23,40% con codice X700; Gestione Enti pubblici creditizi 27,97% con codice B000.
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