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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9233/2021 del 06/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva rigettato l'opposizione della CO.BI.CA. avverso cartella esattoriale per contributi omessi. La ricorrente deduceva: 1) incompetenza/inautenticità del gravame proposto dall'INPS quale mandatario della S.C.C.I. per mancata prova della cessione del credito (mancata legitimatio ad causam/processum); 2) genericità del gravame dell'INPS in proprio e mancata contestazione di argomentazioni difensive relative a pagamento dilazionato; 3) introduzione di nuovi temi da parte dell'INPS in appello, essendo la S.C.C.I. contumace in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta dall'INPS nella qualità di mandatario della S.C.C.I. perché la S.C.C.I. era parte nel primo grado (seppur contumace) e quindi legittimata a impugnare; l'INPS ha potuto esercitare la "contemplatio domini" come mandatario. La Corte ha confermato che il credito risultava provato ex actis e che la CO.BI.CA. non aveva dimostrato l'ammissione alla rateizzazione né i requisiti per la dilazione. Ha affermato inoltre che il principio della non contestazione non opera rispetto alla parte contumace. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 co.1‑quater DPR 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha richiamato il principio secondo cui chi afferma fatti ha l'onere di provarli, osservando che la CO.BI.CA. non ha provato di essere stata ammessa alla rateizzazione

  • art. 2909 cod. civ.

    Rinvio relativo alla prova e presunzioni (richiamato assieme ad altri strumenti probatori), applicato con riferimento all'accertamento del credito in atti

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Disposizione processuale sulla rappresentanza/mandato in giudizio: la Corte ha ritenuto legittimo l'appello dell'INPS in qualità di mandatario della S.C.C.I. che era parte nel primo grado

  • art. 13 legge n. 448/1998

    Norma richiamata in primo grado in relazione alla materia contributiva/tributaria; la Corte ne ha comunque considerato gli effetti nel quadro probatorio delle pretese contributive

  • artt. 329 e 115 cod. proc. civ.

    Riferimenti processuali relativi ai motivi di gravame e ai criteri di decisione: la Corte ha ritenuto che i motivi proposti dalla ricorrente non avevano rilevanza rispetto alla ratio decidendi dell'appello

  • artt. 434 e 437 cod. proc. civ.

    Norme relative all'impugnazione e alla possibilità di introdurre nuovi motivi: la Corte ha escluso la novità illegittima, ritenendo che le argomentazioni fossero difese della parte contumace già presenti nel primo grado

  • art. 13, co. 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002

    Previsione sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente qualora dovuto

Massime di principio

  • Se una società cessionaria/di cartolarizzazione è stata chiamata in causa in primo grado (anche se contumace), il mandatario (es. INPS) può validamente impugnare in suo nome esercitando la "contemplatio domini"; l'impugnazione è ammissibile anche se il mandatario agisce separatamente.
  • La parte opponente che invoca una dilazione o rateizzazione deve provare l'esistenza e l'ammissione formale alla rateizzazione: la semplice allegazione non è sufficiente a bloccare l'esecutività della cartella/ruolo.
  • Il principio della "non contestazione" non opera rispetto alla parte contumace: la mancata contestazione di fatti da parte di una parte assente non può essere automaticamente estesa a beneficio della parte che ha agito contro di essa.
  • Per contestare la legittimazione dell'impugnante (es. mancata prova della cessione del credito) l'onere probatorio grava su chi solleva l'eccezione; è necessario provare l'assenza del titolo o l'inesistenza del mandato/cessione.
  • I motivi di gravame devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e svolgere censure specifiche: censure generiche o non pertinenti possono essere dichiarate inammissibili o inefficaci.

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