L.R. Lazio 22/2006
Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio dispone, per i periodi d’imposta 2007-2010, un aumento di 1 punto percentuale dell’aliquota IRAP, ordinaria o ridotta, per accedere al fondo transitorio nazionale 2007-2009 previsto dal Patto per la salute. Restano salvi i regimi di esenzione già esistenti. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
Aumento dell’aliquota IRAP per il 2007-2010 ai fini dell’accesso al fondo transitorio nazionale
Aumento temporaneo dell’aliquota IRAP per il Lazio
La legge regionale del Lazio disciplina un incremento temporaneo dell’IRAP finalizzato a consentire l’accesso al fondo transitorio nazionale 2007-2009 previsto dal Patto per la salute. La misura opera esclusivamente nel territorio della Regione Lazio e riguarda un arco temporale definito, collegato ai periodi d’imposta 2007, 2008, 2009 e 2010.
Ambito di applicazione e finalità
La disposizione è adottata in funzione dell’accesso al fondo transitorio nazionale richiamato dal Patto per la salute del 28 settembre 2006. La disciplina non introduce un riordino strutturale dell’imposta, ma un incremento dell’aliquota IRAP circoscritto nel tempo e finalizzato a una specifica esigenza finanziaria collegata al settore sanitario.
Misura dell’incremento IRAP
Per i periodi d’imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive è aumentata di un punto percentuale.
- L’aumento si applica ai sensi della normativa statale in materia di IRAP e in conformità alle regole sulla copertura del disavanzo sanitario richiamate dalla legge finanziaria 2005.
- Il maggior prelievo si aggiunge all’aliquota ordinaria o ridotta già vigente nella Regione Lazio.
Regola di calcolo e salvaguardie
L’importo dell’IRAP deve essere calcolato maggiorando di un punto percentuale l’aliquota ordinaria o ridotta vigente in Regione Lazio sulla base della disciplina regionale già in essere.
- Restano comunque salvi i regimi di esenzione esistenti.
- La legge non elimina né modifica, se non per l’incremento indicato, le aliquote differenziate già applicabili secondo la normativa regionale richiamata.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’efficacia sostanziale della misura è però limitata ai periodi d’imposta 2007-2010, connessi alla finalità specifica di accesso al fondo transitorio nazionale.
Deprecazione
La norma è oggi sostanzialmente superata perché riferita a un periodo impositivo ormai concluso (2007-2010) e a un meccanismo transitorio non più attuale.
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