Sentenza n. 848/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento, unitamente alla comunicazione di cessazione, alla proposta di dispensa e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in servizio nelle Forze Armate dal 2001 e nell'Arma dei Carabinieri dal 2005, ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata disposta la cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento ai sensi degli artt. 923 e 932 del d.lgs. n. 66/2010. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1040 del d.P.R. n. 90/2010, sostenendo che il procedimento fosse stato concluso oltre il termine di 180 giorni decorrente dalla comunicazione di avvio, intervenuta il 5 febbraio 2025, mentre il provvedimento recava data 22 ottobre 2025 ed era stato notificato nel gennaio 2026. Con ulteriori motivi, esaminati congiuntamente, ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando il carattere generico dei riferimenti alla documentazione caratteristica e matricolare, agli ammonimenti e alle qualità negative; violazione del principio di proporzionalità, per avere l'Amministrazione applicato la cessazione dal servizio, misura ritenuta massimamente afflittiva, senza valutare misure meno rigorose; sviamento di potere, sostenendo che il provvedimento fosse ritorsivo e collegato alle critiche rivolte ai superiori e alla mancata considerazione di una situazione di incompatibilità ambientale. Il ricorrente ha inoltre richiamato una conversazione WhatsApp ritenuta sintomatica dell'ostilità dei superiori.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rigettato il primo motivo ritenendo che la dispensa dal servizio permanente per scarso rendimento non abbia natura disciplinare e non sia quindi soggetta a termini perentori. Il termine di 180 giorni invocato dal ricorrente riguarda i procedimenti disciplinari e non è applicabile al procedimento di cui all'art. 932 del d.lgs. n. 66/2010, che può essere adottato anche sulla base dei pareri delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento. Ha respinto anche le censure relative a motivazione, istruttoria, proporzionalità e sviamento. Il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione avesse svolto un'istruttoria articolata e coerente, fondata su elementi concreti: il coinvolgimento in procedimenti penali, reiterate valutazioni del rendimento inferiori alla media o insufficienti, diversi richiami e sanzioni disciplinari, nonché pareri negativi dei competenti organi gerarchici e della Commissione di valutazione e avanzamento. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare una condotta non conforme ai doveri di servizio e una gravità ampiamente sufficiente a giustificare la cessazione. Il TAR ha inoltre riconosciuto l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione dello scarso rendimento e non ha ravvisato elementi di incertezza, contraddittorietà o matrice ritorsiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite in favore del Ministero della Difesa.
Norme richiamate
art. 923 d.lgs. 66/2010
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 932, per la cessazione dal servizio permanente del militare per scarso rendimento.
art. 932 d.lgs. 66/2010
“b) parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento”
Disciplina la dispensa dal servizio permanente per scarso rendimento; il provvedimento può essere adottato anche sulla base dei pareri delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento e non costituisce misura disciplinare.
art. 1040 d.P.R. 90/2010
Il termine di 180 giorni invocato dal ricorrente è stato ritenuto riferibile ai procedimenti disciplinari e non perentorio né applicabile al procedimento di cessazione per scarso rendimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone indicate nel ricorso.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento prevista dal Codice dell'ordinamento militare non ha natura disciplinare; pertanto, non è soggetta ai termini perentori propri dei procedimenti disciplinari.
- Il procedimento di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento può fondarsi anche sui pareri delle commissioni o delle autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento, senza che sia necessario ricondurlo a un procedimento disciplinare.
- La valutazione dello scarso rendimento del personale militare costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile quando emergano elementi di manifesta illogicità, contraddittorietà, carenza istruttoria o travisamento dei fatti.
- La cessazione dal servizio per scarso rendimento è adeguatamente motivata quando l'Amministrazione indichi, anche attraverso il richiamo coerente alla documentazione caratteristica e matricolare, una pluralità di elementi concreti quali reiterate valutazioni negative, richiami, sanzioni e pareri sfavorevoli degli organi competenti.
- La reiterazione di valutazioni del rendimento inferiori alla media o insufficienti, accompagnata da richiami e sanzioni e dalla mancanza di prospettive di recupero, può giustificare la cessazione dal servizio permanente, senza che sia necessaria la dimostrazione di un singolo episodio di particolare gravità.
- La deduzione dello sviamento richiede elementi concreti idonei a dimostrare la finalità ritorsiva dell'azione amministrativa; la mera esistenza di contrasti tra il militare e i superiori non è sufficiente quando il provvedimento risulti fondato su un'istruttoria articolata e su plurimi elementi oggettivi.
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