Cassazione Civile, Sentenza n. 9321/2021 del 07/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che, riformando il Tribunale, aveva respinto la domanda di Vianello volta a ottenere differenze retributive per il periodo 1/2/2008-31/12/2012. Il ricorrente sosteneva che il suo compenso dovesse essere parametrato dinamicamente agli aumenti contrattuali della dirigenza medica; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che la parametrizzazione ex art. 2, comma 5, del d.p.c.m. 19/7/1995 dovesse valutarsi al momento della stipula del contratto (momento genetico) e non in modo dinamico nel tempo, e aveva escluso che le delibere regionali avessero introdotto adeguamenti retributivi per i direttori amministrativi o dei servizi sociali
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (atto di rinuncia ritualmente formato ai sensi dell'art. 390 c.p.c.) con accettazione da parte della controricorrente; la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. senza pronuncia sul merito e senza statuire sulle spese, e ha escluso l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla L. 228/2012) perché la norma ha natura sanzionatoria ed è di stretta interpretazione
Norme richiamate
d.p.c.m. 19/7/1995
La Corte territoriale ha interpretato la clausola come riferita al momento della stipula del contratto (momento genetico) per la determinazione del trattamento del direttore, non come meccanismo dinamico di adeguamento automatico alle successive variazioni contrattuali della dirigenza medica
d.lgs. n. 502/1999
art. 3-bis, comma 8, come introdotto dal d.lgs. n. 229/1999
La disposizione è stata considerata volta a definire il trattamento e la modulazione del meccanismo di riferimento da attribuire al d.p.c.m., senza produrre effetti di variazione dinamica del compenso nel tempo
d.p.c.m. n. 319/2001
Richiamato in relazione alla clausola di salvaguardia che la Corte ha inteso riferita al momento genetico del rapporto e non come strumento di adeguamento successivo
Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2682/2006
tabella allegata e contenuto illustrato nella sentenza
La delibera non è stata ritenuta idonea a introdurre un incremento generalizzato del trattamento economico per i dirigenti amministrativi/servizi sociali; si limita a quantificare compensi entro i limiti nazionali fissati dal d.p.c.m.
Cass. sez. lavoro, sentenza n. 13385/2009
Centrale per il principio secondo cui l'ordinamento non attribuisce alle Regioni potere normativo secondario per determinare trattamenti economici eccedenti i limiti nazionali
Cass. sez. lavoro, sentenza n. 26515/2013
Richiamata quale precedente di supporto all'interpretazione che la clausola di salvaguardia rileva solo al momento della stipula e non in senso dinamico
Costituzione della Repubblica Italiana
La Corte territoriale ha ritenuto che, in quanto lavoratore autonomo (incarico di diritto privato), il ricorrente non potesse invocare l'art. 36 Cost. come titolo alla misura retributiva rivendicata
Codice di procedura civile
Norme processuali che regolano la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio; l'atto di rinuncia comporta estinzione del processo e, se accettata, impedisce pronunce sulle spese
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115
art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 228/2012)
Disposizione sanzionatoria che impone il versamento del contributo unificato per il ricorrente non vittorioso; la Corte ha escluso l'applicabilità in caso di estinzione per rinuncia, perche' la norma richiede interpretazione restrittiva e si applica ai casi di soccombenza non alle estinzioni
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso giudiziario, se ritualmente formulata e accettata, determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con effetti diversi dalla soccombenza (nessuna pronuncia sul merito e possibile mancata condanna alle spese se accettata dalla controparte)
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una decisione di merito; pertanto non si applicano automaticamente sanzioni pecuniarie previste per il ricorrente non vittorioso salvo diversa determinazione normativa o giurisprudenziale
- Sui profili retributivi dei direttori (incarichi a contratto di diritto privato) la giurisprudenza tende a ritenere che la parametrizzazione prevista dalle norme funzionali ai compensi debba essere valutata al momento della stipula del contratto, salvo clausole contrattuali esplicite che prevedano adeguamenti dinamici
- Le deliberazioni regionali non possono, in via secondaria, modificare i limiti fissati da atti nazionali (d.p.c.m.) in senso da aumentare il trattamento economico oltre i massimali stabiliti dallo Stato
- Componenti retributive tipiche della professione medica (es. indennità di esclusività) non sono automaticamente trasferibili ai direttori amministrativi/degli servizi sociali; occorre verificare la natura delle voci retributive e la loro riconoscibilità per la specifica qualifica
- Se si vuole ottenere adeguamenti futuri del compenso, è fondamentale inserire nel contratto clausole chiare che colleghino la retribuzione a parametri dinamici o all'evoluzione della contrattazione collettiva; in assenza di tali clausole, il mezzo processuale ha probabilità limitate di successo
- In sede di strategia processuale, valutare il trade-off tra proseguire il giudizio (rischio di soccombenza e conseguenze economiche) e rinunciare (estinzione senza pronuncia di merito): la rinuncia può essere utile per evitare spese ulteriori ma non consente ottenere la tutela richiesta sul merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 7 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9304/2021 del 07/04/2021
- Sentenza lavoro · 7 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9305/2021 del 07/04/2021
- Sentenza lavoro · 7 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9306/2021 del 07/04/2021
- Sentenza lavoro · 7 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9307/2021 del 07/04/2021
- Sentenza lavoro · 7 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9309/2021 del 07/04/2021
- Sentenza lavoro · 7 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9311/2021 del 07/04/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →