Cassazione Civile, Sentenza n. 9232/2021 del 06/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente (autista) per presumuta mancanza di giusta causa o giustificato motivo; dedotte censure di genericità e contraddittorietà della lettera di licenziamento e della contestazione disciplinare (con richiamo al principio "chiesto-pronunziato"), mancata preventiva contestazione di alcune condotte e sproporzione della sanzione; censura anche sull'insufficiente istruttoria svolta nei gradi di merito e sull'irragionevolezza della condanna alle spese disposta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente avesse redatto il ricorso con la tecnica dell'"assemblaggio" e senza rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dagli artt. 366 e 360 c.p.c.: mancano esposizione chiara dei fatti, indicazione puntuale delle norme violate e produzione del testo della contestazione disciplinare richiamata. Le censure sono state considerate generiche, plurime e non scindibili, talché non utilizzabili in sede di legittimità. Quanto al profilo della presunta violazione del principio "chiesto-pronunziato", la Corte osserva che il ricorrente non ha dimostrato la pronunzia su una domanda non proposta. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di cassazione; è altresì rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 7
La norma è stata richiamata dal ricorrente come presunta violata in relazione alla disciplina del licenziamento/contestazione; la Corte non ha però esaminato nel merito la presunta violazione per carenza di specificità delle censure.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione, che consente la cassazione per motivazione contraddittoria o insufficiente, è stata invocata ma la Corte ha ritenuto le censure imprecise e non corredate delle necessarie argomentazioni e riferimenti normativi, determinandone l'inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6
Richiede che il ricorso indichi i fatti essenziali, le norme ritenute violate e produca i documenti rilevanti; la Corte ha applicato tali prescrizioni per dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di esposizione dei fatti, inesatta specificazione delle norme e per omissione della produzione del testo della contestazione disciplinare.
Codice di procedura civile, art. 378
Norma procedurale richiamata per la memoria informativa delle parti; qui citata nella fase di resistenza e memorie depositate dalla resistente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-quater e 1-bis
Norme sul contributo unificato; la Corte rileva i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto dal ricorrente in relazione alla data di proposizione del ricorso e all'esito dello stesso.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: va esposta chiaramente la fattispecie sostanziale, indicate le norme ritenute violate e prodotti i documenti essenziali; la tecnica dell'"assemblaggio" (riprodurre atti senza sintetizzarli) comporta spesso l'inammissibilità.
- Le censure di motivazione (art. 360 c.p.c.) richiedono argomentazioni puntuali: non è sufficiente lamentare genericamente contraddizioni o insufficienze della motivazione di merito.
- Per dedurre la violazione del principio "chiesto-pronunziato" occorre dimostrare concretamente che il giudice ha deciso su una domanda non proposta; la sola affermazione generica non è sufficiente.
- Nell'ambito del licenziamento disciplinare, la preventiva contestazione della recidiva è richiesta solo se la recidiva costituisce elemento costitutivo dell'infrazione; se la recidiva è utilizzata come criterio aggravante della sanzione, il richiamo successivo nella lettera di licenziamento può essere ritenuto sufficiente se esistono comunicazioni precedenti che dettagliano il fatto contestato.
- Contestazioni sulla mancata istruttoria o sull'apprezzamento dei fatti in sede di merito vanno documentate e motivate: Cassazione non sostituisce il proprio esame a quello del giudice di merito se le doglianze non sono formulate secondo i requisiti di legge.
- Un ricorso inammissibile espone il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, se ricorrono i presupposti, a contributi aggiuntivi (DPR 115/2002).
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