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Sentenza

Sentenza del 15/12/2017 n. 1820 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Avviso di accertamento - Presupposti di legittimità - Contraddittorioendoprocedimentale - Mancata attivazione - Nullità del provvedimento - Condizioni - Tributi armonizzati - Onere di allegazione gravante sul contribuente - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento per la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. La questione riguarda i tributi armonizzati, nei quali il contraddittorio deve essere garantito anche in assenza di una specifica previsione normativa espressa. Tuttavia, il contribuente deve indicare concretamente quali argomentazioni, documenti o elementi avrebbe sottoposto all'Amministrazione e dimostrare che tali elementi avrebbero potuto incidere sull'istruttoria o sull'esito dell'accertamento.

La decisione

La mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità del provvedimento impositivo nei tributi armonizzati, ma non automaticamente in ogni caso. È necessario che il contribuente assolva uno specifico onere di allegazione, illustrando le ragioni che avrebbe fatto valere e la loro concreta idoneità a modificare il quadro istruttorio o la decisione finale. In assenza di tale dimostrazione, la violazione formale non è sufficiente a ottenere l'annullamento dell'accertamento.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati

    La violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione finanziaria comporta in ogni caso l'invalidità del provvedimento impositivo, anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa che ne imponga l'osservanza, purché il contribuente abbia assolto l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.

    Nei tributi armonizzati il contraddittorio preventivo costituisce una garanzia generale del contribuente. La sua violazione determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra concretamente che il confronto preventivo avrebbe potuto incidere sull'istruttoria e sull'esito dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi a tributi armonizzati, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di esporre preventivamente le proprie osservazioni, anche quando non vi sia una norma nazionale espressa che imponga tale adempimento.
  • La mancata attivazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve indicare in modo specifico quali difese, documenti o chiarimenti avrebbe presentato.
  • Le ragioni omesse devono essere potenzialmente decisive, cioè idonee a modificare il quadro probatorio o la decisione dell'Amministrazione; non sono sufficienti contestazioni generiche o meramente formali.
  • In caso di impugnazione, è opportuno allegare già nel ricorso gli elementi concreti che sarebbero stati sottoposti all'Amministrazione durante il contraddittorio.

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