Cassazione Civile, Sentenza n. 9319/2021 del 07/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I resistenti contestavano la illegittima determinazione del fondo per la retribuzione di risultato previsto dall'art. 61, comma 2, lettera a) del CCNL 5.12.1996 (CCNL 1994/1997), sostenendo che ASUR MARCHE aveva ridotto il fondo iniziale determinato per l'anno 1993 in base ad accordi regionali e deliberazioni di istituto, con conseguente indebita erogazione inferiore delle retribuzioni di risultato e chiedevano il pagamento delle differenze retributive derivanti dal ricalcolo del fondo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ASUR MARCHE, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona e, decidendo nel merito senza bisognare di ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato la domanda dei dirigenti. La Corte ha stabilito il principio secondo cui, per la formazione del fondo di retribuzione di risultato previsto dall'art. 61, comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997, le "quote storiche spettanti" sono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione del citato articolo 61. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti per la novità del principio affermato.
Norme richiamate
CCNL 5 dicembre 1996 (CCNL 1994/1997), art. 61, comma 2, lettera a)
Il fondo e costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttivita sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90 - ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo - determinata per l'anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall'art.8, comma 3 della legge n. 537/93
La Corte interpreta il richiamo alle "quote storiche" come rinvio alle quote originariamente determinate secondo gli articoli 57 e seguenti del DPR 384/1990, tenendo conto anche degli accordi regionali vigenti in azienda immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato.
D.P.R. 28 dicembre 1990, n. 384, articoli 57 e seguenti
Rappresenta il riferimento normativo per la determinazione dei precedenti fondi di produttivita; la quantificazione delle quote storiche deve tener conto delle regole e dei limiti previsti da questo DPR, compreso il criterio del massimo spendibile.
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 3
Stabilisce la decurtazione percentuale (70% come limite rispetto agli stanziamenti 1991, con effetto pratico di una riduzione delle risorse disponibili); la Corte accerta che la decurtazione finale del 30% prevista dalla norma e pacifica e applicabile.
Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5
Ha determinato la necessita di applicare, da una certa data, il DPR 384/1990 limitando l'uso delle precedenti determinazioni; segnalata per la cornice normativa di transizione.
Accordo di interpretazione autentica dell'art. 61 CCNL del 12 luglio 2001
Precisava che l'espressione "quote storiche spettanti" non si riferisce alle somme effettivamente spese o corrisposte dalle aziende nell'anno 1993 ma alle quote originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti del DPR 384/1990; indica inoltre che le pattuizioni decentrate vigenti in azienda prima dell'applicazione dell'art. 61 sono rilevanti.
Ordinanza Corte di Cassazione 1 dicembre 2019, n. 3134 (richiamata)
In primo orientamento si era ritenuta l'inapplicabilita degli accordi regionali per i dirigenti gia passati al nuovo regime; nella sentenza in esame la Corte rimette in discussione tale principio e afferma invece l'incidenza degli accordi regionali vigenti prima dell'applicazione dell'art. 61.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 30222/2017
Ha chiarito che la quota storica per l'ex categoria B deve essere determinata sul cosiddetto massimo spendibile, tenendo conto del limite massimo di plusorario autorizzabile e del numero del personale interessato, e non sulla mera quantita virtuale derivante dall'art. 58 DPR 384/1990.
D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 2, comma 3
Norma citata come esempio di tecnica legislativa che ancorava i fondi di incentivazione agli stanziamenti di bilancio dell'anno 1991; utile per comprendere come le successive leggi e contratti hanno fatto riferimento a consistenze 'storiche' di stanziamento.
Massime di principio
- Il richiamo a 'quote storiche spettanti' in un contratto collettivo va interpretato come riferimento alla consistenza originaria delle quote determinate alla stregua della normativa previgente e degli accordi applicati immediatamente prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema, non alle sole somme effettivamente corrisposte in esercizi successivi.
- Gli accordi regionali e le delibere aziendali vigenti immediatamente prima dell'applicazione di una nuova disciplina collettiva possono essere rilevanti per la determinazione di 'quote storiche' se espressamente o implicitamente richiamati dal contratto nazionale; non sempre la contrattazione decentrata e in contrasto con il criterio nazionale di formazione del fondo.
- Nella quantificazione delle quote storiche per categorie particolari (es. laureati non medici) occorre considerare il criterio del massimo spendibile: limiti di plusorario e numero di personale nell'anno di riferimento sono elementi decisivi.
- Se esistono disposizioni legislative che limitano le risorse (ad es. parametri sugli stanziamenti di riferimento), tali limiti sono da tenere in considerazione nel calcolo del fondo anche quando il contratto nazionale richiama quote storiche.
- In presenza di questioni di novita giuridica rilevanti, la Corte puo decidere nel merito compensando le spese tra le parti; in situazioni analoghe e consigliabile valutare tempestivamente l'impugnazione degli atti amministrativi che determinano le somme per evitare consolidamenti giuridici.
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