Cassazione Civile, Sentenza n. 9320/2021 del 07/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano, in qualità di eredi del direttore sanitario ACCIETTO FILIPPO, l'adeguamento del trattamento economico corrisposto dall'Azienda a quello stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale per i dirigenti del servizio sanitario nazionale, fondando la domanda anche sulla deliberazione di Giunta Regionale n.2682/2006 e su riferimenti normativi (DPCM 502/1995 e DPCM 319/2001) che avrebbero dovuto collegare il trattamento a quello della dirigenza medica apicale
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato estinto per rinuncia da parte del difensore dei ricorrenti, con accettazione della rinuncia; non si è quindi proceduto a decisione sul merito della pretesa risarcitoria o di adeguamento retributivo. Non è stato disposto alcun provvedimento sulle spese relative all'accettazione della rinuncia. È stato inoltre escluso l'obbligo di raddoppio del contributo unificato perché la norma che lo prevede si applica solo ai casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e va interpretata restrittivamente
Norme richiamate
Deliberazione di Giunta Regionale n.2682/2006
La Corte territoriale ha ritenuto che la delibera fosse meramente esplicativa delle previsioni dei DPCM richiamati e non costituisse una fonte normativa autonoma che potesse creare un obbligo di adeguamento per il direttore sanitario
DPCM 502/1995
Richiamato quale fonte normativa di riferimento per l'assetto organizzativo e retributivo delle strutture sanitarie; la delibera regionale è stata considerata esplicativa delle previsioni di tale e di altro DPCM
DPCM 319/2001
La Corte ha ritenuto che il DPCM non contenesse un "rinvio mobile" alle retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva nazionale per la dirigenza medica apicale, ma un rinvio "fisso", opponendosi quindi alla richiesta di parametrizzazione dinamica delle retribuzioni
Legge 502/1992
Richiamata come fonte della delega che ha permesso l'emanazione dei citati DPCM; utilizzata per inquadrare la rilevanza normativa dei decreti attuativi
Art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (testo introdotto dall'art.1, comma 17, L. n.228/2012)
La Corte di legittimità ha interpretato questa norma in senso restrittivo: il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente si applica solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non in caso di estinzione del giudizio per rinuncia
Giurisprudenza citata (Cass. civ. sez. VI, 12/11/2015, n.23175)
Richiamata a sostegno del principio che la misura del raddoppio del contributo unificato è eccezionale e va interpretata strettamente, senza estensioni analogiche
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se accettata, determina l'estinzione del giudizio: ciò impedisce qualsiasi pronuncia sul merito della domanda e, di norma, favorisce la posizione del resistente
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a una soccombenza sul merito; conseguentemente non si applicano automaticamente sanzioni processuali previste per il rigetto dell'impugnazione, come il raddoppio del contributo unificato, salvo che la norma lo preveda espressamente anche in tali ipotesi
- Le delibere regionali che si limitano a esplicitare disposizioni di DPCM o d.lgs. non sempre costituiscono fonte autonoma idonea a creare nuovi diritti retributivi: occorre verificare se la norma impugnata abbia natura normativa vincolante o sia mera esplicazione
- Per reclamare un "adeguamento dinamico" della retribuzione in rapporto alla contrattazione collettiva nazionale è necessario dimostrare che esiste un collegamento normativo effettivo e che le voci retributive confrontate siano effettivamente comparabili; voci tipiche della professione medica non possono essere trasferite automaticamente a figure amministrative diverse
- Quando il DPCM o altra norma stabilisce un rinvio alle retribuzioni contrattuali, è fondamentale chiarire se il rinvio è "fisso" (a un dato parametro storico) o "mobile" (agganciato alle successive variazioni contrattuali), perché ciò determina la possibilità di adeguamenti nel tempo
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