Cassazione Civile, Sentenza n. 9313/2021 del 07/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia, la quale aveva accolto la domanda del Farinato dichiarando illegittimo il licenziamento per violazione della tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e per omessa audizione a difesa. La questione principale riguardava se l'informazione di garanzia (notificata il 31/03/1998 e trasmessa all'INPS il 18/05/1998) fosse idonea a far decorrere il termine per la contestazione disciplinare e, in secondo luogo, se la mancata concessione del differimento dell'audizione del lavoratore avesse arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso dell'INPS: ha ritenuto che l'informazione di garanzia, pur contenente elementi minimi relativi al fatto, non sia di per sé idonea a far decorrere il dies a quo per la contestazione disciplinare se manca una notizia circostanziata e completa degli elementi costitutivi dell'addebito; ha inoltre evidenziato che il termine di 20 giorni previsto dalla normativa collettiva dell'epoca non è perentorio ma va valutato in termini di tempestività caso per caso. Quanto alla mancata audizione, la Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha verificato se il lavoratore avesse subito un concreto pregiudizio nell'esercizio della difesa. Per questi motivi la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati; la Corte ha altresì disposto che la nuova pronuncia provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Raccolta Coordinata delle norme in materia disciplinare dell'INPS (delib. 27/7/1995)
art. 6, comma 4; art. 3, comma 2; art. 4
L'art. 6, comma 4, imponeva l'avvio del procedimento disciplinare anche se connesso a procedimento penale; tuttavia la Corte ha chiarito che la ricezione di un'informazione di garanzia non equivale necessariamente a una notizia circostanziata idonea a far decorrere il termine per la contestazione. L'art. 3 prevedeva un termine di 20 giorni per la contestazione, ma la sua natura, ratione temporis, non era perentoria e va valutata in termini di tempestività.
Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Enti Pubblici non Economici (1994-1997)
art. 28, comma 8; art. 27, comma 2
Riprendeva la regola dell'avvio del procedimento disciplinare anche se connesso a procedimento penale e fissava il termine di 20 giorni per la contestazione; la Corte ha ricordato che tali termini, salvo diversa espressa qualificazione, non sono perentori ma orientano la valutazione della tempestività.
Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Disciplina il diritto del lavoratore ad essere ascoltato a difesa; la Corte ha confermato che il diritto all'audizione non comporta un incondizionato diritto al differimento della convocazione salvo che il lavoratore dimostri che il rinvio sia necessario per l'effettivo esercizio della difesa.
D.lgs. n. 29/1993
Richiamato nel ricorso; la Corte non fonda la decisione su una diversa interpretazione sostanziale di tale norma ma la menziona nel quadro delle norme disciplinari pubbliche citate.
D.lgs. n. 165/2001
art. 55-bis, comma 9 (menzionato nella motivazione come riferimento evolutivo)
La Corte segnala che la qualificazione come perentorio del termine iniziale per la contestazione è stata successivamente introdotta dalla contrattazione e dalla normativa, ma non era applicabile ratione temporis al caso concreto.
Codice di procedura penale
art. 369; artt. 330 e ss.; artt. 335 e 358
L'art. 369 disciplina l'informazione di garanzia: atto destinato a garantire la partecipazione del difensore e preludio alle indagini. La Corte ha osservato che tale atto, pur contenente dati essenziali, è funzionale alle indagini preliminari e non comporta automaticamente la disponibilità di una notizia di reato così circostanziata da giustificare l'immediato avvio della contestazione disciplinare.
Codice civile
Richiamati nel ricorso in relazione a principi generali contrattuali/interpretativi; non costituiscono il fulcro della decisione, ma sono stati menzionati nella difesa dell'INPS.
Massime di principio
- L'informazione di garanzia trasmessa dall'autorità giudiziaria non è automaticamente un 'dies a quo' per la decorrenza del termine disciplinare: per avviare la contestazione è necessaria una notizia circostanziata che fornisca elementi sufficienti per formulare l'addebito in modo compiuto.
- Il termine di 20 giorni previsto dalla contrattazione collettiva per la contestazione, nella disciplina applicabile al caso, ha natura non perentoria; la valutazione della tempestività va operata caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti necessari.
- La sospensione del procedimento disciplinare per ragioni connesse al procedimento penale non esclude l'obbligo di avviare comunque l'istruttoria quando esistono elementi idonei a circostanziare l'addebito, ma la mera notitia criminis non basta.
- Il diritto del lavoratore ad essere ascoltato è garantito, ma la richiesta di differimento della convocazione non dà diritto automatico a un rinvio: deve essere dimostrato che il differimento è necessario per l'effettivo esercizio della difesa; l'assenza dell'audizione rileva come vizio solo se è dimostrato un pregiudizio concreto nel diritto di difesa.
- In contestazioni disciplinari connesse a procedimenti penali, l'amministrazione deve bilanciare la tempestività dell'azione disciplinare con l'esigenza di acquisire elementi istruttori sufficienti a consentire un'effettiva difesa del lavoratore e una autonoma valutazione disciplinare.
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